Corte di Cassazione Penale sez. III, 21 agosto 2018, n. 38717 (C.C. 10 maggio 2018)

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giur giur
Rivista penale 10/2018
LEGITTIMITÀ
Nel caso di reati edilizi in zona vincolata (articoli 44,
comma 1, lettera c), D.L.vo 380 del 2001; 181, comma 1,
D.L.vo 42 del 2004), oggetto di tutela è il bene paesaggio.
Il Tribunale del Riesame, con la motivazione illogica,
ha sostenuto la lesione del bene protetto dal le incrimina-
zioni non già dalla violazione della normativa di riferimen-
to, posta a protezione di tale specif‌ico vincolo, ma dall’as-
serita violazione della normativa antisismica che, come
noto, presenta oggettività giuridica differente, incorrendo
nel vizio di violazione di legge denunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito in-
dicate.
2. Le doglianze, essendo tra loro strettamente connes-
se, possono essere congiuntamente esaminate.
Con esse, infatti, i ricorrenti lamentano che i Giudici
cautelari abbiano ritenuto sussistenti le esigenze caute-
lari sulla base di una motivazione meramente apparente
ed in violazione della legge penale.
3. Non essendo in discussione la natura e la consisten-
za delle opere abusive realizzate, è suff‌iciente considerare
come il Tribunale cautelare abbia affermato, ai f‌ini dell’in-
tegrazione del periculum in mora, che l’accertata violazio-
ne della normativa antisismica, in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, consente di ipotizzare possibili conseguenze
sull’incolumità di terzi, incidendo direttamente sulla pia-
nif‌icazione territoriale cagionando un vulnus al bene pae-
saggio e ritenendo perciò la sussistenza delle esigenze cau-
telari ed indifferente il fatto che le opere fossero ultimate.
4. Sintetizzata in tal modo la vicenda processuale, la
Corte è chiamata a stabilire se, in materia di reati edilizi,
la violazione della normativa antisismica, che integri una
delle fattispecie contravvenzionali tipizzate dal testo uni-
co sull’edilizia (D.P.R. 380 del 2001), consenta di ritenere
sussistenti le esigenze cautelari cosiddette “impeditive”,
di cui al primo comma dell’articolo 321 del codice di pro-
cedura penale, in considerazione del fatto che l’uso dell’o-
pera abusiva, ultimata o meno, possa costituire pericolo
per l’incolumità pubblica.
4.1. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è già
espressa in senso affermativo sul rilievo che il pericu-
lum in mora che, ai sensi del primo comma dell’art. 321
c.p.p., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi
come concreta possibilità che il bene assuma carattere
strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione
delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione
della commissione di altri reati e, in forza di tale princi-
pio, è stato ritenuto sussistente il presupposto per l’ado-
zione della misura cautelare nella realizzazione di opere
(nel caso di specie si trattava di cartelloni pubblicitari)
eseguite in violazione della normativa antisismica, atteso
che la libera disponibilità del bene avrebbe potuto deter-
minare un aggravamento del reato (sez. III, n. 43249 del
22 ottobre 2010, Barbagallo, non mass.; sez. IV, n. 6382 del
18 gennaio 2007, Gagliano, Rv. 236104).
Su questa scia, è stato recentemente precisato che, in
tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realiz-
zazione sia soggetta al rispetto della normativa antisismi-
ca, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento
al suo perdurante utilizzo, è insito nella violazione della
disciplina antisismica (sez. VI, n. 190 del 14 novembre
2017, dep. 2018, Limatola, Rv. 271845).
4.2. Si tratta di un orientamento che il Collegio condi-
vide ed al quale occorre dare continuità per le ragioni in
forza delle quali l’indirizzo nomof‌ilattico è stato espresso.
È stato infatti affermato che - se è vero che il sequestro
preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche
nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi ma esige,
in tal caso, che il pericolo della libera disponibilità della
cosa stessa, che va accertato dal giudice con adeguata mo-
tivazione, presenti i requisiti della concretezza e dell’at-
tualità, perchè la legge ha inteso contenere il sacrif‌icio dei
diritti patrimoniali dei cittadini nei ristretti limiti dettati
dalle effettive esigenze di prevenzione connesse al pro-
cesso penale - la sussistenza del periculum in mora può
essere legittimamente sostenuta quando dalla violazione
della normativa antisismica derivino conseguenze danno-
se o pericolose sull’incolumità di terzi (sez. IV, n. 6382 del
18 gennaio 2007, cit., in motiv.).
