Corte di Cassazione Penale sez. III, 16 novembre 2018, n. 51830 (ud. 3 ottobre 2018)

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giur
1/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Di talché, le replicate censure, generiche e anche avul-
se dalle risultanze processuali là dove assumono essere
la condotta tenuta una manifestazione di protesta contro
avversate e non meglio precisate “decisioni politiche”, si
risolvono in manifestazioni di mero dissenso e sollecitano
il riesame nel merito della decisione impugnata, inammis-
sibile in sede di sindacato di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi conse-
gue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e - per i prof‌ili
di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione - di una
somma in favore della cassa delle ammende nella misura
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo de-
terminare in euro 2.000 ciascuno. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 16 NOVEMBRE 2018, N. 51830
(UD. 3 OTTOBRE 2018)
PRES. SARNO – EST. RAMACCI – P.M. FIMIANI (CONF.) – RIC. C.
Prostituzione y Favoreggiamento y Cessione in
locazione di appartamento a prostituta y Sfrutta-
mento y Conf‌igurabilità di entrambi i reati y Sussi-
stenza.
. In tema di favoreggiamento e sfruttamento della pro-
stituzione, bene è ravvisata la sussistenza di entrambi i
reati, i quali possono concorrere tra loro, in una condot-
ta quale quella consistita nell’avere l’agente ceduto in
uso, dietro pagamento di un corrispettivo, un apparta-
mento da lui condotto in locazione a tre transessuali di
nazionalità straniera, privi di permesso di soggiorno in
Italia (e pertanto impossibilitati a procurarsi altrimenti
un alloggio con regolare contratto di locazione), perché
potessero più agevolmente esercitarvi la prostituzione,
provvedendo inoltre, sempre dietro corrispettivo, a for-
nire con regolarità ai predetti gli ormoni femminili che
si faceva all’uopo prescrivere (non avendo essi analoga
possibilità), dal proprio medico di famiglia, nonché ad
accompagnarli con la propria autovettura nel tragitto
da e per i luoghi di reperimento dei “clienti”. (Mass.
Redaz.) (l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3; l. 20 febbraio
1958, n. 75, art. 4; l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 7) (1)
(1) Nel senso che integra il reato di favoreggiamento della prostituzio-
ne la cessione in locazione di un appartamento a canone maggiorato a
causa del suo utilizzo per l’attività di prostituzione, v. Cass. pen., sez.
III, 28 maggio 2018, n. 23851, in questa Rivista 2018 e Cass. pen., sez.
III, 31 gennaio 2018, n. 4571, in www.latribunaplus.it che conf‌igura il
reato predetto nell’ipotesi di locazione con prestazioni accessorie che
vadano oltre il mero aiuto alla persona e si concretizzino in un’oggettiva
agevolazione all’esercizio del meretricio. Non sussiste, invece, il reato
di favoreggiamento della prostituzione nel caso di cessione in locazio-
ne, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta, anche se
il locatore sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione
in via del tutto autonoma e per proprio conto, atteso che la stipulazione
del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio. Così
si vedano Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2014, n. 7338 e Cass. pen., sez.
III, 4 luglio 2013, n. 28754, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del15 no-
vembre 2017 ha riformato la decisione del Tribunale di
Roma in data 7 aprile 2011, appellata da A.C. riducendo la
pena allo stesso originariamente inf‌litta per i reati di cui
agli articoli 3, n. 8 e 4, n. 1 e 7 L. 75/58, per aver favorito e
sfruttato la prostituzione di tre transessuali (in Roma, f‌ino
al 23 giugno 2009).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per
cassazione tramite il proprio difensore di f‌iducia, deducendo
i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente neces-
sari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione
di legge con riferimento alla ritenuta consumazione dei de-
litti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione,
rilevando come in atti non vi sarebbe alcuna prova di tali
attività, risultando esclusivamente che egli avrebbe favo-
rito le singole persone e non anche la loro prostituzione.
Tale situazione, osserva, risulterebbe dalle stesse di-
chiarazioni dei soggetti che si prostituivano, costituitisi
parti civili, i quali avrebbero riferito di spendere i loro
soldi per ottenere delle utilità in un contesto di corrispet-
tività e per giusta causa, per servizi leciti, quali la locazio-
ne dell’appartamento, la fornitura di ormoni femminili, la
benzina per l’auto e beni mobili. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Rileva la Corte territoriale che, nel corso del giudi-
zio, si è accertato che l’imputato, dopo aver conosciuto
una delle parti civili, che si prostituiva sulla pubblica via,
divenendone cliente abituale, aveva poi instaurato con la
stessa una relazione sentimentale, pur continuando costei
ad esercitare il meretricio, proponendole, poi, di cambiare
abitazione, andando a vivere in un appartamento aff‌ittato
dallo stesso imputato e successivamente occupato anche
dalle altre parti civili.
A tale scopo l’imputato si era fatto consegnare una
somma di 3.000,00 euro, a suo dire dovuta quale caparra al
proprietario, anche se poi il convivente aveva riscontrato,
in un secondo momento, che l’effettivo ammontare della
somma era invece di 1.800,00 euro.
Nell’appartamento giungevano, poi, altre due persone,
che convivevano con la prima, versando un canone di aff‌it-
to di 930,00 euro mensili che veniva consegnato all’impu-
tato, il quale, poi, lo versava al proprietario dell’immobile.
Le parti civili, nel periodo durante il quale abitavano
nella casa in aff‌itto, venivano frequentemente accompagna-
te dall’imputato con la propria vettura sul luogo in cui si
prostituivano, corrispondendogli una somma di 10,00 euro
che, a suo dire, servivano per il rimborso della benzina.
L’imputato, inoltre, forniva alle parti civili gli ormoni fem-
minili, che abitualmente assumevano e che non potevano ot-
tenere in altro modo in ragione della loro condizione di clan-
destinità, facendoseli prescrivere personalmente dal medico
di famiglia e consegnava poi le ricette dietro corrispettivo di
10,00 euro per ciascuna o di 20,00 euro per ogni confezione
quando provvedeva direttamente a reperire i medicinali.

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