Corte di Cassazione Penale sez. V, 25 ottobre 2018, n. 48880 (ud. 17 settembre 2018)

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giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
2014, Fusari, Rv. 259870), quando sia dotata di disposi-
tivo antitaccheggio (v. sez. V, n. 21158 del 30 novembre
2016 - dep. 2017, Monachino, Rv. 269923), quando il luogo
sia sottoposto a videoroveglianza (sez. II, n. 2724 del 26
novembre 2015 dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808), in
quanto solo il controllo utile alla immediata interruzione
dell’azione antigiuridica esclude l’esposizione della merce
alla pubblica fede.
3.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimi-
tà, in particolare, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625,
comma primo, n. 7 c.p. - sub specie di esposizione della
cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede
- nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della mer-
ce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in
presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte
del detentore della res o di altri per conto di quest’ultimo,
nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incari-
cati anche di servire i clienti. Infatti al f‌ine dell’esclusione
dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non è
suff‌iciente che il fatto avvenga occasionalmente nel mo-
mento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione,
ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo im-
previsti, detta percezione sia pressoché inevitabile (sez. V,
n. 8019 del 22 gennaio 2010, Addyani, Rv. 246159).
3.3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione
dei principi sopra enunciati.
Non può, difatti, dubitarsi che la merce sottratta fosse
esposta per consuetudine alla pubblica fede.
Pubblica fede, agli effetti della circostanza aggravante
in esame, è, invero, la particolare posizione in cui si trova-
no quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, han-
no la loro tutela nel sentimento collettivo di onestà e di ri-
spetto della proprietà altrui e, per ciò stesso, sono esposte
ad un maggiore pericolo. È pubblica fede, in altre parole,
il senso di rispetto verso la proprietà altrui sul quale conta
chi deve lasciare una cosa (anche solo temporaneamente)
incustodita.
E che la merce non fosse sottoposta a continua sorve-
glianza è circostanza di fatto che si desume dalla ricostru-
zione della vicenda operata dalla Corte (i commessi erano
addetti all’assistenza alla vendita ed ai pagamenti), dalla
conformazione dell’esercizio commerciale, dalle caratteri-
stiche espositive della merce e dal numero degli addetti;
dalla mancanza, all’interno dell’esercizio commerciale, di
un servizio di vigilanza e di un percorso obbligatorio in
uscita.
Siffatte caratteristiche, implicanti l’accesso diretto
della clientela alla merce, esposta senza segregazione al-
cuna alla visione ed al contatto, integrano pertanto una
forma di esposizione non vigilata, diversamente dai casi
nei quali le vetrine siano chiuse, e ed anche per la visione
dei prodotti sia necessario richiedere assistenza.
In tal senso, non esclude il carattere dell’esposizione
la circostanza, valorizzata dalla difesa, secondo cui gli usi
dell’esercizio commerciale, di modeste dimensioni, richie-
devano l’intervento degli addetti anche per mostrare la
merce esposta.
Invero, ai f‌ini della sussistenza dell’aggravante dell’e-
sposizione alla pubblica fede, la necessità dell’esposizione
deve essere intesa non in senso assoluto, come impossi-
bilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì
relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che
possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incu-
stodite (sez. V, n. 5226 del 19 novembre 2013 - dep. 2014,
Maffei, Rv. 258716), quali - come nella specie - il particola-
re aff‌lusso di clientela.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio per cui sussiste
l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 c.p. - sub
specie di esposizione della cosa per necessità o per de-
stinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto at-
tivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali espo-
sitivi di un esercizio commerciale direttamente accessibili
dalla clientela, in presenza di una sorveglianza soltanto
saltuaria da parte del detentore della res o di altri per con-
to di quest’ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in
quanto tali, incaricati anche di servire i clienti e, dunque,
in soluzione di continuità con la funzione di vigilanza.
3.4. La sentenza impugnata non è, pertanto, sul punto
censurabile.
4. Le considerazioni che precedono assorbono la que-
stione posta con il secondo motivo di ricorso in riferimen-
to alle formalità dell’atto di querela, in presenza di reato
procedibile ex off‌icio.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 25 OTTOBRE 2018, N. 48880
(UD. 17 SETTEMBRE 2018)
PRES. SABEONE – EST. TUDINO – P.M. PICARDI (DIFF.) – RIC. S.
Furto y Tentativo y Abbandono della refurtiva su-
bito dopo la sottrazione per intervento esterno y
Conf‌igurabilità y Esclusione y Fattispecie in tema
di furto di alcune taniche di carburante bloccato
dall’intervento della Polizia.
. In tema di furto, deve ritenersi che, pur in presenza di
un servizio di vigilanza da parte della forze dell’ordine,
quando l’agente abbia conseguito, sia pure momenta-
neamente, l’autonoma disponibilità della cosa sottrat-
ta, il reato sia da considerare consumato e non solo
tentato. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto che fosse da qualif‌icare come con-
sumato il furto di alcune taniche di carburante che gli
agenti, dopo averle prelevate dalla cisterna di un edi-
f‌icio recintato, avevano avuto il tempo di caricare su
di un veicolo parcheggiato all’esterno della recinzione,
venendo quindi bloccati dall’intervento della polizia,
presente sul posto). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 56; c.p.,
art. 624; c.p., art. 625) (1)
(1) Si veda in senso conforme sull’argomento Cass. pen., sez. V, 18
agosto 1993, n. 7704, in www.latribunaplus.it. Per una distinzione

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