Corte di Cassazione Penale sez. V, 27 agosto 2018, n. 39009 (ud. 28 maggio 2018)

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Rivista penale 10/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 27 AGOSTO 2018, N. 39009
(UD. 28 MAGGIO 2018)
PRES. ED EST. PEZZULLO – P.M. LOY (CONF.) – RIC. A.
Reati fallimentari y Bancarotta semplice y Omes-
sa o irregolare tenuta di libri e scritture contabili
y Reato di mera condotta e di pericolo presunto y
Effettivo pregiudizio economico per i creditori y
Necessità y Esclusione.
Reati fallimentari y Bancarotta semplice y Omes-
sa o irregolare tenuta di libri e scritture contabili
y Punibilità y A titolo di dolo e a titolo di colpa y A
titolo di colpa y Violazione del dovere di diligenza
cui è tenuto colui che pretenda di esercitare pro-
fessionalmente un’attività che sia di impresa, o ad
essa equiparabile y Conf‌igurabilità.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di bancarotta
semplice documentale non occorre, trattandosi di re-
ato di mera condotta e di pericolo presunto, che si sia
prodotto un effettivo pregiudizio economico per i cre-
ditori. (Mass. Redaz.) (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art.
217) (1)
. Il reato di bancarotta semplice documentale è punibi-
le, indifferentemente, a titolo di dolo e a titolo di colpa
(ivi compresa quella def‌inibile come lieve o lievissi-
ma), da ritenersi, la seconda, conf‌igurabile anche sotto
il prof‌ilo della violazione del dovere di diligenza cui
è tenuto, per gli aspetti organizzativi di natura tanto
tecnica quanto amministrativa, colui che pretenda di
esercitare professionalmente un’attività che sia di im-
presa, o ad essa equiparabile come (nel caso di specie)
l’attività di liquidazione. (Mass. Redaz.) (r.d. 16 marzo
1942, n. 267, art. 217) (2)
(1) Ex multis, si veda Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2011 n. 20911, in
questa Rivista 2012, 1035 e Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2000, n. 4727,
ivi 2000, 1082.
(2) Sulla punibilità della bancarotta semplice documentale sia a ti-
tolo di dolo che di colpa, v. Cass. pen., sez. V, 28 dicembre 2011, n.
48523, in questa Rivista 2013, 357 e Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2009,
n. 38598, in www.latribunaplus.it. Nel senso che la bancarotta sem-
plice documentale è un reato punibile anche a titolo di colpa, intesa,
quest’ultima, come violazione del dovere di diligenza cui è tenuto,
per gli aspetti organizzativi di natura sia tecnica che amministra-
tiva, colui che pretende di esercitare professionalmente un’attività
di impresa, v. Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 1985, n. 11784, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 31 maggio 2017, la Corte di appello
di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale
Tribunale del 5 aprile 2016, disponeva la sospensione con-
dizionale della pena e la non menzione della condanna per
M.L., confermando nel resto la sentenza impugnata anche
nei confronti di A.C.
1.2. I giudici di merito avevano condannato i predetti
alla pena di mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di ban-
carotta semplice documentale ex art. 217/2 L. Fall. (origi-
nariamente qualif‌icato come bancarotta fraudolenta), per
aver omesso la tenuta dei libri contabili obbligatori e dei
bilanci sin dal 2008, ad eccezione di alcuni registri, conse-
gnati al curatore - la prima, in qualità di amministratore
unico f‌ino al 4 novembre 2011, il secondo, in qualità di li-
quidatore, dalla medesima data, della società M.N. s.r.l.,
dichiarata fallita in data 1 dicembre 2011.
2. Avverso la predetta sentenza, per tramite del proprio
difensore di f‌iducia, ha proposto ricorso per cassazione
A.C., aff‌idato ad un unico motivo di ricorso, con il quale
lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 43
c.p., in relazione all’art. 217 L. Fall., nonché l’insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato ed il vizio di motivazione
sul punto; invero, i giudici di merito non hanno identif‌ica-
to precipuamente la condotta colposa ascritta all’A., che
risulta esser stato nominato amministratore solo 27 giorni
prima della data di fallimento e che non avrebbe potuto
ricostruire una contabilità non tenuta sin dai 2008, in liqui-
dazione dal 2009; da tale data, infatti, sino al fallimento la
società non risultava avere posizioni debitorie con dipen-
denti e banche, non aveva più redatto bilanci e non teneva
la contabilità f‌iscale obbligatoria; in tale contesto non ri-
sulta, dunque, identif‌icato il rimprovero contestato ad un
liquidatore, nominato poco prima del fallimento, a fronte
di un’omissione durata 3 anni, né risulta enunciato il prof‌i-
lo colposo della condotta; l’unica condotta imputabile all’A.
sarebbe, al più, quella di non essersi attivato per la ricerca
della documentazione contabile inesistente, ma un siffatto
comportamento costituirebbe una colpa lieve/lievissima e,
quindi, non rilevante ai f‌ini della bancarotta semplice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente
infondato.
Invero, la sentenza impugnata non incorre in alcuna
violazione di legge, né in vizio di motivazione, in quanto
i giudici di merito, con argomenti giuridicamente corretti
e con motivazione immune da censure, hanno dato conto
degli elementi di responsabilità a carico del liquidatore,

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