Corte di Cassazione Penale sez. III, 25 ottobre 2018, n. 48822 (ud. 4 maggio 2018)

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giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
completare l’impossessamento del carburante, portando
le taniche fuori dalla recinzione e caricandole sull’auto
del S., dove sarebbero state rinvenute dagli operanti.
La mera presenza del dispositivo di monitoraggio, in
assenza di ulteriori misure di custodia immediatamente
attivabili con funzione impeditiva, non ha, dunque, neu-
tralizzato il pericolo di illecita apprensione del bene, ma
ne ha solo agevolato la constatazione.
Osserva in proposito il Collegio che non è giuridicamen-
te condivisibile la tesi secondo cui la predisposizione di
un servizio di osservazione delle Forze di Polizia osti alla
conf‌igurabilità del reato in forma consumata in quanto, in
simile evenienza, all’agente sarebbe impedito il def‌initivo
impossessamento della res furtiva, con conseguente con-
f‌igurabilità della sola fattispecie tentata. La circostanza
che l’impossessamento della refurtiva in danno della vit-
tima sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell’ordine
non esclude la consumazione del reato nei casi in cui le
stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento
- anche se soltanto per un breve lasso di tempo - del pos-
sesso della refurtiva da parte dell’agente. Il reato si con-
suma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verif‌icano
l’ingiusto prof‌itto e l’altrui danno patrimoniale, senza che
assuma rilievo il consolidamento di tali eventi nel tempo,
concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto con
l’autonoma disponibilità della refurtiva da parte dell’agen-
te, e il correlativo spossessamento del legittimo detentore,
prescindendo da qualsiasi criterio spazio-temporale (in
tema di estorsione sez. II, n. 1619 del 12 dicembre 2012,
Rv. 254450; n. 27601 del 19 giugno 2009, Rv. 244671).
E di siffatta ricostruzione il giudice di merito ha dato
analiticamente conto in motivazione, conferendo al fatto
la conseguente valutazione giuridica secondo un percorso
giustif‌icativo corretto e completo, che si sottrae a censure
nella presenta sede di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 25 OTTOBRE 2018, N. 48822
(UD. 4 MAGGIO 2018)
PRES. CAVALLO – EST. REYNAUD – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. V.
Atti sessuali con minorenne y Circostanze aggra-
vanti y Di cui all’art. 609 ter, n. 5 quater c.p. y Ipote-
si che il colpevole sia stato legato alla vittima da
una relazione affettiva y Anche senza convivenza y
Conf‌igurabilità y Condizioni y Fattispecie di esclu-
sione dell’aggravante nel caso di reato commesso
nei confronti di una minore stabilmente ospita-
ta presso l’abitazione dell’imputato, considerato
dalla stessa come una sorte di “zio”.
. In tema di reati sessuali, l’aggravante di cui all’art.
609 ter, comma 1, n. 5 quater c.p., nella parte in cui si
riferisce all’ipotesi che il colpevole sia o sia stato lega-
to alla vittima da una “relazione affettiva, anche senza
convivenza”, è conf‌igurabile limitatamente al caso in
cui trattisi di relazione che abbia dato luogo al crearsi
di rapporti analoghi a quelli di tipo coniugale. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
escluso la conf‌igurabilità dell’aggravante in un caso
in cui il reato era stato commesso nei confronti di una
minore stabilmente ospitata, insieme alla sorella ed al
loro padre, amico dell’imputato, presso l’abitazione di
quest’ultimo, considerato dalla detta minore come una
sorta di “zio”). (c.p., art. 609 ter; c.p., art. 609 quater)
(1)
(1) Per un inquadramento del reato in oggetto si veda Cass. pen.,
sez. III, 30 marzo 2004, n. 15287, in www.latribuna.it. Cfr. in tema di
violenza su minori Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2017, n. 46453, in
questa Rivista 2018, 297.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 22 giugno 2017, la Corte d’appello
di (omissis), giudicando sull’appello proposto dall’odierno
ricorrente L.V., ha confermato la sentenza emessa nei suoi
confronti dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribu-
nale di (omissis) in esito a giudizio abbreviato, con cui il
medesimo era stato condannato, riuniti i fatti nel vincolo
della continuazione, alla pena di anni dieci e mesi due di
reclusione, oltre pene accessorie di legge, per aver com-
messo plurime condotte di violenza sessuale, aggravata
per la sussistenza di relazione affettiva, ai danni della mi-
nore V.E. (capi a e b della rubrica), nonché maltrattamen-
ti in danno della convivente A.M. (capo c d’imputazione).
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso
nell’interesse dell’imputato il suo difensore, deducendo
i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente ne-
cessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1,
disp. att. c.p.p.
3. Con alcuni motivi relativi ai reato di cui al capo a) di
imputazione si deducono vizi di motivazione e violazione
della legge penale per aver la Corte ritenuto la sussistenza
della circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, primo
comma, n. 5-quater), c.p. ed in relazione al trattamento
sanzionatorio.
3.1. Quanto al primo aspetto, si osserva che la ratio
della disposizione induce ad un’interpretazione restrittiva
della locuzione “relazione affettiva” tra autore del reato e
persona offesa, sottintendendo che essa debba possedere
le caratteristiche di quella amorosa o coniugale, insussi-
stente nel caso di specie. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo dei motivi proposti in relazione al reato di
violenza sessuale contestato al capo a) - la cui sussistenza
non forma oggetto di doglianza - è fondato. Nel caso di spe-
cie, di fatti, non sussiste la circostanza aggravante di cui
all’art. 609 ter, primo comma, n. 5-quater), c.p., che preve-
de la pena da sei a dodici anni di reclusione se il delitto di
violenza sessuale delineato dal precedente art. 609 bis c.p.
è commesso «nei confronti di persona della quale il col-
pevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero
colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione
affettiva, anche senza convivenza».

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