Ne consegue che, in materia di sequestro preventivo,
ove venga in considerazione il pericolo di aggravamento del
reato con riguardo al perdurante utilizzo di un immobile la
cui realizzazione sia soggetta al rispetto della normativa an-
tisismica, la nozione di concreta possibilità del pericolo, che
va scrutinata in ragione della natura del bene e di tutte le
circostanze che connotino il fatto, è insita nella violazione
della normativa di settore perchè, nel carattere non preve-
dibile dei terremoti, la regola tecnica di edif‌icazione è ispi-
rata alla f‌inalità di contenimento del rischio di verif‌icazione
dell’evento che va apprezzato in chiave generale su tutto il
territorio nazionale, classif‌icato per zone con indicazione,
per ciascuna, della percentuale di esposizione all’evento
sismico, attività che si traduce nella mappatura dell’inte-
ro patrimonio immobiliare con attribuzione alle singole
costruzioni di un indicatore del “rischio di collasso”, calco-
lato in ragione dell’esposizione al rischio sismico di zona,
cosicché l’inosservanza della regola tecnica di edif‌icazione
proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ul-
timo si attesti su percentuali basse di verif‌icabilità, integra
pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del
pericolo e come tale va indagata ed assume perciò rilevanza
ai f‌ini dell’applicabilità del sequestro preventivo (sez. VI, n.
190 del 14 novembre 2017, dep. 2018, cit., in motiv.).
5. La Corte, come è stato sottolineato dalla dottrina che
si è occupata della materia, ha già eseguito una ricognizio-
ne del quadro normativo in tema di costruzioni nelle zone
sismiche (sez. III, n. 50624 del 17 settembre 2014, Baldoli-
ni, non mass.), premettendo come l’articolo 93 T.U.E. pre-
scriva, tra l’altro, che nelle zone sismiche di cui all’articolo
83 T.U.E., chiunque intenda procedere a costruzioni, ripa-
razioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scrit-
to allo sportello unico, che provvede a trasmettere al com-
petente uff‌icio tecnico della regione copia della domanda
e del progetto che ad esso deve essere allegato.
10/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
risolversi in una mera attestazione da parte dell’ente o nel
passivo recepimento di dichiarazioni del soggetto interes-
sato, dovendosi, al contrario, fondare su verif‌iche effettive
e dati fattuali oggettivi.
7. Di non minor rilievo va anche ritenuta l’ulteriore os-
servazione del ricorrente circa la non abitabilità dell’im-
mobile perchè realizzato in contrasto con la disciplina
antisismica.
8. Va conseguentemente ribadito che, sottraendo l’ope-
ra abusiva al suo normale destino di demolizione previsto
per legge, la delibera comunale che dichiara l’esistenza di
un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto
urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di ca-
rattere generale o riguardanti genericamente più edif‌ici,
ma deve dare conto delle specif‌iche esigenze che giustif‌i-
cano la scelta di conservazione del singolo manufatto, pre-
cisamente individuato, dovendosi ulteriormente precisare
come non possano sopperire all’esigenza di una specif‌ica
determinazione meri richiami a disposizioni normative,
ad altri provvedimenti o a valutazioni di ordine economi-
co, inerenti al costo delle spese di demolizione, in quanto
la natura eccezionale della deliberazione richiede che il
mantenimento dell’opera abusiva sia giustif‌icato dalla sus-
sistenza di esigenze specif‌iche, individuate sulla base di
dati obiettivi riferiti al singolo caso all’esito di adeguata
istruttoria.
9. L’ordinanza impugnata deve conseguentemente es-
sere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Napoli. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 AGOSTO 2018, N. 38717
(C.C. 10 MAGGIO 2018)
PRES. SAVANI – EST. DI NICOLA – P.M. MARINELLI (CONF.) – RIC. R. ED ALTRO
Edilizia e urbanistica y Zone sismiche y Divieto di
esecuzione di interventi edilizi in violazione della
normativa antisismica y Pericolo di aggravamento
del reato y Sussistenza y Conseguenza y Sequestro
preventivo dell’immobile.
