Corte di Cassazione Penale sez. II, 10 agosto 2018, n. 38467 (ud. 15 giugno 2018)

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Rivista penale 11/2018
LEGITTIMITÀ
suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sot-
trarsi alla immediata interazione con il mittente (sez. I, n.
36779 del 27 settembre 2011, Ballarino e altro, Rv. 250807).
È stata, conseguentemente, esclusa, a contrario, l’ipo-
tizzabilità del reato in esame nel caso di molestie recate
con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso
nessuna immediata interazione tra il mittente ed il desti-
natario si verif‌icherebbe né veruna intrusione diretta del
primo nella sfera delle attività del secondo (“La modalità
della comunicazione è asincrona. L’azione del mittente si
esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo
(colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze
audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria
dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal
destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se
e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’e-
laboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di
consultazione della propria casella di posta elettronica e
proceda alla lettura del messaggio”: sez. I, n. 24510 del 17
giugno 2010, D’Alessandro, Rv. 247558).
Dunque, contrariamente alla molestia recata con il te-
lefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non
disattivando l’apparecchio telefonico, nel caso di molestia
tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella
libertà di comunicazione non si potrebbe verif‌icare (sez. I,
n. 36779/2011; sez. I, n. 24510/2010 cit.), con la necessa-
ria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella
misura in cui esso consente con un telefono “attrezzato” la
trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che
avvertono non solo l’invio e la contestuale ricezione di sms
(short messages system), ma anche l’invio e la ricezione
di posta elettronica (in tal senso già, sez. III, n. 28680 del
26 marzo 2004, Modena, Rv. 229464).
A prescindere da tale ultima eccezione, nelle men-
zionate decisioni si è, condivisibilmente, ravvisata un’a-
nalogia di fondo tra la posta elettronica e la tradizionale
corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, re-
capitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta
sistemata presso l’abitazione del destinatario ed alla quale
quest’ultimo accede per sua volontà, senza peraltro essere
stato condizionato da segni o rumori premonitori.
Ed invero, l’invio di una lettera spedita tramite il ser-
vizio postale - esattamente proprio come un messaggio di
posta elettronica - non comporta, a differenza della tele-
fonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il
destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella
sfera delle attività del secondo.
3.3. Conclusivamente, la avvertita esigenza di espan-
dere la tutela del bene protetto (della tranquillità della
persona) incontra il limite coessenziale della legge penale
costituito dal “principio di stretta legalità” e di tipizzazio-
ne delle condotte illecite, sanciti dall’art. 25 Cost., comma
2, e dall’art. 1 c.p., (sez. III, n. 9617 del 26 giugno 1997,
Apra, Rv. n. 208776) ed esclude la possibilità della inter-
pretazione estensiva seguita dal Tribunale.
4. Dalle considerazioni che precedono consegue l’an-
nullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, per-
ché il fatto non sussiste. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 AGOSTO 2018, N. 38467
(UD. 15 GIUGNO 2018)
PRES. CERVADORO – EST. ARIOLLI – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. G. ED ALTRO
Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y
Omesso pagamento del pedaggio autostradale y
Rappresentante legale della società cui era intesta-
to l’autocarro y Attribuibilità del reato y Concorso
morale y Sussistenza.
. Il reiterato passaggio nella corsia riservata si conf‌igu-
ra come univocamente indicativo della volontà di con-
trarre una obbligazione con il proposito di non adem-
pierla. Con specif‌ico riferimento al rappresentante
legale della società, cui l’autocarro era intestato e, dun-
que, “benef‌iciaria” delle prestazioni non corrisposte, la
particolare qualità rivestita, la natura non affatto oc-
casionale dei passaggi e l’essersi reso inadempiente ai
solleciti di pagamento rivolti alla società, conf‌igurano
un quadro indiziario logicamente idoneo ad asseverare
il suo personale e consapevole coinvolgimento, quanto-
meno a livello di concorrente morale. (Fattispecie in
materia di mancato pagamento di pedaggio autostrada-
le). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 641) (1)
(1) Per analoga fattispecie si veda Cass. pen., sez. II, 5 novembre
2014, n. 45654, in questa Rivista 2005, 165.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 28 settembre 2017 la Corte di ap-
pello di (omissis) confermava la decisione del Tribunale
di (omissis) in data 2 luglio 2014 che ha condannato G.G.
e C.S. alla pena di euro 500,00 di multa ciascuno per il
reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 641, comma 1, c.p.,
aggravati per entrambi gli imputati dalla recidiva specif‌ica
(nonché reiterata per il solo C.).
2. Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassa-
zione il difensore, nell’interesse degli imputati, con due
distinti atti di ricorso. La sovrapponibilità dei motivi ivi
articolati ne consente un’illustrazione unitaria.
3.1. Con il primo motivo, deducono la mancanza, contrad-
dittorietà, manifesta illogicità della motivazione, nonché
l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
per avere la Corte territoriale omesso qualsivoglia argomen-
tazione in ordine alla responsabilità “del G.” (rappresentan-
te ed amministratore della società proprietaria del veicolo
condotto dal coimputato), nonché per l’insussistenza degli
elementi costitutivi del reato. La condotta di dissimulazio-
ne dello stato di insolvenza non sarebbe infatti conf‌igura-
bile nell’avere il C. dichiarato di versare nella momentanea
impossibilità di adempiere al pagamento del pedaggio auto-
stradale, per il mancato possesso di denaro contante. Con
specif‌ico riferimento al G., si evidenzia che autore materiale
della condotta sia stato il C., non essendo peraltro stato pro-
vato che il primo avesse contezza dell’inadempimento.
Non sarebbero state inoltre dedicate in sentenza argo-
mentazioni circa la consapevolezza dello stato di insolven-
za, nonché con riferimento al preordinato intento di non

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