Corte di Cassazione Penale sez. III, 28 dicembre 2018, n. 58442 (ud. 2 ottobre 2018)

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Rivista penale 2/2019
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 DICEMBRE 2018, N. 58442
(UD. 2 OTTOBRE 2018)
PRES. ANDREAZZA – EST. GENTILI – P.M. LIGNOLA (DIFF.) – RIC. C.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento delle rite-
nuti erariali y Forza maggiore y Stato di illiquidità
del contribuente y Mancato tempestivo accantona-
mento delle risorse necessarie y Causa di giustif‌ica-
zione y Conf‌igurabilità y Esclusione.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento y Causa di
non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. y Applicabi-
lità y Avvenuto superamento dell’eventuale soglia
di punibilità prevista dal legislatore y Carattere
ostativo y Esclusione.
. In tema di mancato versamento di ritenute erariali
(art. 10 bis del D.L.vo n. 74/2000), la sopravvenuta ca-
renza di liquidità non può costituire causa di giustif‌ica-
zione quando essa sia derivata dal mancato, tempestivo
accantonamento delle necessarie risorse f‌inanziarie
ovvero dalla pur temporanea destinazione di queste ul-
time ad altra f‌inalità, nella convinzione, poi rivelatasi
fallace, che esse sarebbero state nuovamente disponi-
bili all’atto della scadenza dell’obbligazione tributaria,
essendosi anche in questo caso in presenza della vo-
lontaria assunzione, da parte del soggetto obbligato, di
un rischio e, quindi, delle conseguenti responsabilità
derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione in que-
stione. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art.
10 bis) (1)
. In tema di reati tributari, ai f‌ini dell’applicabilità
della causa di non punibilità costituita dalla partico-
lare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), se, per un ver-
so, non può attribuirsi carattere ostativo all’avvenuto
superamento dell’eventuale soglia di punibilità previ-
sta dal legislatore (mancando il quale il fatto sarebbe
puramente e semplicemente privo “ab origine” del
carattere di reato), deve, per altro verso, ritenersi che
detta soglia non possa essere superata se non in misura
minima, fermo restando che il giudizio di particolare
tenuità dovrà essere però riferito alla sola eccedenza e
non all’intero ammontare dell’evasione. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto
che legittimamente fosse stata negata l’applicabili-
tà dell’art. 131 bis c.p. in un caso in cui, trattandosi
di mancato versamento di ritenute erariali, previsto e
punito dall’art. 10 bis del D.L.vo n. 74/2000, l’eccedenza
rispetto alla soglia di punibilità era risultata superiore
al 10%). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 131 bis; d.l.vo 10 mar-
zo 2000, n. 74, art. 10 bis) (2)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. III, 25 febbraio 2015, n. 8352, in www.latribunaplus.it.
Sull’argomento in dottrina si vedano E. FASSI, Crisi di liquidità
dell’impresa e responsabilità penale: considerazioni sull’elemento
soggettivo, in questa Rivista 2016, 204 e S. CALTABIANO, La condi-
zione di illiquidità dell’impresa in crisi può prevalere sull’interesse
dello Stato al contrasto dell’evasione f‌iscale?, ivi 2012, 1262.
(2) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 1 aprile 2016, n.
13218, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2015,
n. 40774, in questa Rivista 2016, 503.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avendo la Corte di appello di Milano, con sentenza del 14
febbraio 2018, confermato la decisione con la quale il Tribu-
nale di Milano, in esito a giudizio celebrato nelle forme del
rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di
C.P.E. in ordine al reato di cui all’art. 10-bis del D.L.vo n. 74
del 2000, per avere omesso di versare all’erario le ritenute
certif‌icate operate sui trattamenti retributivi corrisposti,
in qualità di legale rappresentante della L. S.r.l., ai propri
dipendenti per un ammontare pari a euro 167.686,00, e lo
aveva pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia,
il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso la
predetta sentenza articolando 2 motivi di impugnazione.
Il primo di essi ha ad oggetto il vizio di motivazione in
ordine alla affermazione della responsabilità del C., il qua-
le sarebbe stato costretto a non versare le ritenute opera-
te a causa della condizione di crisi imprenditoriale nella
quale si era venuta a trovare la società da lui amministra-
ta, sebbene per far fronte ad essa egli abbia anche fatto
ricorso alle proprie risorse personali; una tale situazione,
non considerata dalla Corte territoriale, sarebbe stata,
ad avviso del ricorrente, tale da escludere la sussistenza
dell’elemento soggettivo in capo all’imputato.
In via subordinata il C. ha lamentato il mancato rico-
noscimento della causa di non punibilità legata alla parti-
colare tenuità del fatto, considerata la ridotta entità dello
scostamento della omissione tributaria rispetto alla soglia
di punibilità prevista per il reato in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed esso, pertanto, deve essere ri-
gettato.
Riguardo al primo motivo di impugnazione, concernen-
te il ritenuto vizio di motivazione in ordine alla sussisten-

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