Corte di Cassazione Penale sez. V, 25 ottobre 2018, n. 48882 (ud. 17 settembre 2018)

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giur
12/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
vigilanza della persona offesa sulla cosa stessa e indice di
uno studio dei tempi e delle reazioni della vittima designa-
ta nel concreto contesto.
3. In ragione delle suesposte argomentazioni, il ricorso
va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata
al pagamento delle spese del procedimento e della som-
ma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 25 OTTOBRE 2018, N. 48882
(UD. 17 SETTEMBRE 2018)
PRES. SABEONE – EST. TUDINO – P.M. PICARDI (CONF.) – RIC. M.
Danneggiamento y Aggravanti y Cose esposte alla
pubblica fede y Agevole accessibilità alle cose espo-
ste y Per sorveglianza saltuaria y Nozione y Conf‌igu-
rabilità y Sussistenza.
. Sussiste l’aggravante dell’esposizione alla pubblica
fede nel caso di furto di merce sottratta dagli scaffali
espositivi di un esercizio commerciale direttamente ac-
cessibili dalla clientela, in presenza di una sorveglian-
za soltanto saltuaria da parte dei commessi, essendo
questi incaricati anche di servire i clienti e, quindi,
non in condizione di adempiere in modo continuativo
alla funzione di vigilanza. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 624;
c.p., art. 625) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2015, n.
9245, in www.latribunaplus.it ; Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2014, n.
14022, in questa Rivista 2015, 290 e Cass. pen., sez. V, 26 febbraio
2010, n. 8019, ivi 2011, 87.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza del 25 settembre 2017, la Corte d’appel-
lo di (omissis) ha confermato la decisione del Tribunale di
(omissis) del 14 luglio 2015, con la quale, all’esito del giu-
dizio abbreviato, è stata affermata la responsabilità penale
di G.A.M. in ordine al reato di furto, aggravato dall’esposi-
zione dei beni alla pubblica fede.
La responsabilità dell’imputato è stata confermata in
riferimento all’aggravante contestata alla stregua degli
elementi acquisiti in dibattimento, costituiti dalle circo-
stanze dell’identif‌icazione, dal rinvenimento del maglione
oggetto di furto nella disponibilità dell’imputato, dal con-
tenuto della videoregistrazione dell’impianto di monito-
raggio presente nel negozio dal quale la merce era stata
sottratta.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato,
per mezzo del difensore, avv. E.M., articolando due cen-
sure.
2.1 Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606
lett. b), c) ed e) c.p.p. deduce mancata assunzione di pro-
va decisiva, non avendo la Corte d’appello visionato il f‌il-
mato, come richiesto dalla difesa, omettendo di replicare
a specif‌iche doglianze difensive in riferimento alla sussi-
stenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.
2.2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art.
606 lett. b) c.p.p. deduce inosservanza o errata applica-
zione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussi-
stenza di un atto di querela, in presenza della mera denun-
cia della persona offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non colgono nel segno le censure dispiegate, in du-
plice connotazione, nel primo motivo di ricorso.
2.1. In riferimento alla mancata visione, nel contrad-
dittorio delle parti, delle immagini contenute nella video-
registrazione effettuata dall’impianto di monitoraggio pre-
sente nel negozio dal quale la merce era stata sottratta, va
rilevato come siffatto reperto costituisca prova documen-
tale, precostituita e preesistente rispetto al procedimento
penale, rispetto alla quale la riproduzione costituisce
mera modalità di percezione delle immagini, e non già at-
tività diretta alla formazione della prova.
Di guisa che la visione, da parte del giudice, di una
videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l’e-
secuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in
un’operazione sostanzialmente equivalente alla lettura
di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto
alla formazione della prova, non deve essere effettuata in
contraddittorio (ex multis sez. III, n. 13470 del 14 gennaio
2016, Casamonica, Rv. 266778).
2.2. Appare, pertanto, insussistente il denunciato vizio
di mancata acquisizione di prova decisiva, trattandosi di
documento già acquisito, la cui lettura non costituisce at-
tività diretta alla formazione della prova.
3. È, del pari, infondata la censura che, sotto il versante
del travisamento del fatto, mira all’esclusione dell’aggra-
vante di cui all’art. 625 n. 7 c.p..
Il ricorrente deduce, con specif‌ico richiamo alle imma-
gini riprese dall’impianto di sicurezza ed alle visure ca-
merali, come il negozio in cui ebbe a verif‌icarsi il furto, di
modeste dimensioni, non prevedesse la possibilità, per la
clientela, di accedere direttamente alla merce, dovendosi
la stessa rivolgere agli addetti alle vendite, con ciò esclu-
dendosi l’esposizione degli articoli alla pubblica fede.
3.1 Va, a riguardo, premesso come la ratio dell’aggra-
vamento sanzionatorio previsto dall’art. 625, comma 1, n.
7, c.p. sia fondata sulla necessità di apprestare una raffor-
zata tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate
dal possessore, in modo permanente o per un certo tem-
po, senza diretta e continua custodia, per necessità o per
consuetudine, e che perciò possono essere più facilmente
esposte al rischio di sottrazione.
Il legislatore ha voluto supplire, con la minaccia di una
pena più grave per il furto di tali cose, alla mancanza di-
retta e continua di custodia (sez. IV, n. 5113 del 7 novem-
bre 2007 - dep. 2008, P.G. in proc. Demma, Rv. 238742).
La circostanza aggravante in esame è conf‌igurabile,
infatti, anche in caso di sorveglianza saltuaria (ex multis
v. sez. V, n. 9245 del 14 ottobre 2014 dep. 2015, Felici, Rv.
263258), quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti
al pubblico (cfr. ex plurimis sez. V, n. 14022 del 8 gennaio

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