Corte di Cassazione Penale sez. I, 21 novembre 2018, n. 52522 (C.C. 16 gennaio 2018)

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giur
Rivista penale 1/2019
LEGITTIMITÀ
prestato dalla persona offesa alla condotta posta in essere
dall’imputato, trattandosi di consenso da ritenere radical-
mente invalido a cagione dello stato di ubriachezza del
soggetto dal quale esso proveniva. Ciò in linea con i nume-
rosi, richiamati precedenti giurisprudenziali in tal senso.
Chi scrive ha già avuto modo, con riguardo a tale indi-
rizzo interpretativo, di esprimere il proprio motivato dis-
senso con una nota pubblicata sul numero di ottobre 2018
di questa Rivista, alla quale pertanto, per quanto possa
interessare, si rimanda. Può qui aggiungersi, tuttavia, che,
ad onor del vero, la sentenza annotata appare caratteriz-
zata, rispetto a quelle precedenti, da un maggiore ed enco-
miabile sforzo argomentativo, di cui è doveroso darle atto.
Il che non equivale però a dire che il risultato sia da rite-
nere meritevole di condivisione. Al riguardo va osservato
che l’elemento di maggiore novità che si rinviene nell’ap-
parato motivazionale della sentenza annotata, rispetto
alle precedenti pronunce di analogo indirizzo, è costituito
dall’avvenuta presa in considerazione del fatto che con la
riforma della disciplina penalistica in materia sessuale,
introdotta dalla legge n. 66 del 1996, è stata eliminata la
presunzione assoluta di illiceità, stabilita dal previgente
art. 519 c.p., per il caso in cui taluno si fosse congiunto con
persona malata di mente ovvero non in grado di resistergli
a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica
o f‌isica. Di qui la ritenuta applicabilità, anche nel caso di
specie, dei principi affermati nella richiamata sentenza
n. 18513/2015, non massimata, della Cassazione. Questa
era relativa, peraltro (come risultato da apposita verif‌ica)
ad un caso in cui, trattandosi di ipotizzata violenza ses-
suale in danno di soggetto in stato di inferiorità psichica
derivante “da disturbo della sfera emozionale e da ritardo
mentale lieve”, la Corte aveva annullato con rinvio l’ordi-
nanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell’im-
putato, osservando criticamente che il tribunale altro non
aveva fatto che “ valorizzare manifestazioni tipiche del
ritardo mentale da cui è affetta la D.B. f‌inendo di fatto per
sovrapporre la patologia con l’assenza del valido consenso,
benché non vi sia evidenza alcuna che il ritardo mentale,
sia pure di grado medio, inibisca di per sé un valido con-
senso all’atto sessuale”. Ed è proprio, quindi, in correla-
zione a tale censura che risultano poi enunciati i principi
fatti propri anche dalla sentenza annotata, tra i quali ap-
pare di particolare rilievo, per quanto qui interessa, quello
secondo cui, ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato “de quo”,
l’eventuale vizio del consenso prestato all’atto sessuale dal
soggetto in stato di inferiorità f‌isica o psichica, dev’essere
“accertato caso per caso e non può essere presunto, né de-
sunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si
trovi la persona quando non sia di per sé tale da escludere
radicalmente, in base ad un accertamento se necessario
fondato su basi scientif‌iche, la capacità stessa di auto-
determinarsi”; il che, del resto, appare perfettamente in
linea con quanto già affermato da Cass. III, 24 settembre –
22 ottobre 1999 n. 12110, da noi richiamata nella già citata
nota a sentenza pubblicata nel numero di ottobre 2018 di
questa Rivista. Se così è, però, del tutto contraddittoria
rispetto a tale principio appare l’affermazione che poco
dopo si legge nella stessa sentenza annotata secondo cui
l’eventuale condizione di inferiorità della persona offesa,
dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, “se accertata,
renderebbe del tutto irrilevante un eventuale consenso
prestato al compimento degli atti sessuali”. Non si vede,
infatti, come possa, per un verso, affermarsi che lo stato
di inferiorità f‌isica o psichica non può, di per sé solo, far
presumere l’invalidità del consenso prestato al compimen-
to di un atto sessuale (principio, questo, di indiscutibile
esattezza giacché, altrimenti, rientrerebbe dalla f‌inestra
la f‌igura della violenza carnale presunta che il legislatore
del 1996 aveva consapevolmente inteso cacciare dalla por-
ta), e, per altro verso, dare pregiudizialmente per acquisi-
to che quando la condizione di inferiorità (ammesso e non
concesso che tale debba essere considerata) sia quella de-
rivante dallo stato di ubriachezza dovuto all’assunzione di
sostanze alcoliche, il consenso sia da considerare per ciò
solo come privo di qualsivoglia validità.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 21 NOVEMBRE 2018, N. 52522
(C.C. 16 GENNAIO 2018)
PRES. TARDIO – EST. SIANI – P.M. FILIPPI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. D.V.
Pena y Sospensione condizionale y Applicabilità y
Reato elettorale y Privazione del diritto di eletto-
rato y Estensione degli effetti della sospensione y
Esclusione.
. Il disposto di cui all’art. 2, comma 2, della legge 20
marzo 1967 n. 223, nel testo sostituito dall’art. 1 della
legge 16 gennaio 1992 n. 15, secondo cui, in deroga alla
regola generale di cui all’art. 166, comma I, c.p., “La
sospensione condizionale della pena non ha effetto ai
f‌ini della privazione del diritto di elettorato”, non può
trovare applicazione se non quando la condanna a pena
condizionalmente sospesa sia stata inf‌litta per un reato
elettorale. (Nella specie, in applicazione di tale princi-
pio, la corte ha ritenuto che correttamente, in un caso
di condanna a pena condizionalmente sospesa per il
reato di cui all’art. 349 c.p., accompagnata dalla pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uff‌ici, con per-
dita, quindi, dei diritti di elettorato attivo e passivo, fos-
se stata esclusa l’eseguibilità di tale pena, ai sensi del
citato art. 166, comma I, c.p.) (Mass. Redaz.) (c.p., art.
166; c.p., art. 349; l. 20 marzo 1967, n. 223, art. 2) (1)
(1) Il principio di cui in massima trova conforto anche nella giu-
risprudenza civile della S.C.. Si veda, infatti, Cass. civ. 1 dicembre
2011, n. 25732, in www.latribunaplus.it, secondo cui "La pena
accessoria della privazione dei diritti elettorali, conseguente alla
commissione del delitto di turbativa delle elezioni politiche ed
amministrative, rimane eff‌icace anche quando sia stata disposta la
sospensione condizionale della pena detentiva inf‌litta, atteso che il

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