Corte di Cassazione Penale sez. I, 9 novembre 2018, n. 51169 (ud. 11 giugno 2018)

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1/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ziazione dell’esistenza di identiche condotte (oggetto di
denuncia?) di cui si sconosce quali esiti processuali ab-
biano determinato non può, di per sé, ritenersi preclusiva
al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex
art. 131-bis c.p.»; in conseguenza si è annullata con rinvio
la decisione impugnata, limitatamente alla verif‌ica sulla
causa di non punibilità.
1.2.3. Dovendosi dare continuità all’orientamento de-
lineato, per la persuasività della motivazione e per l’a-
derenza ad un’interpretazione garantista della norma in
questione, può affermarsi, dunque, il seguente principio
di diritto: «la mera presenza di denunzie nei confronti
dell’imputato o di “precedenti di polizia”, di cui si ignora
l’esito, non può, di per sé, costituire elemento ostativo al
riconoscimento dell’applicabilità della causa di non puni-
bilità di cui all’art. 131-bis c.p.; il giudice, quindi, ove risul-
tino in atti denunzie o precedenti di polizia, ove sollecitato
dalla difesa o anche di uff‌icio, deve verif‌icare l’esito di tali
segnalazioni, per trarne l’esistenza di eventuali concreti
elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, la abitualità
del comportamento dell’imputato».
2. Consegue la statuizione in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 9 NOVEMBRE 2018, N. 51169
(UD. 11 GIUGNO 2018)
PRES. SARNO – EST. CENTOFANTI – P.M. CENICCOLA (DIFF.) – RIC. P.
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Ri-
nuncia y Rinuncia implicita nella richiesta di def‌ini-
zione concordata della pena in appello ex art. 599
bis c.p.p. y Sussistenza y Esclusione.
. La rinuncia alla prescrizione, richiedendosi per essa,
ai sensi dell’art. 157, comma settimo, c.p., una espressa
manifestazione di volontà, non può ritenersi implici-
tamente contenuta nella richiesta di def‌inizione con-
cordata della pena in appello prevista dall’art. 599 bis
c.p.p. (c.p., art. 157; c.p.p., art. 599 bis) (1)
(1) Utili riferimenti si rinvengono in Cass. pen., sez. un., 25 marzo
2016, n. 12602, in www.latribunaplus.it, affermativa del principio
in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale
si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del
reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed
erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale
doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo,
lett. b) c.p.p. Cfr. Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2010, n. 3391, in que-
sta Rivista 2011, 72 che, in relazione all’abrogato comma 4 dell’art.
599 c.p.p., ha ritenuto non deducibile l’estinzione del reato per pre-
scrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima
della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia
decorso successivamente ad essa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ca-
gliari - dopo aver riunito i tre gravami proposti da P.P. (e,
in un caso, dal Procuratore generale) avverso le corrispon-
denti sentenze del locale Tribunale, che lo avevano ricono-
sciuto colpevole di condotte in contravvenzione all’art. 75,
comma 1, D.L.vo n. 159 del 2011 - def‌iniva il procedimento
ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., accogliendo il concordato
sui motivi raggiunto dalle parti, che prevedeva, previa ri-
nuncia ad ogni altra contestazione, il riconoscimento della
continuazione tra i reati e la rideterminazione in diminu-
zione della pena inf‌litta.
2. Ricorre l’imputato per cassazione, tramite il difen-
sore di f‌iducia, denunciando la violazione degli artt. 157 e
161 c.p., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare
l’intervenuta prescrizione, per decorso del termine massi-
mo quinquennale, della prima delle ascritte contravven-
zioni, verif‌icatasi in data 10 dicembre 2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Al riguardo va anzitutto richiamata la decisione resa
da sez. un., n. 18953 del 25 febbraio 2016, Piergotti, Rv.
266333, che hanno stabilito il principio di diritto, secondo
cui, ai f‌ini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla pre-
scrizione, è sempre necessaria la forma espressa, che non
ammette equipollenti, sia per l’espresso disposto dell’art.
157, settimo comma, c.p., sia in quanto la rilevanza dell’atto
dismissivo e la pregnanza dei suoi effetti sono tali da richie-
dere una particolare modalità di manifestazione perché sia
richiamata l’attenzione del titolare del diritto sull’importan-
za dell’atto da compiere e, al tempo stesso, non si dia adito a
dubbi o ambiguità di sorta sul suo reale signif‌icato.
La rinuncia alla prescrizione richiede pertanto una
dichiarazione di volontà solenne ed esplicita e rientra
nell’alveo dei diritti «personalissimi», che possono esse-
re esercitati dall’interessato solo personalmente o, al più,
con il ministero di un procuratore speciale.
Per tale ragione le Sezioni Unite - dopo aver negato l’e-
sistenza di regimi differenziati in tema di rinuncia alla pre-
scrizione, correlabili alle eventuali peculiarità del giudizio
e della decisione, posto che la normativa in materia riveste
carattere generale, essendo valida per tutti i casi e moduli
procedurali, senza eccezioni o diversif‌icazioni di sorta -
hanno anche escluso che, nel rito del «patteggiamento» re-
golato dagli artt. 444 ss. c.p.p., la richiesta di applicazione
della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato
alla proposta del pubblico ministero, possano, di per sé,
valere come rinuncia, restando all’inverso prioritaria la
verif‌ica dell’insussistenza delle cause di non punibilità pre-
viste dall’art. 129 c.p.p., tra cui l’intervenuta estinzione del
reato per prescrizione; verif‌ica da compiersi aliunde, ossia
indipendentemente dalla piattaforma negoziale, e precisa-
mente sulla base delle risultanze processuali.
3. Considerazioni del tutto analoghe debbono valere a
proposito dell’istituto regolato dall’art. 599-bis c.p.p.
Esse inducono senz’altro a ritenere - rimanendo supe-
rato il contrario indirizzo, da ultimo espresso (in ordine
all’omologo istituto, già regolato dall’art. 599, comma 4,
c.p.p.) da sez. V, n. 3391 del 15 ottobre 2009, dep. 2010,
Camassa, Rv. 245920 - che la def‌inizione concordata della
pena in appello, conseguente al previo accordo delle parti
sui relativi motivi, non implichi rinuncia alla prescrizione

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