Corte di Cassazione Penale sez. V, 10 maggio 2018, n. 20797 (C.C. 19 gennaio 2018)

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giur
Rivista penale 11/2018
LEGITTIMITÀ
in presenza di criteri di collegamento teleologico dell’a-
zione del primo all’interesse o al vantaggio dell’altro, che
risponde autonomamente dell’illecito "amministrativo".
Secondo la Corte di cassazione l’illecito dell’ente "non
si identif‌ica con il reato commesso dalla persona f‌isica, ma
semplicemente lo presuppone"; l’illecito "amministrativo"
ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costitu-
isce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende
(così, sez. VI, n. 2251 del 5 ottobre 2010, Fenu, Rv. 248791,
espressamente richiamata dalla sentenza della Corte co-
stituzionale, di cui si è detto).
L’ente sarebbe quindi responsabile di un fatto illecito
proprio, costruito nella forma di fattispecie complessa,
della quale il reato è un presupposto, unitamente alla
qualif‌ica soggettiva della persona f‌isica e alla sussistenza
dell’interesse o del vantaggio. Si tratta di un illecito che,
come detto, "costituisce qualcosa di diverso" dal reato, un
illecito commesso dall’ente, la cui responsabilità è distinta
rispetto a quella della persona f‌isica.
Tale ricostruzione è stata sostanzialmente recepita da
altra sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione
che, al di là della questione relativa alla natura della respon-
sabilità dell’ente, hanno espressamente affermato che "la
società non è mai autore del reato e concorrente nello stes-
so". (sez. un., n. 10561 del 30 gennaio 2014, Gubert, in moti-
vazione; nel senso della natura amministrativa della respon-
sabilità, seppur con sfumature diverse, sez. un., n. 34476 del
23 gennaio 2011, Deloitte & Touche, Rv. 250347. Nello stesso
senso sez. VI, n. 21192 del 25 gennaio 2013, Barla, Rv. 255369;
sez. IV, n. 42503 del 25 giugno 2013, Ciacci, Rv. 257126).
Non pare divergere da tali impostazioni nemmeno sez.
un., n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhanh.
Nell’occasione, le Sezioni unite della Corte hanno evi-
denziato come il complesso normativo delineato dal D.L.vo
n. 231 del 2001 "sia parte del più ampio e variegato sistema
punitivo ed abbia evidenti ragioni di contiguità con l’ordi-
namento penale per via, soprattutto, della connessione con
la commissione di un reato, che ne costituisce il primo pre-
supposto, della severità dell’apparato sanzionatorio, delle
modalità processuali del suo accertamento".
Partendo da tali premesse, si è aggiunto che il reato
commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente,
in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di
questo, è sicuramente qualif‌icabile come "proprio" anche
della persona giuridica; tuttavia, secondo la Corte, la re-
sponsabilità della persona f‌isica si estende "per rimbalzo"
dall’individuo all’ente collettivo solo a condizione che siano
individuati "precisi canali che colleghino teleologicamente
l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli ele-
menti indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che
rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente".
Dunque una responsabilità autonoma: l’ente è chia-
mato a rispondere per un fatto proprio che ha per pre-
supposto il reato compiuto dalla persona f‌isica ma che è
"attribuito" alla persona giuridica secondo criteri di impu-
tazione oggettivi e soggettivi propri.
8. Il corollario che ne deriva è che la persona f‌isica autrice
del reato presupposto è un soggetto terzo rispetto al seque-
stro preventivo disposto, ai sensi del D.L.vo n. 231 del 2001,
esclusivamente nei confronti della persona giuridica; essa
non è coindagata o coimputata per lo stesso illecito, non è
la persona alla quale le cose sono state sequestrate, dovendo
identif‌icarsi questa nella persona giuridica, non è, almeno in
astratto, la persona che avrebbe diritto alla restituzione di
quanto in sequestro, essendo i beni appartenenti all’ente.
Dunque, la persona f‌isica autrice del reato presup-
posto, ai sensi degli artt. 53 D.L.vo n. 231 del 2001 e 322
c.p.p., non è legittimata a proporre riesame avverso il
provvedimento di sequestro preventivo disposto esclusiva-
mente nei confronti della persona giuridica, ai sensi del
D.L.vo n. 231 del 2001.
Il ricorso proposto da L.A. è quindi inammissibile.
9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con-
segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello drella somma di euro due-
mila in favore della Cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 10 MAGGIO 2018, N. 20797
(C.C. 19 GENNAIO 2018)
PRES. VESSICHELLI – EST. FIDANZIA – RIC. X ED Y
Lesioni personali y Volontarie y Lesioni come
conseguenza del delitto di percosse y Delitto di
cui all’art. 586 c.p. y Conf‌igurabilità y Sussistenza
y Esclusione y Delitto di cui all’art. 582 c.p. y Sussi-
stenza.
. Ai f‌ini della sussistenza del delitto previsto dall’arti-
colo 586 c.p., nel caso di lesioni personali il reato è con-
f‌igurabile soltanto quando le lesioni stesse siano deri-
vate, quale conseguenza non voluta dal colpevole, da
un fatto previsto come delitto doloso diverso da quelli
contro l’incolumità individuale.
Integra il reato di cui all’art. 582 c.p.e non quello di cui
all’art. 586 c.p. la volontaria applicazione di violenza
f‌isica alla persona, indipendentemente dalla forma in
cui essa è esercitata, ogniqualvolta produca l’effetto
di cagionare una lesione. Sotto il prof‌ilo psicologico è
suff‌iciente ad integrare il dolo eventuale del delitto di
lesioni volontarie la semplice accettazione del rischio
che la manomissione f‌isica possa dar luogo ad effetti
lesivi. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.p.,
art. 582; c.p., art. 586)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 7 giugno 2017 la Corte d’appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la de-
cisione di primo grado, che aveva condannato X alla pena
di giustizia e al risarcimento del danno, avendolo ritenu-
to responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 577 c.p.,
per avere percosso, in concorso con Y, non impugnante,
la propria madre adottiva, cagionandole lesioni personali
guarite in venticinque giorni.

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