Corte di Cassazione Penale sez. I, 3 aprile 2018, n. 14776 (ud. 22 giugno 2017)

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giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
per procura speciale, trattandosi di soggetti che agiscono
nell’ambito di un rapporto civilistico, ancorché inserito nel
processo penale, mentre, per il difensore della persona of-
fesa, la forma scritta è prescritta dall’art. 101 c.p.p. (che ri-
manda, ancora una volta, all’art. 96 comma 2, c.p.p.). Sotto
il prof‌ilo dell’inquadramento giuridico va considerato che la
sostituzione processuale è sussumibile nello schema della
rappresentanza (art. 1387 c.c.); il che conferma che il con-
ferimento dell’incarico deve avvenire con le forme previste
per la nomina del difensore (art. 1392 c.c., e art. 96 c.p.p.).
3. Alla medesima conclusione occorre pervenire se si
ha riguardo non alla "nomina", ma alla documentazione
della qualità di difensore all’autorità procedente. Infat-
ti, per tutti i "difensori", la documentazione della quali-
tà (all’autorità procedente) può avvenire solo in forma
scritta (si veda l’art. 27 disp. att. c.p.p.), sicché - anche
tralasciando quanto prevede, per la nomina, l’art. 34 cit.
- non è concepibile che il sostituto del difensore sia eso-
nerato dall’obbligo di documentare, alla stessa maniera,
la sua qualità, trattandosi di soggetto che fa le veci del
difensore e sottostà, quindi, alla medesima disciplina.
4. Né a conclusione diversa è possibile pervenire se si
ha riguardo alla disciplina positiva della professione fo-
rense, contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procurato-
re) e nella L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense). Tanto perché
il l’art. 9, R.D.L. n. 1578 del 1933, prevede espressamente
che "il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi
rappresentare da un altro procuratore esercente presso
uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello
e Sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per
iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separa-
ta". Tale norma non è stata abrogata dalla L. 31 dicembre
2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della pro-
fessione forense), dal momento che l’art. 65, della legge
suddetta fa salve le norme anteriori f‌ino all’entrata in vigo-
re dei regolamenti previsti dalla stessa legge (regolamenti
che non risultano - allo stato - emanati) e dal momento
che non risulta esercitata la delega prevista dall’art. 64,
della medesima legge (secondo cui il Governo avrebbe po-
tuto adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti
legislativi contenenti un T.U. di riordino delle disposizioni
vigenti in materia di professione forense). La disposizio-
ne contenuta nella L. n. 247 del 2012, art. 14, comma 2,
richiamata dal difensore di V., secondo cui "gli avvocati
possono farsi sostituire o coadiuvare da altro avvocato,
con incarico anche verbale" va interpretata, pertanto, nel
senso che la sostituzione può avvenire anche oralmente,
ma al di fuori del processo, nel cui ambito vige, invece,
la regola specif‌icamente dettata dagli artt. 96, comma 2,
c.p.p., e art. 34 disp. att. c.p.p..
Non è possibile, quindi, per le ragioni anzidette, acce-
dere all’opinione del ricorrente e del Procuratore Genera-
le della Repubblica presso la Corte di cassazione, secondo
cui la legge 247/2012 avrebbe implicitamente abrogato
l’art. 9, R.D.L. n. 1578 del 1933, né a siffatta conclusione
inducono motivi di ordine logico (la "vanif‌icazione" della
previsione contenuta nell’art. 14 cit.), giacché l’interpre-
tazione qui accolta non esclude l’operatività dell’art. 14
cit. in ambito extra-processuale (laddove rilevano esclu-
sivamente i rapporti tra parti private) e perché niente im-
pedisce al difensore di off‌iciare per iscritto altro avvocato,
allorché voglia delegare la rappresentanza processuale.
D’altra parte, anche se si volesse ritenere abrogato la cit.
L. n. 247 del 2012, art. 9, non per questo verrebbe meno
la previsione degli artt. 96, comma 2, c.p.p., e art. 34 disp.
att. c.p.p., atteso che queste norme dettano una disciplina
valevole in ambito settoriale, sicché non sarebbero toccate
da una normativa disciplinante - in via generale - la pro-
fessione forense, e perché non può dirsi che la L. n. 247
del 2012, regoli "l’intera materia già regolata dalla legge
anteriore" (art. 15 preleggi), dal momento che ne resta
fuori l’istituto della rappresentanza processuale.
5. È infondato, pertanto, l’unico motivo di ricorso, che
va, di conseguenza, rigettato. Consegue anche, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamen-
to delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 3 APRILE 2018, N. 14776
(UD. 22 GIUGNO 2017)
PRES. NOVIK – EST. SANDRINI – RIC. (OMISSIS)
Professioni intellettuali y Professionisti y Me-
dici e chirurghi y Colpa professionale y Morte del
paziente in seguito ad intervento chirurgico y Dolo
eventuale y Conf‌igurabilità y Condizioni.
. In tema di colpa medica, si può ritenere sussistente
il dolo eventuale solo se si raggiunge la certezza che il
medico accetta non solo il rischio che il paziente pos-
sa perdere la vita nell’intervento realizzato per motivi
egoistici, ma anche che si sia rappresentato il decesso
come conseguenza della sua condotta e abbia deciso
di entrare in sala operatoria a costo di causare la mor-
te dell’ammalato pur di realizzare il suo f‌ine. Ai f‌ini
dell’integrazione del dolo eventuale si esige, quindi, la
puntuale e rigorosa ricorrenza, in relazione a ciascun
evento mortale, dell’elemento volontaristico costituito
non solo dalla rappresentazione del decesso del pazien-
te, come conseguenza della condotta dell’agente priva
di reale giustif‌icazione medico chirurgica e animata da
motivazioni egoistiche, e non tanto dalla mera accet-
tazione del rischio di verif‌icazione del relativo evento,
quanto soprattutto dalla concreta adesione psichica
all’accadimento dell’evento morte, mediante il positivo
accertamento della determinazione volitiva dell’im-
putato di agire comunque, ciò nonostante e dopo aver
valutato l’eventuale prezzo da pagare, anche a costo di
causare la morte del paziente, pur di perseguire il f‌ine
primario della condotta. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 43;
c.p., art. 575; c.p., art. 584)

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