Corte di Cassazione Penale sez. fer., 3 agosto 2018, n. 37766 (ud. 2 agosto 2018)

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giur
11/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
adempiere all’obbligazione, in mancanza del quale è conf‌i-
gurabile un mero inadempimento contrattuale.
3.2. Con il secondo motivo, lamentano il vizio di moti-
vazione e la violazione di legge, in ordine alla condanna al
risarcimento dei danni alla parte civile ed alla rifusione
delle spese processuali, per non avere la Corte territoriale,
stante l’insussistenza degli elementi costitutivi della fatti-
specie, dichiarato l’assoluzione degli imputati, disponendo
conseguentemente la revoca delle statuizioni civili irrogate.
3.3. Con il terzo motivo, censurano il vizio di motivazio-
ne e la violazione di legge, per il mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o
equivalenza sulle contestate aggravanti, cui il giudice di
merito sarebbe dovuto addivenire valorizzando i principi
di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, di cui
agli artt. 3 e 27 Cost. La pena inf‌litta avrebbe poi dovuto
essere più esigua, per risultare proporzionata al fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I ricorsi sono inammissibili.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4.1.1. Per quanto riguarda la sussistenza degli estremi
del reato di cui all’art. 641 c.p., in particolare sotto il pro-
f‌ilo della dissimulazione dello stato d’insolvenza, i giudici
di appello si sono allineati con i principi da lungo tempo
precisati da questa Corte di legittimità, secondo cui anche
il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada è
idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, riscon-
trabile pertanto nel comportamento di chi prenda in conse-
gna il talloncino aderendo, in tal modo, all’offerta contrat-
tuale proveniente dal gestore del servizio autostradale (da
ultimo, sez. II, n. 11686 dell’8 marzo 2016, Rv. 266406). La
circostanza che i passaggi autostradali furono ripetuti e si
svolsero per un periodo di tempo signif‌icativo dà logicamen-
te conto della esistenza del pregresso stato di insolvenza.
4.1.2. Quanto alla dedotta insussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, deve richiamarsi, al proposito, l’o-
rientamento espresso da questa Suprema Corte, secondo
cui la prova della preordinazione dell’inadempimento può
essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univo-
ci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale
anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di pre-
ordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando
f‌in dal momento della stipula del contratto sia già maturo,
nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conse-
guenti (sez. II, n. 45654 del 16 ottobre 2014, n.m.).
Nel caso di specie, in coerenza con tali linee interpreta-
tive, il reiterato passaggio nella corsia riservata si conf‌igu-
ra come univocamente indicativo della volontà di contrarre
una obbligazione con il proposito di non adempierla.
Inoltre, con specif‌ico riferimento alla posizione del
G., rappresentante legale della società cui l’autocarro
era intestato e, dunque, “benef‌iciaria” delle prestazioni
non corrisposte, la particolare qualità rivestita, la natura
non affatto occasionale dei passaggi e l’essersi reso ina-
dempiente ai solleciti di pagamento rivolti alla società,
conf‌igurano un quadro indiziario logicamente idoneo ad
asseverare il suo personale e consapevole coinvolgimento,
quantomeno a livello di concorrente morale.
4.2. Inammissibile è il motivo di ricorso relativo alla
revoca delle statuizioni civili, fondato sul presupposto -
smentito in questa sede - dell’insussistenza del reato.
5. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile per
essere del tutto generico. La censura proposta risulta infat-
ti del tutto acritica rispetto alle argomentazioni proposte
dalla Corte di appello. Al proposito, va quindi richiamato il
principio secondo cui i motivi di ricorso in cassazione sono
inammissibili per difetto di specif‌icità quando non risultano
esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispet-
to alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della
sentenza impugnata, non risultando quindi correlati ad esse
(sul punto, sez. V, n. 28011 del 15 febbraio 2013, Rv. 255568).
6. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inam-
missibili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché ravvisandosi prof‌ili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, ciascuno della somma di €
2.000,00 a favore della cassa delle ammende, così equitati-
vamente f‌issata in ragione dei motivi dedotti.
6.1. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Auto-
strade per l’Italia s.p.a., liquidate come in dispositivo in
complessive € 2.000,00 oltre accessori di legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. FER., 3 AGOSTO 2018, N. 37766
(UD. 2 AGOSTO 2018)
PRES. DI TOMASSI – EST. DE SANTIS – P.M. LORI (PARZ. DIFF.) – RIC. M.
Violazione degli obblighi di assistenza familia-
re y In caso di separazione o di scioglimento del
matrimonio y Procedibilità d’uff‌icio y Punibilità con
pene alternative (e non congiunte) della reclusio-
ne e della multa.
. Il reato di cui all’art. 570 bis c.p., introdotto, in luogo
del formalmente abrogato art. 12 sexies della legge n.
898/1970, è da ritenere, come già si era affermato con
riguardo a quest’ultimo, procedibile d’uff‌icio e sanzio-
nabile con pene alternative (e non congiunte) della
reclusione e della multa. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 570
bis) (1)
(1) Interessante pronuncia che riguarda una delle prime applica-
zioni dell’art. 570 bis c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza
familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio),
inserito nel codice penale dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 1
marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega
della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1,
comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 55333 del 7 novembre 2016 la Sesta
Sezione Penale della Corte di cassazione annullava, in ac-
coglimento del ricorso del P.M., la decisione del Tribunale

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