Corte di Cassazione Penale sez. V, 18 dicembre 2018, n. 57125 (C.C. 23 ottobre 2018)

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giur
Rivista penale 2/2019
LEGITTIMITÀ
nella sfera di disponibilità del reo (sez. II, n. 42958/2010,
rv. 249282) così che nel caso di scadenza frazionata di più
contratti il reato diviene a consumazione prolungata che
perdura sino alla scadenza dei singoli contratti. (sez. II,
n. 43347/ 2009, rv. 245598). Da tali principi discende, per
le ipotesi di reato sin qui richiamate e, per quel che qui
interessa, anche in materia di circonvenzione di incapa-
ce che, nel caso in cui alla promessa segua, come abitual-
mente avviene, una ripetizione delle prestazioni ovvero
una reiterazione della condotta illecita, che ogni dazione
o apprensione effettiva fa parte a pieno titolo del fatto lesi-
vo penalmente rilevante e segna il momento consumativo
“sostanziale” del reato. Certo è che sarebbe davvero disto-
nico, rispetto al consueto atteggiarsi - nella realtà sociale
ed economica - del fenomeno della circonvenzione, soste-
nere l’estraneità alla struttura della fattispecie criminosa
di quella modalità di realizzazione dell’illecito, costituita
dalla ripetuta apprensione dei beni di cui si sia consegui-
ta la disponibilità mediante induzione, nella quale indub-
biamente s’identif‌ica la completa esecuzione del delitto
e la concreta progressiva lesione dell’interesse protetto.
E quindi, nel caso di specie, non ha rilievo il fatto che il
ricorrente non abbia materialmente tenuto una condotta
manipolativa della volontà della p.o., partecipando egli alla
successiva fase di apprensione del denaro del quale è risul-
tato, ripetutamente, diretto benef‌iciario.
4. Detto questo deve altresì rilevarsi che, congrua-
mente, la Corte di merito, al pari del giudice di primo gra-
do, ha ricavato la prova della commissione del reato (in
concorso) valorizzando, unitamente al fatto che G. fosse il
benef‌iciario di una serie di bonif‌ici provenienti dal conto
della p.o. e disposti dalla moglie, anche il tentativo del ri-
corrente di ottenere, vanamente, la delega ad operare sul
conto cointestato e l’utilizzo della tessera bancomat del
conto della p.o., elementi dimostrativi del concerto con
la C. e del suo coinvolgimento materiale nella commis-
sione dei reati, rispetto ai quali il ricorrente nulla oppo-
ne ritenendoli, genericamente, non pregnanti. sez. VI, n.
13809/2015, Rv. 262965). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 DICEMBRE 2018, N. 57125
(C.C. 23 OTTOBRE 2018)
PRES. PISTORELLI – EST. STANISLAO – P.M. LORI (DIFF.) – RIC. M.
Misure di prevenzione y Pericolosità sociale y Ac-
certamento y "Traff‌ici delittuosi" y Art. 1, comma 1,
lett. a) del D.L.vo n. 159/2011 y Nozione.
. In tema di misure di prevenzione, nella nozione di
“traff‌ici delittuosi” di cui all’art. 1 comma 1, lett. a) del
D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159, rientrano non soltan-
to le attività “lato sensu” commerciali che abbiano ad
oggetto beni la cui detenzione sia già di per sé illeci-
ta, ma anche ogni altra attività negoziale la cui causa
sia da riguardarsi come illecita, come, ad esempio, nel
caso della corruzione o della pattuizione di interessi
usurari. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
è stata ritenuta corretta la qualif‌icazione come “traf-
f‌ici delittuosi” di attività che avevano dato luogo alla
conf‌igurabilità di reati quali l’appropriazione indebita
aggravata, la bancarotta fraudolenta patrimoniale, il
falso in bilancio, la truffa in danno di istituti bancari).
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 1)
(1)
(1) Nello stesso senso l’orientamento di Cass. pen., sez. II, 15 marzo
2018, n. 11846, in www.latribunasplus.it . Cfr. sull’argomento Cass.
pen., sez. VI, 21 novembre 2017, n. 53003, ibidem. In merito all’appli-
cabilità delle misure di prevenzione patrimoniali si veda Cass. pen.,
sez. I, 1° luglio 2009, n. 26751, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza del 3 aprile 2017, la Corte di appello
di Venezia, decidendo sull’impugnazione avverso il prov-
vedimento del Tribunale di Padova che aveva applicato a
F.M. la misura di prevenzione della conf‌isca di un com-
pendio immobiliare, di quote sociali e della provvista di
alcuni conti correnti, disponeva la revoca parziale della
medesima (in riferimento agli immobili intestati ad una
delle società ed al capitale di altre società), confermando
la misura nel resto.
In risposta ai motivi di gravame, la Corte territoriale
osservava che:
– la proposta delle misure, in origine personale e pa-
trimoniale (poi separate in due distinti procedimenti),
avanzate dalla Procura distrettuale, non era inammissi-
bile poiché la stessa era stata avanzata sulla base sia della
pericolosità qualif‌icata del M., sia, comunque, della sua
pericolosità generica, non avendo pertanto rilievo, sulla
legittimazione del Procuratore distrettuale a proporle, il
fatto che il Tribunale avesse ritenuto sussistente solo la
seconda; (Omissis)
– costituivano valide prove delle condotte tenute negli
ultimi anni (la proposta de Procuratore distrettuale è del
2014) le informative della Guardia di Finanza e dell’am-
ministratore giudiziario di alcune delle società al mede-
simo facenti capo, pur se dalle stesse non era derivata
alcuna concreta imputazione, posto che si era comunque
accertato che al M. faceva capo un “gruppo” (informale)
di quarantanove società, di cui diciassette con patrimonio
immobiliare, amministrate tutte da prestanome, gestite
senza che venissero salvaguardati i patrimoni in pregiu-
dizio dei creditori, invitando il commercialista a formare
relazioni fasulle, costituendo fondi in contanti; (Omissis)
2 -1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge
in quanto la proposta di misura era stata avanzata dalla
Procura distrettuale pur essendo stata riconosciuta a cari-
co del M. la sola pericolosità generica.
L’organo dell’accusa era pertanto incompetente e, trat-
tandosi di competenza funzionale, non vi poteva essere
alcuna deroga.
La pericolosità qualif‌icata era riferita alla sola richie-
sta di misura personale e, separati i due giudizi, di ap-
plicazione delle misure personali e patrimoniale, era già
stata esclusa nel primo.

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