Corte di Cassazione Penale sez. I, 9 novembre 2018, n. 51161 (ud. 9 maggio 2018)

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Rivista penale 1/2019
LEGITTIMITÀ
da parte dell’imputato, essendo bandite dal sistema rinun-
ce implicite e non potendo fondatamente ritenersi che
una volontà «diversa», racchiusa in un modello legale di
richiesta che sia orientata a tutt’altri f‌ini, possa qualif‌icar-
si «espressa», nell’accezione del termine recepita dall’art.
157, settimo comma, c.p.
Pur dopo un tale esito processuale deve quindi ritener-
si consentito dedurre, mediante ricorso per cassazione,
come ammesso in via generale (sez. un., n. 12602 del 17 di-
cembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), l’estinzione del
reato per prescrizione, nel caso in cui il relativo termine
sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello e
la causa estintiva erroneamente non sia stata dichiarata
dal giudice medesimo.
4. È questa esattamente la situazione verif‌icatasi nel
processo, in relazione al fatto contravvenzionale (ex art.
75, comma 1, D.L.vo n. 159 del 2011) consumato il 10 di-
cembre 2011.
Il relativo termine massimo di prescrizione (quinquen-
nale: artt. 157, primo comma, e 160, ultimo comma, c.p.),
pur tenuto conto delle sospensioni in atti, per le cause
indicate nell’art. 159, primo comma, n. 3), c.p., è infatti
spirato anteriormente alla pronuncia della sentenza ap-
pellata (luglio 2017).
Quest’ultima deve essere quindi annullata senza rin-
vio in tale parte per intervenuta prescrizione, con elimi-
nazione - direttamente ad opera di questa Corte, ai sensi
dell’art. 620, lett. I), c.p.p. - della pena corrispondente di
quindici giorni di arresto e con conseguente ridetermina-
zione della pena f‌inale in quattro mesi e quindici giorni di
arresto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 9 NOVEMBRE 2018, N. 51161
(UD. 9 MAGGIO 2018)
PRES. MAZZEI – EST. SIANI – P.M. CANEVELLI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. R.
Misure di sicurezza y Personali y Espulsione dello
straniero y Accertamento della pericolosità sociale
y Da parte del giudice y Necessità.
. In tema di espulsione del cittadino comunitario, qua-
le prevista dall’art. 235 c.p., premesso che la stessa,
avendo natura di misura di sicurezza personale, può
essere applicata, in base alla disciplina generale di
cui agli artt. 199 e segg. c.p., solo a condizione che il
giudice, con adeguata e logica motivazione, abbia ac-
certato la sussistenza in concreto della pericolosità
sociale del condannato, e che pertanto la sua mancata
applicazione, pur in assenza di specif‌ica motivazione,
deve riguardarsi come legittima, siccome fondata sulla
implicita esclusione di detta condizione, è tuttavia da
ritenere che a tale conclusione non possa pervenirsi se
non quando essa appaia comunque consequenziale al
tessuto argomentativo su cui il giudice del merito ha
fondato la sua decisione, risultando invece censurabi-
le qualora dalla stessa motivazione della sentenza di
merito appaia l’avvenuta enucleazione di concreti e
rilevanti fattori indicativi della pericolosità sociale del
condannato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 199; c.p., art.
235) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 22 settembre
2016, n. 39359, in questa Rivista 2017, 496 e Cass. pen., sez. IV, 20
aprile 2012, n. 15447, ivi 2013, 1185. In dottrina sull’argomento si
vedano i contributi dottrinali di P. INNOCENTI, Considerazioni sul
decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 in materia di immigrazione,
ivi 2018, 965; ID., Quelle “ossessioni” sull’immigrazione clandestina
via mare e sui rimpatri degli stranieri irregolari nel dedalo di leggi
nazionali, direttive comunitarie, convenzioni internazionali, rego-
lamenti, circolari ministeriali, ivi 2018, 778.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe emessa in data 11 luglio
- 5 settembre 2017, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Pescara ha dichiarato T.A.R. colpevole del re-
ato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di anni due,
mesi otto di reclusione.
Il R. era imputato del reato previsto e punito dagli artt.
423 e 425, primo comma, n. 2, c.p., per aver dato fuoco
all’appartamento di I.J.S. con conseguente danneggia-
mento dello stesso, causando, così, un pericolo per la
pubblica incolumità, con l’aggravante di aver commesso
il fatto in un edif‌icio destinato all’abitazione di persone,
fatto commesso in (omissis), il 16 settembre 2016.
La responsabilità penale dell’imputato è stata accerta-
ta sulla base delle dichiarazioni di E.B.B., il quale lo aveva
visto entrare nell’appartamento della S. e poi successiva-
mente uscire di corsa, proprio nel momento in cui si era
sentito uno scoppio, con odore di fumo, nonché sulla base
delle dichiarazioni della stessa S., la quale aveva riferito
che poco prima del fatto l’imputato, visibilmente alterato
dall’assunzione di alcol, l’aveva minacciata con la frase “ora
vado a bruciare le tue cose perché sei amica di tutti” e poi,
nel rientrare nella propria abitazione, lo aveva visto allonta-
narsi velocemente dalla stessa, dove nel frattempo si erano
sviluppate delle f‌iamme che avevano richiesto l’intervento
dei Vigili del fuoco. Tale incendio, sulla base dei rilievi foto-
graf‌ici dei suddetti operanti, risultava essere stato di vaste
proporzioni, con caratteristiche tali da porre in pericolo l’in-
columità di un numero indeterminato di persone.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procura-
tore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
L’Aquila, chiedendone l’annullamento parziale e adducendo
un unico motivo, con il quale ha lamentato violazione del-
l’art. 235 c.p., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito aveva
errato nell’omettere di applicare la misura di sicurezza
personale dell’espulsione dell’imputato dal territorio dello
Stato italiano una volta scontata la pena principale, trat-
tandosi di cittadino appartenente ad altro Stato membro
dell’Unione Europea, la Polonia, che aveva subito una
condanna alla reclusione per un periodo superiore ai due
anni, come stabilito dall’art. 235 cit.
Il ricorrente sostiene che la pericolosità sociale
dell’imputato richiesta ai f‌ini dell’applicabilità di tale mi-

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