Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 ottobre 2018, n. 47488 (ud. 24 settembre 2018)

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giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
i presupposti (strutturali, organizzativi, operativi), la c.d.
“maf‌ia silente” rientra nel paradigma normativo dell’art.
416 bis c.p., in quanto è capace di avvalersi di una forza
di intimidazione intrinseca alla struttura dell’associazio-
ne maf‌iosa, nelle sue componenti centrali e delocalizzate,
e pur in assenza di forme di esteriorizzazione (che non
coincide con il diverso concetto di estrinsecazione) ecla-
tante del metodo maf‌ioso e della forza di intimidazione,
che non deve essere ritenuta implicita, secondo inammis-
sibili logiche di accertamento presuntive, bensì intrinseca
alla accertata capacità di egemonizzazione criminale dei
territori propria delle più potenti e temibili associazioni
maf‌iose. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 OTTOBRE 2018, N. 47488
(UD. 24 SETTEMBRE 2018)
PRES. RAMACCI – EST. GALTERIO – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. S.
Violenza sessuale y Condizione di procedibilità y
Procedibilità d’uff‌icio ex art. 609 septies, comma 4
n. 2, c.p. y Minore età del soggetto passivo del reato
y Identif‌icazione y Modalità.
. In tema di reati sessuali, nell’ambito delle varie ipo-
tesi di procedibilità d’uff‌icio previste dall’art. 609 sep-
ties, comma quarto, n. 2, c.p., solo quelle introdotte
dalla disgiuntiva “ovvero” presuppongono la condizione
costituita dalla minore età del soggetto passivo, tro-
vando invece le altre applicazione anche nel caso che
il soggetto passivo sia maggiore di età. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 609 bis; c.p., art. 609 septies) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2010, n.
35693, in questa Rivista 2011, 1227 e Cass. pen., sez. III, 15 dicembre
2005, n. 45391, ivi 2006, 431.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 7 marzo 2018 la Corte di appel-
lo di (omissis) ha integralmente confermato la pronuncia
resa all’esito del giudizio di primo grado dal Tribunale della
stessa città che ha ritenuto A.S. responsabile del reato di
cui agli artt. 81, 609-bis e 61 n. 11 c.p. per aver costretto
la f‌iglia di primo letto della moglie, con entrambi convi-
vente sotto lo stesso tetto, e con la quale intratteneva una
relazione “para-incentuosa” da numerosi anni a subire in
due occasioni, mediante coercizione f‌isica, atti sessuali
contro la sua volontà, il primo occorso in data imprecisata
tra il maggio ed il giugno 2006 coinciso con il concepimento
della bambina data alla luce dalla donna l’8 febbraio 2007
ed il secondo avvenuto il 18 marzo 2013, consistito in una
penetrazione vaginale contro la volontà della vittima, con-
dannandolo alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha
proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per
cassazione articolando sei motivi di seguito riprodotti nei
limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio
di violazione di legge riferito all’art. 609-septies c.p. e al
vizio motivazionale, la procedibilità di uff‌icio del reato in
esame che, pur essendo stata estesa dalla giurisprudenza
nei rapporti tra genitori e f‌igli agli atti commessi ai danni
della prole maggiorenne, non può trovare applicazione al-
lorquando la relazione intercorra tra f‌igliastra e patrigno,
essendo la p.o. f‌iglia della moglie dell’imputato, tra loro
semplici estranei conviventi. Sostiene che, anche a volere
superare tale rilievo, in ogni caso occorra muovere dalla
condizione di soggezione della vittima per verif‌icarne la
mancanza di capacità di reazione al cospetto del patrigno,
che nella specie, oltre ad essere palesemente contraddet-
ta dall’insussistenza di qualsiasi minaccia esterna da par-
te dell’imputato emersa dalle captazioni ambientali, dove-
va essere esclusa a priori in ragione della ragguardevole
età di costei e della sua autonomia economica in quanto
risultata proprietaria di un appartamento, dove si era in
precedenza trasferita a vivere da sola. (Omissis)
3. Con successiva memoria la difesa ha ulteriormente
illustrato il primo motivo di ricorso precisando che essen-
do stato l’art. 609 septies c.p. modif‌icato dalla L. 38/2006
nel senso di ricomprendere nella prevista procebilità
di uff‌icio relativa ai soli reati commessi nei confronti di
vittime minorenni anche il convivente del genitore analo-
gamente alle modif‌iche apportate all’art. 609 quater c.p.,
non vi è ragione per interpretare diversamente le due nor-
me, ovverosia per ritenere l’art. 609 quater riferibile alle
sole vittime minorenni e l’art. 609 septies anche a quelle
maggiorenni. Deduce che il precedente giurisprudenziale
citato nella sentenza impugnata non solo è antecedente
alla L. 38/2006, ma riguarda in ogni caso tutt’altra fatti-
specie risultando in quel caso la condizione di totale infe-
riorità psichica della f‌iglia maggiorenne, certamente non
ricorrente e comunque non accertata nel procedimento in
esame dove al contrario D. era stata considerata dai giudi-
ci di appello perfettamente in grado di autodeterminarsi
avendo dopo la nascita della f‌iglia avuta dall’imputato di
sua iniziativa modif‌icato il suo ruolo all’interno della com-
pagine familiare da “f‌iglia” a “madre”, così intrattenendo
con l’agente una relazione paritaria, che certamente non
consentiva di relegarla nel ruolo di parte debole del rap-
porto e dunque meritevole di una peculiare protezione
nella sua volontà di non sporgere querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al f‌ine di dare risposta al quesito indirettamente sol-
levato dalla difesa con la proposizione del primo motivo,
ovverosia se la relazione instauratasi tra il convivente del
genitore della vittima consenta la procedibilità di uff‌icio
solo nell’ipotesi in cui quest’ultima sia minorenne, occorre
procedere all’esame dell’art. 609-septies che, nell’attuale
formulazione seguita alle modif‌iche introdotte dalla legge 6
febbraio 2006 n. 38, prevede al terzo comma n. 2), tra le ipo-
tesi di procedibilità di uff‌icio, “il fatto commesso dall’ascen-
dente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente o
dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è aff‌idato per

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