Corte di Cassazione Penale sez. III, 23 ottobre 2018, n. 48248 (ud. 10 maggio 2018)

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giur
12/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 OTTOBRE 2018, N. 48248
(UD. 10 MAGGIO 2018)
PRES. SAVANI – EST. MACRÌ – P.M. MARINELLI (DIFF.) – RIC. V.
Edilizia e urbanistica y Lavori di manutenzione
straordinaria y Ordine di demolizione y Manufatti
abusivi y Condizioni y Declaratoria di non punibili-
tà per particolare tenuità del fatto y Applicazione y
Conseguenze.
. In tema di reati urbanistici e paesaggistici, la declara-
toria di non punibilità per particolare tenuità del fatto,
ai sensi dell’art. 131 bis c.p., esclude che possa darsi
luogo all’emissione tanto dell’ordine di demolizione
dei manufatti abusivi, ai sensi dell’art. 31, comma 9,
del D.P.R, n. 380/2001, quanto dell’ordine di rimessione
in pristino, ai sensi dell’art. 181, comma 2, del D.L.vo n.
42/2004. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
art. 31; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; c.p., art.
157) (1)
(1) In senso analogo si vedano Cass. pen., sez. III, 28 agosto 2017, n.
39455, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. III, 28 luglio 2017,
n. 37836, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 25 gennaio 2016 il Tribunale di
(omissis) ha assolto V.A. dai reati ascrittile - capo A), art.
31, comma 1 e 44, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001 avente
ad oggetto l’ampliamento di un preesistente torrino scale
di mq 3 con m 2,45 di altezza, divenuto un vano di mq 14
circa con m 2,45 di altezza, e capo B), art. 142, 146 e 181
D.L.vo 42/2004 per aver realizzato l’opera in zona vincolata
paesaggisticamente dal PUTT/P (piano urbanistico terri-
toriale tematico per il paesaggio approvato con delibera di
giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000), in assenza
di nulla osta; entrambi accertati in (omissis) il 4 febbraio
2011 -, perché non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p. ed
ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi
ai sensi degli art. 41 D.P.R. 380/2001 e 181 D.L.vo 42/2004.
2. Con un unico motivo di ricorso, l’imputata deduce la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per erra-
ta applicazione degli art. 41 D.P.R. 380/2001 e 181 D.L.vo
42/2004. Ritiene che la giurisprudenza di legittimità è con-
solidata nel senso che la sentenza di condanna dell’impu-
tato per il reato di cui all’art. 44 D.P.R. 380/2001 assurga
a prius logico e giuridico rispetto all’ordine del giudice
penale di demolizione delle opere abusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 181, comma 2, D.L.vo 42/2004 stabilisce che con la
sentenza di condanna per il reato paesaggistico viene or-
dinata la rimessione in pristino, mentre l’art. 31, comma 9,
D.P.R. 380/2001 prescrive che con la sentenza di condanna
per il reato di cui all’art. 44 del medesimo testo normativo
viene ordinata la demolizione dell’opera.
Orbene, nella sentenza impugnata, il Giudice ha ordi-
nato genericamente la rimessione in pristino, espressione
ricomprensiva anche dell’ordine di demolizione, non all’e-
sito della condanna, ma di una pronuncia def‌inita di asso-
luzione, in realtà di esclusione della punibilità per parti-
colare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Come
chiarito da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n.
13681/16, Tushaj, si tratta infatti di una pronuncia che ac-
certa l’esistenza di una causa di non punibilità che costi-
tuisce una f‌igura di diritto penale sostanziale, giustif‌icata
dal perseguimento di f‌inalità connesse ai principi di pro-
porzionalità ed extrema ratio: lo scopo primario è infatti
quello di espungere dal circuito penale fatti marginali che
non mostrano bisogno di pena e dunque neppure la ne-
cessità d’impegnare i complessi meccanismi del processo.
Ancorché nella sentenza impugnata vi sia stato un ac-
certamento di responsabilità, ciò nondimeno non si ritiene
conf‌igurata la condanna (neanche, ovviamente, nell’ipo-
tesi equiparata della sentenza di patteggiamento), ai f‌ini
e per l’applicazione degli ordini di cui all’art. 31 D.P.R.
380/2001 e 181 D.L.vo 42/2004, che peraltro il giudice
penale impartisce in modalità concorrente con l’autorità
amministrativa. Pertanto, tali ordini sono del tutto incom-
patibili con la pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Si ve-
dano per decisioni su casi analoghi, in tema di prescrizio-
ne e messa alla prova, sez. III, n. 51010/13, Criscuolo, Rv.
257916, secondo cui in tema di tutela del paesaggio, l’ordi-
ne di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato, previsto dall’art. 181 D.L.vo n. 42/2004,
può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di
condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzio-
ne del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata
dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo
potere-dovere dell’autorità amministrativa (nello stesso
senso anche le successive n. 50441/15, Franchi, Rv 265616
e n. 37836/17, P.G. in proc. Catanzaro, Rv. 270907), nonché
n. 39455/17, P.G. in proc. La Barbera, Rv 271642, secon-
do cui l’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva,
previsto dall’art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380 del 2001, pre-
suppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla
quale non può essere equiparata la declaratoria di estin-
zione del reato per esito positivo della messa alla prova,
ai sensi dell’art. 168-ter c.p., che prescinde da un accerta-
mento di penale responsabilità, ferma restando la compe-
tenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta
sanzione. La giurisprudenza è consolidata nel qualif‌icare
questi ordini delle sanzioni amministrative accessorie alla
sentenza di condanna (si vedano per un’ampia ricostru-
zione del tema, ex plurimis, proprio le sentenze citate),
con la conseguenza che, - in mancanza di tale specif‌ica
sentenza, il relativo potere di disposizione rimane solo
in capo all’autorità amministrativa, essendo precluso al
giudice penale. Pertanto, ai sensi dell’art. 620, comma 1,
lett. I), c.p.p., l’ordine impartito va eliminato. (Omissis)

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