Corte di Cassazione Penale sez. IV, 15 novembre 2018, n. 51526 (ud. 4 ottobre 2018)

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Rivista penale 1/2019
LEGITTIMITÀ
Quale notazione f‌inale, si noti, del resto, che la pre-
visione della pena edittale per il caso aggravato ex art.
476, comma secondo, c.p. è estremamente più elevata in
quanto riferita ad atti che, in sede processuale, inserisco-
no delle presunzioni che non sono superabili neanche con
prova contraria, ma solo con separato giudizio (appunto,
la “querela di falso”).
5.7 Nel caso di specie, già il capo di imputazione non in-
dica in modo specif‌ico se si sia in presenza di falsi relativi
a fatti “visti, uditi o direttamente da lui compiuti” dal pub-
blico uff‌iciale. Poi, nel fare riferimento alla consegna dei
lavori o alla ultimazione dei lavori in data ben diversa da
quella indicata nell’atto asseritamente falso, il testo della
contestazione lascia il dubbio che, in realtà, il p.u. abbia
semplicemente riportato quanto riferitogli o attestato con
documenti riferibili ad attività di terzi; tale dubbio non è
stato risolto dalla sentenza.
Inoltre, nel testo della sentenza, in particolare quando
si afferma che l’ambito della fede privilegiata non riguar-
da soltanto il verbale di certif‌icazione f‌inale dei lavori,
ma anche «gli atti allegati a ogni singolo verbale di certi-
f‌icazione (specif‌icamente elencati sub 17, con esclusione
delle fatture, che evidentemente non rientrano nell’ambito
dell’art. 476 c.p.) non rappresentano affatto espressioni di
una “volontà negoziale” tra il privato e la parte pubblica:
si tratta di stato avanzamento lavori, verbale di ultimazio-
ne lavori, relazione sul conto f‌inale e certif‌icato di regola-
re esecuzione delle opere, tutti atti f‌irmati, oltre che dal
singolo imprenditore, anche da T. e dal direttore dei lavori
M.L. nella veste, entrambi, di pubblici uff‌iciali, in cui atte-
stavano quanto avvenuto in loro presenza o comunque di-
rettamente accertato nell’esercizio del potere di pubblica
certif‌icazione», emerge come la Corte non distingua tra la
“fede” che comunque accompagna l’atto pubblico, anche in
forma di certif‌icazione, e quel particolare contenuto facen-
te prova f‌ino a querela di falso. Lo dimostra la erronea pari-
f‌icazione tra quanto avvenuto in presenza del p.u. e quanto
da lui accertato in modo diverso dalla diretta percezione.
5.8 Per questa ragione, si rende necessario l’annulla-
mento con rinvio per nuovo giudizio sul punto della qua-
lif‌icazione dei falsi ai sensi dell’art. 476 comma secondo,
c.p. individuando il contenuto degli atti ed inquadrandoli
secondo i principi esposti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 NOVEMBRE 2018, N. 51526
(UD. 4 OTTOBRE 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. CENCI – P.M. TAMPIERI (DIFF.) – RIC. B.B.O.
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenu-
ità del fatto y Presupposto ostativo y Abitualità del
comportamento y Mera presenza, a carico dell’in-
teressato, di denunzie o di "precedenti di polizia" y
Suff‌icienza y Esclusione.
. In tema di non punibilità per particolare tenuità del
fatto (art. 131 bis c.p.), fermo restando che la condizio-
ne della non abitualità del comportamento può essere
ritenuta insussistente anche sulla base di precedenti
condanne non ancora irrevocabili, deve tuttavia esclu-
dersi che possa riguardarsi come suff‌iciente al f‌ine an-
zidetto la mera presenza, a carico dell’interessato, di
denunzie o di "precedenti di polizia", dovendosi in tal
caso ritenere che il giudice sia tenuto, anche di uff‌icio,
a verif‌icare, se non ancora conosciuto, quale sia stato
il loro esito, per quindi desumerne, con riferimento a
concreti elementi fattuali, l’eventuale idoneità a dimo-
strare l’abitualità del comportamento. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 131 bis) (1)
(1) Si veda in argomento la pronuncia Cass. pen., sez. un., 6 aprile
2016, n. 13681, pubblicata in questa Rivista 2016, 753, con nota di P.
DIGLIO, La guida in stato di ebbrezza e il rif‌iuto di sottoporsi all’al-
coltest possono andare esenti da pena per “particolare tenuità del
fatto”?, secondo cui ai f‌ini del presupposto ostativo alla conf‌igurabili-
tà della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il
comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente
al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre
quello preso in esame. In dottrina si rinvia al contributo di GIUSEP-
PE AMARELLI, La particolare tenuità del fatto nel sistema della non
punibilità, pubblicato in questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Milano il 14 febbraio 2018, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del
18 gennaio 2016, con la quale B.B.O. era stato riconosciuto
responsabile del reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto 2 grammi di
hashish (contenente principio attivo pari a 0,28 grammi
da cui sono ricavabili 11 dosi) a E.S.I., fatto commesso il
16 ottobre 2015, e, conseguentemente, condannato l’im-
putato alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato,
riducendola, la pena.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della
sentenza l’imputato, tramite difensore, aff‌idandosi a due
motivi con i quali denunzia promiscuamente difetto di
motivazione e violazione di legge, anche sotto il prof‌ilo del
travisamento della prova.
2.1. Sotto il primo prof‌ilo, censura l’affermazione di
penale responsabilità, non avendo gli agenti di polizia
giudiziaria assistito a nessuna cessione tra B.B.O. e E.S.I.
ma soltanto ad uno scambio giudicato sospetto: in conse-
guenza, sarebbe illegittima ed ingiusta la condanna, neu-
tra e priva di signif‌icato essendo la disponibilità di denaro
contante in capo all’imputato e non essendosi rinvenuti
oggetti riconducibili allo svolgimento di attività di spaccio
a carico dell’imputato, il quale si è sempre, sin dal primo
momento, dichiarato innocente.
2.2. Lamenta poi la mancata applicazione dell’art. 131-
bis c.p., invocata in appello ma illegittimamente - si stima
- negata dai giudici di merito, che hanno valorizzato, per
escludere la non abitualità della condotta, meri preceden-
ti di polizia, che sarebbero privi di valore ed inutilizzabili,
anche perché non sono stati acquisiti i fascicoli proces-
suali relativi alle denunzie e alle segnalazioni nei confron-
ti dell’imputato onde verif‌icare l’esito delle stesse.

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