Corte di Cassazione Penale sez. V, 11 giugno 2018, n. 26606 (C.C. 26 aprile 2018)

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giur
12/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
razione del conducente dell’auto venga accertato attra-
verso un esame tecnico sui campioni dei liquidi biologici,
trattandosi di verif‌ica che richiede conoscenze tecniche
specialistiche per la individuazione e per la quantif‌icazio-
ne della sostanza (sez. II, 7 aprile 2016, S., Rv. 266521; 21
settembre 2007, D.R., Rv. 237778) di talché l’ammissione
dell’assunzione di sostanza stupefacente non è in grado di
sostituire la portata e le f‌inalità dell’accertamento diagno-
stico, diretto a verif‌icare il tipo di sostanza e a misurare
la rilevanza dell’assunzione, laddove il rif‌iuto frappone al
contrario un ostacolo ad un siffatto, completo e obiettivo
accertamento.
5. Partendo da questa ultima considerazione anche il
secondo motivo di ricorso risulta infondato atteso che la
condotta dell’A. non risulta di minima gravità ed offen-
sività, ove il rif‌iuto, non accompagnato da alcuna giu-
stif‌icazione di rilevanza etica, solidaristica, familiare o
semplicemente personale, ma al contrario motivato dal
riconoscimento dell’assunzione di sostanze stupefacenti
(e pertanto dalla f‌inalità di sottrarsi al ulteriori accerta-
menti), non consente, come del tutto logicamente rappre-
sentato dal giudice di appello, di valutare il fatto in termi-
ni di minima offensività anche e in ragione dell’assoluta
carenza di collaborazione con gli inquirenti manifestata
dal prevenuto con il proprio comportamento.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorren-
te va condannato al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 11 GIUGNO 2018, N. 26606
(C.C. 26 APRILE 2018)
PRES. PALLA – EST. SETTEMBRE – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. V. ED ALTRI
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Nomina y Forma y
Designazione del sostituto y Formalità previste dal-
l’art. 96, comma 2, c.p.p. y Necessità y Sussistenza y
Delega orale y Validità y Esclusione.
. La designazione del sostituto da parte del difensore va
effettuata con le formalità previste dall’art. 96, comma
2, cod. proc. pen., e non può quindi essere fatta con de-
lega "orale". (c.p.p., art. 96; c.p.p., art. 102; att. c.p.p.,
art. 34) (1)
(1) Nel medesimo senso di cui in massima, v. Cass. pen., sez. V, 1 feb-
braio 2017, n. 4874, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. I, 28
settembre 2011, n. 35127, in questa Rivista 2012, 1290. Cfr. Cass. pen.,
sez. VI, 30 novembre 2017, n. 54041, Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2017,
n. 36885, e Cass. pen., sez. IV, 5 agosto 2016, n. 34514, tutte in www.
latribunaplus.it, secondo le quali la nomina del difensore di f‌iducia
è valida, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formali-
tà indicate dall’art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai
quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorre V.R. avverso l’ordinanza di archiviazione
emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di (omissis), ai sensi dell’art. 410 c.p.p., nel proce-
dimento iscritto contro C.A. per il reato di diffamazione.
Il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio,
in quanto all’udienza del 26 aprile 2017, svoltasi dinanzi
al Giudice per le indagini preliminari, era stato impedito
all’avv. I.C., presente in udienza per delega "orale" del di-
fensore off‌iciato (avv. M.C., di esporre le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La questione posta dal ricorrente
attiene, evidentemente, alle modalità di conferimento - da
parte del difensore off‌iciato - della delega prevista dall’art.
102 c.p.p.: vale a dire, se debba essere conferita necessa-
riamente per iscritto, ovvero se possa essere conferita oral-
mente. La prima soluzione è quella giuridicamente corretta.
1. A tale conclusione occorre pervenire, innanzitutto,
per il chiaro disposto dell’art. 96 c.p.p., e art. 34 delle disp.
att. c.p.p.: la prima di dette norme - nel prevedere, per
l’imputato, il diritto di nominare non più di due difensori
di f‌iducia - stabilisce, al secondo comma, che "la nomina
è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ov-
vero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con
raccomandata"; la seconda - rubricata espressamente "de-
signazione del sostituto del difensore" - stabilisce che "il
difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’art.
96, comma 2, del codice". Chiave di lettura è, quindi, l’art.
96 comma 2, c.p.p., per il quale la nomina (come la desi-
gnazione del sostituto, in virtù del rimando fatto dall’art.
34 disp. att. c.p.p.) deve essere documentata per iscritto,
perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all’Auto-
rità giudiziaria. Infatti: a) se la nomina è fatta con "dichia-
razione resa all’autorità procedente", essa è necessaria-
mente inserita in un verbale, non essendo concepibile una
nomina aff‌idata alla memoria degli operatori giudiziari;
b) se "è consegnata all’autorità procedente dal difensore"
vuol dire che è stata effettuata per iscritto e in tale forma
consegnata all’Autorità giudiziaria; c) se "è trasmessa con
raccomandata" all’autorità giudiziaria procedente vuol
dire che è stata previamente raccolta in forma scritta. Di
conseguenza, dovendo la designazione del sostituto avve-
nire nelle stesse forme, non è ammissibile la designazione
orale. Essa può avvenire con dichiarazione resa personal-
mente dal difensore all’autorità procedente (nel qual caso
è inserita a verbale), ovvero consegnata o trasmessa per
iscritto all’autorità procedente.
2. Ciò che è stato stabilito per il sostituto del difensore
dell’imputato vale, a maggior ragione, per il sostituto del
difensore delle altre parti private (art. 100 c.p.p.) e della
persona offesa (art. 101 c.p.p.), dal momento che l’art. 34
disp. att. c.p.p. si riferisce, indistintamente, ad ogni difen-
sore, sia per la sua collocazione sistematica (è ricompreso
nel capo IV del titolo I, che detta norme per ogni "difen-
sore"), sia per il suo contenuto semantico (parla, generi-
camente, del "difensore"). D’altra parte, non è ipotizzabile,
per il sostituto di detti difensori, una soluzione diversa, dal
momento che già per il difensore della parte civile, del re-
sponsabile civile e della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria l’attribuzione del ministero deve avvenire

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