Corte di Cassazione Penale sez. VI, 17 luglio 2018, n. 33044 (ud. 25 gennaio 2018)

Pagine62-65
1022
giur
11/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 17 LUGLIO 2018, N. 33044
(UD. 25 GENNAIO 2018)
PRES. FIDELBO – EST. SILVESTRI – P.M. LORI (DIFF.) – RIC. L. ED ALTRA
Società y Reati societari y Responsabilità da reato
degli enti y Sequestro preventivo disposto esclusi-
vamente nei confronti della persona giuridica y Rie-
same y Persona f‌isica indagata del reato presuppo-
sto y Legittimazione y Esclusione.
. In tema di responsabilità da reato degli enti, la per-
sona f‌isica, indagata del reato presupposto, non è le-
gittimata a proporre riesame avverso il provvedimento
di sequestro preventivo disposto esclusivamente nei
confronti della persona giuridica, ai sensi del D.L.vo
8 giugno 2001, n. 231. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 8 giugno
2001, n. 231, art. 2; d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 6;
d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 196; c.p., art. 316; c.p.,
art. 640) (1)
(1) Nel senso di ritenere legittimo il sequestro preventivo f‌inalizza-
to alla conf‌isca diretta del prof‌itto rimasto nella disponibilità di una
persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo
legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona
estranea al detto reato, v. Cass. pen., sez. un., 5 marzo 2014, n. 10561,
in questa Rivista 2014, 1068. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. VI, 22
gennaio 2011, n. 2251, in www.latribunaplus.it, secondo cui l’illecito
dell’ente non si identif‌ica con il reato commesso dalla persona f‌isica,
ma semplicemente lo presuppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale della libertà di Avellino ha rigettato le
richieste di riesame, presentate da L.A. e dalla società V.
I. s.r.l. - in persona del suo legale rappresentante, L.A. -,
avverso il decreto di sequestro preventivo f‌inalizzato alla
conf‌isca per equivalente della somma di euro 752.409, di-
sposto, ai sensi degli artt. 321 c.p.p. - 19-53 D.L.vo 8 giu-
gno 2001, n. 231, solo nei riguardi della società indicata ed
avente ad oggetto un’unità immobiliare della stessa.
2. A L.A. nel processo in corso di celebrazione sono con-
testati:
a) il reato di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche, perché, nella qualità di legale rap-
presentante della società V. I. s.r.I., avrebbe, con artif‌ici e
raggiri, indotto in errore l’ente erogatore e consentito alla
società di accedere ad un f‌inanziamento pubblico - ai sensi
della legge n. 662 del 1996 - pari ad euro 752.409, per la rea-
lizzazione di un opif‌icio destinato alla produzione di gelati;
b) il delitto di malversazione a danno dello Stato per-
ché, dopo aver ottenuto il f‌inanziamento di cui al capo a),
non avrebbe destinato le somme in questione alle f‌inalità
per le quali erano state erogate;
3) il reato previsto dall’art. 483 c.p., per avere reso di-
chiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva di cui
al capo a);
4) il reato previsto dall’art. 2 D.L.vo 28 agosto 2000,
n. 74, perché, avvalendosi di fatture per operazioni ine-
sistenti, avrebbe presentato, al f‌ine di evadere le imposte
sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi f‌ittizi.
3. Alla società V. s.r.l. è contestato di avere, in relazione
ai reati presupposto di cui agli artt. 640- 316 bis c.p. - 5 - 24
D.L.vo n. 231 del 2001, percepito indebitamente l’importo
di euro 752.409 e non averlo destinato alla f‌inalità per la
quale era stato erogato.
4. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il
requisito del "fumus delicti" solo per il reato-presupposto
previsto dall’art. 316 bis c.p.; in tal senso è stata valoriz-
zata la circostanza che la società, quanto all’opif‌icio per
la cui attività produttiva il contributo era stato erogato,
si era riservata solo una superf‌icie di 250 mq. - a fonte di
una complessiva di 2.259 mq. - mentre la restante parte
della struttura sarebbe stata concessa in locazione dal 2
dicembre 2015 ad un’altra società.
Quanto al periculum, il Tribunale, per legittimare il
provvedimento cautelare:
a) ha fatto riferimento all’art. 6, comma 5, del D.L.vo n.
231 del 2001, che, a suo dire, consentirebbe l’imposizione
del vincolo sui beni dell’ente anche nel caso in cui siano
stati eff‌icacemente adottati i modelli organizzativi; b) ha
affermato, in ordine alla eccepita esorbitanza del valore
dell’immobile rispetto all’entità del contributo percepito,
che, in assenza di altri beni, il vincolo non poteva che es-
sere apposto sull’immobile nella sua interezza.
Ha proposto ricorso per cassazione L.A., articolando tre
motivi.
5.1. Con il primo lamenta violazione di legge proces-
suale prevista a pena di nullità, in relazione agli artt. 309,
comma 5 e 10, c.p.p., per non avere trasmesso il Pubbli-
co Ministero al Giudice per le indagini preliminari ed al
Tribunale del riesame il verbale dell’interrogatorio reso
dall’indagato dopo la notif‌icazione dell’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari.
5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge,
in relazione agli artt. 316 bis c.p. e 19 D.L.vo n. 231 del
2001, e vizio di motivazione.
Si sostiene che il valore del bene sequestrato sarebbe
esorbitante rispetto alla somma percepita, che costituireb-
be il prof‌itto del reato; il valore del fabbricato sarebbe sta-
to stimato in circa 1,856 milioni di euro da un consulente
di parte e in 1,476 milioni di euro dall’Agenzia delle entra-
te. Si afferma inoltre che: 1) l’operazione di aumento del
capitale di cui alla imputazione sub a), non sarebbe stata
compiuta attraverso f‌ittizi conferimenti ma con denaro ef-
fettivamente versato nelle casse sociali; 2) la circostanza
che la società si sarebbe riservata solo 250 mq. all’interno
dell’opif‌icio, a fronte della complessiva superf‌icie, non sa-
rebbe suff‌iciente per dimostrare la distrazione del f‌inan-
ziamento dalle f‌inalità ad esso sottese; 3) l’attività per la
quale il f‌inanziamento fu richiesto ed ottenuto fu effetti-
vamente compiuta; 4) ai f‌ini della conf‌isca dell’immobile
nei confronti dell’ente sarebbe stato necessario accertare
i gravi indizi di responsabilità della persona giuridica; 5)
la parziale locazione dell’immobile si sarebbe resa neces-
saria per continuare ad esercitare l’attività d’impresa, in
ragione della carenza di commesse.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT