Corte di Cassazione Penale sez. III, 24 ottobre 2018, n. 48375 (ud. 13 luglio 2018)

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giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
re età del soggetto passivo - mentre la disposizione di cui
al n. 5-quater) non contiene tale limitazione (per ovvie
ragioni, giusta l’interpretazione qui accolta) - dare rilie-
vo a “relazioni affettive” diverse da quelle paraconiugali
signif‌icherebbe giungere ad una sorta di sostanziale inter-
pretatio abrogans del disposto di cui all’art. 609 ter, primo
comma, n. 5), c.p., e ciò quantomeno con riguardo a due
delle situazioni considerate, vale a dire l’ascendenza e la
genitorialità. Pena conf‌inare l’effettività della previsione
a quelle limitatissime ipotesi in cui, per i casi della vita,
tra l’ascendente o il genitore e la persona offesa non vi sia
mai stata alcuna concreta relazione affettiva (e lo stesso
potrebbe dirsi, sia pur con accenti diversi, per il tutore), è
evidente che la previsione di cui al n. 5-quater) nell’inter-
pretazione qui ritenuta erronea, assorbirebbe pressoché
tutte le situazioni contemplate dal precedente n. 5), con
l’ulteriore effetto di estendere la più accentuata protezio-
ne penale oltre il compimento della maggiore età, e ciò a
meno che si voglia sostenere - ma la conclusione sarebbe
del tutto irrazionale - che rapporti affettivi meno intensi
(come quello nella specie instaurato tra l’imputato e la
persona offesa che presso di lui era ospite) debbano avere
una tutela più forte, in quanto non limitata alla minore
età, dei legami di discendenza e f‌iliazione.
1.2. Deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto
secondo cui, anche nell’ottica di un’interpretazione orien-
tata al rispetto del principio di tassatività, per le indica-
zioni desumibili dal criterio testuale, da quello sistema-
tico e dall’analisi dell’“intentio legis”, l’art. 609 ter, primo
comma, n. 5-quater), c.p. dev’essere inteso nel senso che
il legame di “relazione affettiva” ivi considerato va limitato
a rapporti analoghi a quelli di tipo coniugale.
Essendo pacif‌ico - per quanto accertato dai giudici di
merito - che nella specie detto legame non è ravvisabile
tra l’imputato e la persona offesa, deve dunque procedersi
all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in
cui ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante
menzionata, con esclusione della medesima circostanza e
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di (omissis)
per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In
sede di rinvio si deciderà altresì, sulla richiesta di liquida-
zione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente
grado di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 24 OTTOBRE 2018, N. 48375
(UD. 13 LUGLIO 2018)
PRES. SAVANI – EST. GAI – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. P. ED ALTRO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento delle rite-
nute dovute e certif‌icate y Transazione tra il contri-
buente e l’amministrazione f‌inanziaria prima della
scadenza del termine previsto per il versamento y
Rateizzazione del debito y Intervenuta scadenza y
Conseguenze y Persistenza del reato y Conf‌igurabi-
lità y Sussistenza y Intervenuta causa di non puni-
bilità ex art. 13 del D.L.vo n. 74/2000 y Condizioni.
. In tema di omesso versamento dell’IVA, l’accordo
che, prima della scadenza del termine entro il quale
il versamento dovrebbe essere effettuato, intervenga
fra il contribuente e l’amministrazione f‌inanziaria per
la rateizzazione del debito, non esclude che, una volta
verif‌icatasi detta scadenza senza che il debito sia stato
totalmente soddisfatto, il reato resti comunque conf‌igu-
rabile, indipendentemente dalla riconoscibilità o meno
di un’eff‌icacia novativa all’accordo medesimo, per cui
può darsi luogo soltanto alla causa di non punibilità
prevista dall’art. 13, comma 1, del D.L.vo n. 74/2000,
qualora il debito d’imposta venga integralmente soddi-
sfatto nei termini ivi indicati. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10
marzo 2010, n. 74, art. 13; d.l.vo 10 marzo 2010, n. 74,
art. 10 bis; d.l.vo 10 marzo 2010, n. 74, art. 10 ter) (1)
(1) In senso difforme si veda Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2017, n.
6591, in www.latribunaplus.it, che prevede che “va esclusa la conf‌i-
gurabilità del delitto di “omesso versamento delle ritenute d’imposta
dovute e certif‌icate, in presenza di una transazione f‌iscale concorda-
ta ai sensi dell’art. 182-ter legge fallimentare, ove omologata prima
della consumazione del reato coincidente con la data di scadenza
prevista per il versamento omesso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte d’appello
di (omissis) ha assolto P.E. e Z.A. dal reato di cui all’art.
10-ter D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, perché, nelle rispetti-
ve qualità di legale rappresentante del (omissis) Cricket
and Football Club, il primo, e amministratore delegato, il
secondo, omettevano di versare all’erario, entro il termine
per il versamento dell’acconto per il periodo successivo,
l’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale rela-
tiva all’anno 2011, per un ammontare di € 8.027.772,00,
perché non punibili ex art. 13 D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74.
1.1. Dava atto la sentenza impugnata che a seguito di
rinvio del processo, su istanza dei difensori, per consentire
agli imputati di completare i previsti pagamenti rateali del
debito tributario, giusto accordo con l’Agenzia delle entra-
te, e, verif‌icato l’integrale pagamento delle venti rate, gli
imputati non erano punibili ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo
n. 74 del 2000, stante l’estinzione del debito tributario.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli im-
putati, a mezzo del difensore di f‌iducia, e ne hanno chiesto
l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.:
2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione di
legge in relazione all’art. 10-ter D.L.vo 10 marzo 2000, n.
74 e vizio di motivazione.
Premettono i ricorrente che la società (omissis) Cricket
and Football Club, avendo maturato un debito tributario ai
f‌ini IVA, per l’anno 2011, aveva depositato in data 17 dicem-
bre 2012 e, dunque, prima della scadenza del termine per
l’adempimento, istanza presso l’Amministrazione f‌inanzia-
ria per la def‌inizione del debito, ottenendo positiva risposta

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