Corte di Cassazione Penale sez. III, 23 ottobre 2018, n. 48243 (ud. 1 febbraio 2018)

Pagine33-33
1083
giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 OTTOBRE 2018, N. 48243
(UD. 1 FEBBRAIO 2018)
PRES. SAVANI – EST. ACETO – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. G.
Azione penale y Querela y Querela proposta da
un genitore y Reato commesso in danno di minore
y Conf‌litto di interessi tra genitore e f‌iglio y Legit-
timità.
. Il diritto di querela, nel caso di reato commesso in
danno di minore, è validamente esercitato dal genito-
re pur nell’ipotesi in cui tra quest’ultimo ed il minore
stesso vi sia una situazione di conf‌litto, attuale o poten-
ziale, di interessi. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 120; c.p.,
art. 121) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. V, 24 maggio 2017, n. 25936, in questa Rivista 2018, 78. In
tema di nomina di un curatore speciale per l’esercizio del diritto di
querela si veda Cass. pen., sez. V, 4 agosto 1992, n. 8692, in www.
latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. S.G. ricorre per l’annullamento della sentenza
del 10 novembre 2016 della Corte di appello di (omissis),
Sezione distaccata di (omissis), che, per quanto qui ri-
leva, in riforma della sentenza del 27 gennaio 2014 del
G.i.p. del Tribunale di (omissis), pronunciata a seguito di
giudizio abbreviato e da lui impugnata, lo ha dichiarato
colpevole del delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all’art. 609-quater, comma 1, n. 1), c.p., così diversamente
qualif‌icato il delitto di cui agli artt. 609-bis, commi 1 e 2,
n. 1), 609-ter, n. 1), c.p., rubricato al capo A, e lo ha con-
dannato alla pena principale di quattro anni di reclusio-
ne, oltre pene accessorie e statuizioni civili di condanna.
(Omissis)
1.2. Con il secondo motivo, deducendo che non v’è pro-
va della tempestività della querela e allegando l’omessa
motivazione della sentenza sull’analoga eccezione solle-
vata in appello, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b),
c.p.p., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione
degli artt. 121 e 609-septies c.p. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
4. Il secondo motivo è infondato. (Omissis)
4.4. La tesi difensiva della invalidità della querela
perché sporta dalla madre in (peraltro potenziale e non
accertato) conf‌litto di interessi con la f‌iglia è infondata.
Si sostiene, al riguardo, che la stessa Corte di appello ha
chiaramente stigmatizzato il comportamento della madre
sollecitandone una separata valutazione (mediante tra-
smissione degli atti alla competente procura della Repub-
blica) onde accertare prof‌ili di un suo eventuale concorso
nel reato ai sensi quanto meno dell’art. 40, cpv., c.p. (non
aver scientemente impedito l’evento di cui era pienamen-
te consapevole).
4.5. Sennonché, osserva il Collegio, ciò avrebbe dovu-
to comportare la nomina di un curatore speciale, ai sensi
dell’art. 121 c.p., nel caso in cui la querela non fosse stata
sporta; la querela, però, è stata sporta.
4.6. Ai f‌ini della validità della querela del minore de-
gli anni quattordici è necessario e suff‌iciente il rappor-
to qualif‌icato con il minore stesso indicato dall’art. 120,
cpv., c.p., non rilevando affatto il possibile conf‌litto di in-
teressi del genitore con il f‌iglio. Il fatto che il genitore, in
potenziale conf‌litto di interessi, sporga comunque que-
rela disinnesca il meccanismo sostitutivo posto a tutela
del minore dall’art. 121 c.p.. Questi, dal canto suo, ben
può decidere in totale autonomia di rimettere la querela
una volta raggiunta la maggiore età (sulla impermeabi-
lità della validità della querela tempestivamente sporta
a sottostanti possibili conf‌litti di interesse tra genitore e
f‌iglio, cfr. sez. V, n. 8692 del 26 maggio 1992, Malossi, Rv.
191566, secondo cui la norma di cui all’art. 121 c.p. ten-
de, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e f‌iglio,
ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei
confronti del f‌iglio non venga esercitato perché vi è un
interesse contrastante del genitore, ma non può valere a
rendere invalida una querela proposta dal genitore solo
perché il f‌iglio potrebbe avere un interesse personale ad
evitare la punizione del colpevole. Una invalidità del ge-
nere non è prevista né può dedursi dal sistema, il quale
tende anzi a favorire la proposizione della querela, sta-
bilendo (art. 120, comma terzo, c.p.) che il minore che
ha compiuto gli anni quattordici può proporre personal-
mente la querela ma non può anche impedire che contro
la sua volontà la proponga il genitore; nello stesso senso,
più recentemente, sez. V, n. 25936 del 13 febbraio 2017,
Rv. 270344).
4.7. Ne consegue che la querela sporta dal genitore in
conf‌litto di interessi con il f‌iglio minore è valida anche se,
in ipotesi, il genitore stesso possa essere astrattamente
ritenuto (o sia effettivamente) responsabile dei medesi-
mi fatti-reato oggetto di denunzia in concorso con il loro
autore. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 OTTOBRE 2018, N. 47772
(UD. 25 SETTEMBRE 2018)
PRES. FUMU – EST. PEZZELLA – P.M. TOCCI (DIFF.) – RIC. B.
Cassazione penale y Declaratoria immediata di
cause di non punibilità y Particolare tenuità del fat-
to ex art. 131 bis c.p. y Applicazione y Esclusione y
Condizioni y Ipotesi di reati legati dalla continua-
zione, ma in tempi diversi.
. La non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai
sensi dell’art. 131 bis c.p., è legittimamente esclusa in
presenza di una pluralità di reati che, pur avvinti dalla
continuazione, siano stati commessi non in unico con-
testo spazio-temporale ( continuazione c.d. sincrona),
ma in tempi diversi (continuazione c.d. diacronica),

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT