Corte di Cassazione Penale sez. II, 12 ottobre 2018, n. 46504 (ud. 13 settembre 2018)

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giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
Del resto proprio simili considerazioni hanno già por-
tato la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che il
reato di violenza sessuale commesso dal genitore o dal tu-
tore è procedibile di uff‌icio anche nei casi in cui il soggetto
passivo sia maggiorenne, poiché le condotte di abuso o di
violenza creano in tale soggetto una condizione di sogge-
zione rispetto all’agente in grado di annullare la reazione e
l’autodeterminazione della vittima del reato sessuale (sez.
III, n. 35693 del 16 giugno 2010 - dep. 5 ottobre 2010, S. e
altro, Rv. 248485; in tal senso anche sez. III, n. 45391 del
15 dicembre 2005, n. 45391).
Del tutto diverse sono le relazioni a valle della di-
sgiuntiva: il rapporto che si intesse per ragioni di cura,
di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia o
convivenza che necessariamente fuoriescono dalle ipotesi
contemplate dalla prima parte della norma postula una
dipendenza occasionale o temporanea, legata a necessi-
tà di natura contingente e nella quale le implicazioni af-
fettive sono solo eventuali (si pensi alle cure prestate al
soggetto passivo in un ospedale, all’istruzione impartita
dall’insegnante all’interno della scuola, il domestico che
presta il suo servizio all’interno di una casa, e così via). È
chiaro tuttavia che il minore, essendo l’evoluzione della
sua personalità ancora in f‌ieri, possa ben più facilmente di
un adulto sentirsi legato al soggetto che si ponga rispetto
a lui in una posizione di supremazia, riponendo nei suoi
confronti un sentimento di f‌iducia e subendone, stante la
facile suggestionabilità, anche l’inf‌luenza. Ed è questa in
def‌initiva la ragione che ha spinto il legislatore a preve-
dere espressamente rispetto a tale seconda tipologia di
rapporti, segnata letteralmente dalla disgiuntiva “ovvero”,
che proprio per la sua valenza lessicale non può essere
interpretata come una locuzione di chiusura rispetto a
quanto prima di essa disposto, che la vittima possa essere
esclusivamente un minore.
Del resto se la ratio che ha indotto il legislatore a
prevedere la procedibilità di uff‌icio nella materia dei
reati sessuali nasce dall’esigenza di apprestare una più
pregnante forma di tutela a quei soggetti che in ragione
dei propri legami con l’agente possano essere inibiti nella
naturale reattività che consegue alla lesione di una sfera
tanto intima qual è quella sessuale e che quindi possa fun-
gere da ostacolo alla punibilità dell’illecito, diventa logico
interpretare la norma differenziando, quanto al soggetto
passivo, le due tipologie di rapporti appena enucleati. In-
terpretazione questa che non risulta smentita dagli atti
parlamentari relativi alla L. 38/2006, dalla cui relazione
introduttiva emerge che la f‌inalità perseguita con le modi-
f‌iche apportate tanto all’art. 609-quater, primo comma in
relazione alla integrazione della fattispecie di reato pro-
prio che conf‌igura il delitto di atti sessuali, quanto all’art.
609-septies, primo comma in relazione alle ipotesi di pro-
cedibilità di uff‌icio era nata dall’esigenza di coordinare le
due disposizioni, nel presupposto che il particolare rap-
porto f‌iduciario che giustif‌ica, da un lato, l’innalzamento
oltre i quattordici anni dell’età del soggetto passivo del
delitto di cui all’articolo 609-quater del codice penale e,
dall’altro, la procedibilità di uff‌icio dei delitti contro la
libertà sessuale, dovesse sussistere in relazione alle me-
desime categorie di soggetti. E poiché, malgrado le iniziali
divergenze testuali tra i soggetti attivi indicati dall’art.
609-quater primo comma n. 2) e quelli menzionati dall’art.
609-septies quarto comma n. 2), effettivamente azzerate
dal legislatore del 2006, la dicotomia all’interno della pre-
visione relativa ai rapporti di aff‌idamento preesisteva alle
modif‌iche, deve ritenersi che nulla sia mutato rispetto
all’impianto originario della norma così come introdotta
dalla novella n. 66/1996 (conclusione questa già affermata
da Cass. n. 35693/2010 cit.).
Può quindi, in conclusione, affermarsi che l’art. 609
septies, quarto comma n. 2) c.p. debba essere interpreta-
to distinguendo i rapporti di aff‌idamento ivi contemplati
in ragione della loro diversa natura, e dunque ritenendo
che non necessiti la querela per i reati commessi “dall’a-
scendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convi-
vente, e dal tutore” anche nei confronti del maggiorenne,
diversamente quelli commessi da persona cui il soggetto
passivo “è aff‌idato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso
una relazione di convivenza” che sono procedibili di uff‌icio
solo se la vittima è un minore.
Alla luce delle argomentazioni sovra esposte deve per-
tanto ritenersi corretta la procedibilità di uff‌icio, afferma-
ta dalla Corte (omissis), dei delitti contestati all’imputa-
to, ancorché la f‌iglia di primo letto della moglie avesse,
al momento del primo episodio di violenza sessuale, già
raggiunto l’età di trent’anni atteso che la relazione para-
familiare che si instaura tra il patrigno e la f‌igliastra, pe-
raltro nella specie conviventi, rientra fra i casi che rendo-
no i reati sessuali meritevoli della particolare tutela di cui
al quarto comma dell’art. 609 septies c.p. indipendente-
mente dall’età della vittima.
Il motivo in esame deve essere pertanto rigettato.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 12 OTTOBRE 2018, N. 46504
(UD. 13 SETTEMBRE 2018)
PRES. GALLO – EST. DI PISA – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. B.
Circostanze del reato y Attenuanti y Danno patri-
moniale di speciale tenuità y Reato di estorsione y
Applicabilità y Condizioni.
. Ai f‌ini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art.
62 n. 4 c.p. al reato di estorsione, dovendosi fare ri-
ferimento al disposto di cui alla seconda parte della
citata disposizione normativa, riguardante il caso dei
“delitti determinati da motivi di lucro” (attesa la na-
tura plurioffensiva del suddetto reato, produttivo di
lesione non solo del patrimonio ma anche della sfera di
libertà di autodeterminazione della vittima), non può
aversi riguardo alla sola entità del prof‌itto conseguito
dall’agente ma occorre valutare anche gli effetti danno-
si connessi alla lesione del bene personale conseguita

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