Corte di Cassazione Penale sez. VI, 15 novembre 2018, n. 51764 (ud. 12 luglio 2018)

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giur
1/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in
concreto della prostituzione.
Indicando nel dettaglio tali precedenti, la citata sen-
tenza ricorda come si sia ritenuta la rilevanza penale di
una condotta concretatasi nell’accompagnamento della
prostituta nel luogo ove avviene il contatto tra la donna
ed il cliente, indipendentemente da dove si consumi la
prestazione sessuale, ancorché motivato da un rapporto
di amicizia e da spirito di cortesia, ovvero da un legame
sentimentale, essendo irrilevante il movente dell’azione,
conf‌igurandosi il reato anche nella condotta di colui che si
limiti, con la sua auto, a ricondurre la donna presso l’abi-
tazione al termine dell’attività di meretricio.
Viene altresì posto in evidenza come tutte le sentenze
richiamate riguardino sempre ipotesi di accompagnamen-
to non occasionale delle prostitute, rilevando, inf‌ine, che
l’accompagnamento della prostituta sul luogo di attesa dei
clienti assume rilevanza penale in quanto diretta a miglio-
rare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto
della prostituzione, rendendo più facile e celere lo sposta-
mento e, quindi, l’attività svolta.
Ribadendo pertanto i principi già affermati, si precisa-
va che la condotta di accompagnamento costituisce reato
quando risulti obiettivamente funzionale all’agevolazio-
ne della prostituzione sulla base di elementi sintomatici
quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di
attività ulteriori rispetto al mero accompagnamento (sor-
veglianza, messa a disposizione del veicolo per l’incontro
con i clienti, etc.).
Nel caso di specie, come accertato nel giudizio di meri-
to, il trasporto delle persone che si prostituivano non era
occasionale ed avveniva dietro corrispettivo.
8. Ribadito che, al di là delle singole condotte accer-
tate, è l’insieme delle stesse a delineare la sussistenza
dei requisiti per la conf‌igurabilità del delitto di favoreg-
giamento riconosciuta dai giudici del merito, va osservato
che gli stessi hanno individuato, nella corresponsione di
denaro per l’accompagnamento e la ricezione di altre som-
me dalle parti civili gli elementi costitutivi del delitto di
sfruttamento dell’altrui prostituzione pure oggetto di im-
putazione nei confronti dell’odierno ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale delitto,
consistendo in qualsiasi consapevole e volontaria partecipa-
zione, anche occasionale, ai guadagni che una persona si pro-
cura con il commercio del proprio corpo, può concorrere con
il favoreggiamento, in ragione della diversità dell’elemento
materiale, di quello psicologico e del bene giuridico protetto
(sez. III, n. 15069 del 9 dicembre 2015 (dep. 2016), Xiao, Rv.
266630. Conf. sez. III, n. 40539 del 27 settembre 2007, Pietro-
belli e altri, Rv. 238005; sez. III, n. 12919 del 13 ottobre 1998,
Contessa ed altro, Rv. 212362 ed altri prec. conf.).
Nella sentenza impugnata viene fatto riferimento, oltre
alla ripetuta ricezione di corrispettivi per il trasporto in auto,
anche della ricezione, in più occasioni, di somme di denaro
dalle parti lese (pag. 4), cui si aggiungevano quelle richie-
ste ed ottenute per le ricette e le confezioni di medicinali,
dandosi quindi compiutamente atto del fatto che l’imputato
aveva tratto scientemente prof‌itto dall’altrui prostituzione.
9. Ne consegue che conf‌igura i reati di favoreggiamen-
to e sfruttamento della prostituzione, i quali possono tra
loro concorrere, la condotta di colui che, ricevendo anche
corrispettivi in denaro, facilita l’esercizio dell’altrui me-
retricio mediante una serie di comportamenti abituali ed
oggettivamente agevolativi di tale attività. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 15 NOVEMBRE 2018, N. 51764
(UD. 12 LUGLIO 2018)
PRES. MOGINI – EST. DI STEFANO – P.M. MOLINO (DIFF.) – RIC. B. ED ALTRI
Falsità in atti y In atti pubblici y Atto o parte di
atto che faccia fede f‌ino a querela di falso y Ipotesi
aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, c.p.
y Applicabilità y Condizioni y Atto o parte di atto
rientrante nelle previsioni dell’art. 2700 c.c. y Ne-
cessità.
. In tema di falsità in atti, ai f‌ini della riconoscibilità
dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 476, comma secon-
do, c.p. relativa al caso che la falsità concerna “un atto
o parte di atto che faccia fede f‌ino a querela di falso”,
non è suff‌iciente che l’atto o la parte di atto abbiano,
genericamente, eff‌icacia f‌idefaciente, essendo questa
una caratteristica propria di ogni atto pubblico, quale
def‌inito dall’art. 2699 cod. civ., ma è necessario che si
tratti di atto o parte di atto rientrante nelle previsioni
dell’art. 2700 cod. civ., secondo cui l’eff‌icacia f‌idefa-
ciente dell’atto f‌ino a querela di falso è riconoscibile
soltanto con riferimento alla sua provenienza dal pub-
blico uff‌iciale che lo ha formato nonché alle dichiara-
zioni delle parti (intese ovviamente come fatto e non
come rispondenza al vero di quanto in esse contenuto),
ed agli altri fatti che il pubblico uff‌iciale attesti come
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 476; c.c., art. 2700) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso di cui in massima si veda
Cass. pen., sez. V, 2 aprile 1983, n. 2837, in www.latribunaplus.it,
secondo cui la nozione di atto pubblico è più ampia di quella che si
desume dall’art. 2699 cod. civ. ed è caratterizzata dall’eff‌icacia co-
stitutiva (o traslativa, modif‌icativa o estintiva) dell’atto rispetto a
situazioni di rilevanza pubblicistica, nonché in via congiuntiva o an-
che solo alternativa dall’esposizione di fatti che il pubblico uff‌iciale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Si vedano, inoltre,
Cass. civ. 30 maggio 2018, n. 13679 e Cass. civ. 29 settembre 2017, n.
22903, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.F., B.E., Ca.L., Ca.A., Car.D., Co.C., Cos.F., D.G.,
De.R., G.C., Man.A., Mar.C., N.L. e P.U. impugnano la sen-
tenza della Corte di appello di Genova del 7 aprile 2017
all’esito della quale erano condannati per i reati dopo spe-
cif‌icamente indicati per ciascuno.
1.1 La vicenda alla base del processo riguarda princi-
palmente le attività illecite di B.F., presidente dell’Ente
Parco (omissis) e consigliere comunale del Comune di
(omissis). B., che al di là del più limitato ruolo formale, di

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