. Nel caso di costruzioni di qualsivoglia genere realizza-
te in violazione della normativa antisismica, il pericolo
di aggravamento del reato è insito in detta violazione e
legittima, pertanto, l’adozione del sequestro preventivo
dell’immobile. (c.p.p., art. 321) (1)
(1) Nello stesso senso, Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2018, n. 190,
in www.latribunaplus.it. Def‌inisce il reato antisismico Cass. pen.,
sez. III, 29 luglio 2011, n. 30224, in questa Rivista 2013, 87. In tema
di normativa antisismica cfr. Cass. pen., sez. III, 17 giugno 1997, n.
5738, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. N.R. e F.F. ricorrono per cassazione impugnando l’or-
dinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del
riesame di (omissis) ha confermato il decreto di sequestro
preventivo emesso in data 3 ottobre 2017 dal G.i.p. presso il
Tribunale di (omissis) che disponeva il sequestro preven-
tivo delle coperture realizzate nell’area di corte antistan-
te l’attività commerciale all’insegna “D.B.”, con struttura
portante mista in legno/metallo, delle dimensioni totali
di mq. 530,00, con altezza media di circa metri 3,60, site
a (omissis), per i reati di cui agli articoli 110 del codice
penale e 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6
giugno 2001, n. 380 e 181, comma 1, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, punito secondo le sanzioni previste
dall’articolo 44, comma 1, lettera c) D.P.R. 380 del 2001
nonché dagli articoli 110 del codice penale e 95 D.P.R. 380
del 2001, per fatti accertati in (omissis) il (omissis).
2. Per l’annullamento dell’impugnato provvedimento
i ricorrenti, tramite il comune difensore, articolano due
motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
delle disposizioni di attuazione al codice di procedura pe-
nale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano l’ordi-
nanza impugnata per aver ritenuto sussistenti le esigenze
cautelari (concretezza e attualità del periculum in mora)
giustif‌icanti il mantenimento del sequestro a f‌ini preventi-
vi in assenza di motivazione o, comunque, attraverso una
motivazione meramente apparente ed apodittica (articolo
606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale),
sul rilievo che il Tribunale del Riesame si sarebbe limita-
to a riportare semplici formule di stile, senza dare conto
nella trama giustif‌icativa delle ragioni in forza delle quali
eventualmente desumere i requisiti della concretezza ed
attualità del pericolo, secondo principi f‌issati dalla giuri-
sprudenza di legittimità.
In buona sostanza, il tribunale cautelare avrebbe limi-
tato la sua cognizione alla semplice constatazione della
realizzazione dell’opera abusiva dalla quale avrebbe fatto
derivare, ex se, la violazione del bene paesaggio senza af-
frontare l’argomento della disponibilità e dell’uso su cui
invece avrebbe dovuto focalizzare la sua attenzione.
Né il tribunale cautelare avrebbe motivato con rife-
rimento alle conseguenze antigiuridiche ed ulteriori ri-
spetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera
disponibilità nonché dal libero utilizzo della struttura ri-
tenuta abusiva, che la misura cautelare intende inibire,
né tanto meno avrebbe motivato relativamente agli effetti
pregiudizievoli che ciò potrebbe comportare in termini di
assetto urbanistico e paesaggistico del territorio (c.d. ca-
rico urbanistico).
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono viola-
zione di legge in relazione agli articoli 321, 324, del codi-
ce di procedura penale e articoli 44, comma 1, lettera c),
D.L.vo 380 del 2001; 181, comma 1, D.L.vo 42 del 2004; 95
D.P.R. 380 del 2001 nonché la carenza, l’illogicità e/o la
contraddittorietà della motivazione (articolo 606, comma
1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
Sostengono che, nel caso di sequestro preventivo di
opera ultimata, il giudice deve ritenere o escludere l’ul-
teriore lesione del bene protetto a seconda che accerti,
in concreto, l’incompatibilità o l’assoluta compatibilità di
tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo.

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