Corte di Cassazione Penale sez. un., 11 ottobre 2018, n. 46201 (C.C. 31 maggio 2018)

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1/2019 Rivista penale
DECISIONI DELLE SEZIONI UNITE
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 11 OTTOBRE 2018, N. 46201
(C.C. 31 MAGGIO 2018)
PRES. CARCANO – EST. PETRUZZELLIS – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. E.N.G. S.R.L.
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Rie-
same y Mancata tempestiva proposizione y Revoca
della misura y Ammissibilità.
. La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’in-
teressato, della richiesta di riesame avverso il provve-
dimento applicativo di una misura cautelare reale non
ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni
di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravve-
nuti. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 322 bis;
c.p.p., art. 324)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell’ambito del procedimento penale instaurato a
carico di M.D’A. e M.F., quali amministratori della società
E.N.G., per i delitti di cui agli art. 4, 10-ter e 10-quater,
comma 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, è stata accolta dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina la
richiesta di sequestro preventivo dell’importo costituen-
te il prof‌itto conseguito dalla commissione degli illeciti
indicati, pari al valore di € 3.133.738,94; l’esecuzione del
provvedimento cautelare, emesso il 10 marzo 2017, è stata
disposta su somme di denaro, beni immobili o mobili ricon-
ducibili alla società E.N. s.r.l. ed alla società E.N.G. s.r.l..
2. Con atto del 30 maggio 2017 quest’ultima società ha
formulato al Giudice dell’udienza preliminare istanza di
revoca del provvedimento di sequestro, poiché ha riven-
dicato la propria estraneità al procedimento penale, che
riguardava gli amministratori della E.N. s.r.l., compagine
dalla cui scissione era sorta la società istante; tale scis-
sione era stata eseguita mediante assegnazione alla nuova
compagine del ramo di azienda inerente alla costruzione
di edif‌ici per conto proprio e di terzi, movimento terra e
trasporto di rif‌iuti non pericolosi. Ciò, secondo l’istante,
ha condotto alla creazione di un nuovo soggetto giuridico,
del tutto estraneo alle violazioni contestate.
Ha rilevato inoltre che, a mente dell’art. 173, commi 12
e 13, D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi), nelle condizioni descritte, nessun vincolo di soli-
darietà passiva può sorgere in relazione al reato tributario,
a carico della nuova compagine per le pregresse violazioni
f‌inanziarie della società originaria, con correlata impossi-
bilità di imporre il vincolo alla società estranea al rapporto
giuridico richiamato.
L’istanza è stata respinta dal Giudice dell’udienza pre-
liminare, sul presupposto della mancata valorizzazione,
nella richiesta di revoca del provvedimento cautelare, di
elementi di novità rispetto alla data di imposizione del
vincolo, che potessero indurre ad una diversa considera-
zione delle esigenze cautelari.
3. La società istante ha quindi proposto impugnazione
ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., avverso il citato provvedi-
mento, valutata inammissibile dal Tribunale di Latina con
la pronuncia emarginata, sul presupposto che, nel giudi-
zio di appello avverso un provvedimento in tema di se-
questro, debbano dedursi circostanze nuove, e non quelle
attinenti alla legittimità del vincolo, poiché tali deduzioni
sono riservate al rimedio del riesame, di cui si segnala la
mancata attivazione nei termini. Secondo i giudici, nel-
la situazione di fatto descritta, si sarebbe verif‌icata una
preclusione processuale alla proposizione di censure sugli
elementi legittimanti il provvedimento, per effetto del de-
corso del termine per impugnare l’atto impositivo, con il
rimedio processuale specif‌ico.
4. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per
cassazione, con il quale si deduce violazione di legge, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione
agli artt. 125, comma 3, 321, comma 3, e 322-bis c.p.p.. In
particolare, si contesta la legittimità della valutazione di
inammissibilità del gravame, facendo leva su quanto con-
trariamente concluso da pronunce delle Sezioni Unite di
questa Corte (e, segnatamente, sez. un., n. 29952 del 24
maggio 2004, Romagnoli, Rv. 228117), contrastate da de-
cisioni delle sezioni semplici di segno opposto, che, nel
superare la difforme interpretazione, non si confrontano
con tale principio di diritto.
Con memoria depositata nei termini, la difesa ha rei-
terato le proprie deduzioni e ha richiamato una recente
pronuncia delle sezioni semplici di questa Corte (sez. V, n.
3838 del 20 ottobre 2016, dep. 2017, Gambini, Rv. 269086)
che, in linea con quanto espresso in precedenza, ha esclu-
so la presenza di preclusioni processuali, derivanti dalla
mancata proposizione dell’istanza di riesame.
5. La Terza Sezione penale, cui è stato assegnato il
procedimento, preso atto del contrasto interpretativo in
ordine alla possibilità di ritenere l’inammissibilità dell’ap-
pello cautelare nell’ipotesi di mancata proposizione dell’i-
stanza di riesame, qualora l’impugnazione non sia fondata
su fatti sopravvenuti rispetto all’applicazione della misu-
ra, ha rimesso il procedimento alla cognizione di questo
Collegio, ai sensi dell’art. 618 c.p.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto per la soluzione della quale il
ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “se
la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interes-
sato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento
applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tri-
bunale del riesame a dichiarare inammissibile il succes-
sivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma
su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi
già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità
della misura”.
2. Si deve osservare che le Sezioni Unite sono state già
chiamate a risolvere questioni attinenti alla individuazio-
ne di conseguenze processuali derivanti dalla mancata
attivazione della procedura del riesame, sia con riguardo
alle misure reali, che a quelle personali, ed in entrambi i
casi hanno concluso nel senso della mancanza di preclu-
sione alla proposizione, dopo il decorso del termine previ-
sto per la richiamata impugnazione, di istanze al giudice

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