Corte di Cassazione Penale sez. VI, 23 novembre 2018, n. 52910 (C.C. 24 ottobre 2018)

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Rivista penale 1/2019
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 23 NOVEMBRE 2018, N. 52910
(C.C. 24 OTTOBRE 2018)
PRES. PAOLONI – EST. BASSI – P.M. DALL’OLIO (CONF.) – RIC. P.M. E V.
Circostanze del reato y Aggravanti y Circostanza
aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991 y Re-
sponsabilità a titolo di concorso esterno nel sodali-
zio criminoso y Inclusione y Necessità y Esclusione.
. La riconosciuta esistenza dell’aggravante dell’agevo-
lazione maf‌iosa prevista dall’art. 7 del D.L. 13 maggio
1991 n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991 n.
203 non implica necessariamente che il soggetto deb-
ba essere anche ritenuto responsabile di concorso e, in
particolare, di concorso esterno nel sodalizio crimino-
so. (Mass. Redaz.) (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7;
c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis; c.p., art. 479) (1)
(1) Sul punto si veda Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2017, n. 31874, in
questa Rivista 2018, 77, nel senso che la circostanza aggravante pre-
vista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12
luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva e richiede per la sua conf‌igu-
razione il dolo specif‌ico di favorire l’associazione, con la conseguenza
che questo f‌ine deve essere l’obiettivo "diretto" della condotta, non
rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire
un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni ve-
rif‌ica in merito all’effettiva ed immediata coincidenza degli interessi
di un esponente del capomaf‌ia con quelli dell’organizzazione. Inoltre,
Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2016, n. 9142, in www.latribunaplus.it,
precisa che ai f‌ini della conf‌igurabilità della circostanza aggravante
predetta, la f‌inalità agevolatrice perseguita dall’autore del delitto
deve essere oggetto di una rigorosa verif‌ica in sede di formazione
della prova sotto il duplice prof‌ilo della dimostrazione che il reato è
stato commesso al f‌ine specif‌ico di favorire l’attività dell’associazione
maf‌iosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio. Per
utili riferimenti in tema di concorso esterno in associazione maf‌iosa,
v. in dottrina: ANTONIO ESPOSITO, Il reato di concorso esterno in
associazione non è di origine giurisprudenziale, in questa Rivista
2016, 811; DOMENICO GIANNELLI e ANTONIO TULLIO D’ELISIIS,
Considerazioni sul reato di concorso esterno in associazione maf‌io-
sa, ivi 2018, 384.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reg-
gio Calabria, sezione specializzata per il riesame, ha an-
nullato nei confronti di D.V. l’ordinanza applicativa della
misura degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria
del 16 ottobre 2017 limitatamente alla incolpazione di cui
agli artt. 110 e 416-bis c.p. sub capo 2) e ha sostituito la
misura domiciliare con quella interdittiva della sospen-
sione dall’esercizio di un pubblico uff‌icio o servizio per la
durata di un anno in relazione alla restante incolpazione
di cui agli artt. 110 e 479 c.p., con l’aggravante dell’art. 7
L. 12 luglio 1991, n. 203, del metodo maf‌ioso e dell’agevo-
lazione maf‌iosa. In particolare, sub capo 2) è contestato
al V. in via provvisoria di avere, nella qualità di respon-
sabile dell’area tecnica del comune di (omissis) e di RUP
dei lavori di recupero della Torre e della Chiesa in località
(omissis), formato il certif‌icato di regolare esecuzione dei
lavori, affermando falsamente che essi erano stati compiu-
ti a regola d’arte secondo le prescrizioni, nonostante l’ef-
fettuazione di opere in regime di subappalto, in dispregio
delle regole della gara.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria ha proposto ricorso avverso l’ordinanza e
ne ha chiesto l’annullamento per manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla ritenuta carenza di gravi in-
dizi di reità in ordine al reato di concorso esterno in asso-
ciazione maf‌iosa. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica preso il
Tribunale di Reggio Calabria è destituito di fondamento in
ordine a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere
disatteso. (Omissis)
2. Nessuna contraddittorietà è poi ravvisabile nell’ave-
re il Tribunale del riesame ritenuto insussistente la gra-
vità indiziaria del delitto ex artt. 110 e 416 bis c.p. e, nel
contempo, integrata la circostanza aggravante dell’agevo-
lazione maf‌iosa.
2.1. Almeno in linea teorica, non v’è alcuna inconcilia-
bilità logica nell’affermare che un soggetto resosi respon-
sabile di un reato aggravato dall’agevolazione maf‌iosa non
sia concorrente esterno nell’associazione maf‌iosa.
Mette invero conto di notare come la f‌igura del concor-
so esterno in associazione di tipo maf‌ioso discende dalla
generale funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p. che, sal-
dandosi con la previsione dell’art. 416-bis c.p., presuppone
una condotta oggettivamente vantaggiosa per il sodali-
zio criminoso, da parte di un soggetto non intraneo alla
consorteria, che si traduca in un consapevole contributo
rafforzatore o agevolatore rispetto alla permanenza in vita
del pactum sceleris e/o alla realizzazione dei f‌ini per i qua-
li il detto sodalizio sia stato costituito e che abbia, dunque,
sostanziato un effettivo e consapevole ausilio alla realizza-
zione del reato associativo, tipicamente permanente.
Il concorso esterno in associazione maf‌iosa postula
dunque un agire che sia rivolto non semplicemente ad
agevolare - cioè a recare un vantaggio, un benef‌icio di

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