Corte di Cassazione Penale sez. V, 4 ottobre 2018, n. 44107 (ud. 11 maggio 2018)

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giur
11/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
2. Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo la pre-
scrizione dei reati, commessi il primo nel mese di giugno
del 2006 ed il secondo il 5 aprile 2008. Tale conclusione è
resa obbligata - argomenta il ricorrente - dal fatto che deve
ritenersi insussistente la recidiva reiterata infraquinquen-
nale, contestata e ritenuta dal giudice di merito, perché
la condanna che vi aveva dato causa (il decreto penale n.
1159/2006 emesso dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Novara in data 11 dicembre 2006, esecu-
tivo il 24 dicembre 2007) è relativo a reato (quello di cui
all’art. 2 della legge n. 638 dell’11 novembre 1993) che è
stato depenalizzato dal D.L.vo n. 8 del 15 gennaio 2016.
3. Con memoria depositata nella cancelleria di que-
sta Corte il 25 giugno 2018, il ricorrente ha insistito nei
motivi di ricorso e allegato documentazione da cui risulta
l’attivazione del procedimento per la revoca di sentenze
emesse nel 1979 (per emissione di assegni a vuoto), il 22
maggio 1980 (per emissione di assegni a vuoto) e nel 2006
(per omesso versamento di ritenute).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, anche se va disatteso
l’unico motivo di ricorso.
1. La recidiva reiterata e infraquinquennale è stata,
infatti, contestata e regolarmente applicata, giacché D.L.
ha riportato condanne nel 1980 (per omissione di atti
d’uff‌icio), nel 1987 (per detenzione illegale di armi), nel
1995 (per mancata esecuzione dolosa di un provvedimen-
to del giudice), nel 1998 (per associazione a delinquere
f‌inalizzata al traff‌ico di stupefacenti), nel 2001 (per viola-
zione delle norme sull’immigrazione e la condizione dello
straniero) e nel 2006 (per omesso versamento di ritenu-
te previdenziali). L’applicazione della recidiva reiterata
e infraquinquennale non era stata contestata nei motivi
di appello, né all’esito del giudizio d’appello (conclusosi a
febbraio del 2018), sebbene l’abrogazione dell’art. 2 della
legge n. 638 dell’11 novembre 1993 fosse già avvenuta nel
2016 (con D.L.vo n. 8 del 15 gennaio 2016). Sul punto si è
formato, pertanto, il giudicato parziale, per cui nessuna
ulteriore impugnazione è possibile.
A parte tale rilievo, va considerato che la recidiva reite-
rata (aggravata o meno) comporta, in ogni caso, il prolun-
gamento del termine di prescrizione di due terzi (art. 161,
comma 2, c.p.), con l’effetto che uno dei reati contestati
non è - come si vedrà - prescritto (è l’aumento di pena che
varia - ex art. 99 c.p. - dalla metà ai due terzi, a seconda che
si tratti di recidiva reiterata semplice o aggravata. Il pro-
lungamento del termine di prescrizione è, invece, sempre
di due terzi in caso di recidiva reiterata, ex art. 161, comma
2, c.p.p.). A nulla rileva, quindi, che sia in corso di revoca,
e sia revocata, la sentenza - emessa nel 2006 - per l’omesso
versamento dei contributi previdenziali, giacché il provve-
dimento richiesto eliminerebbe l’infraquinquennalità della
recidiva, ma non il suo carattere di recidiva reiterata.
2. Tanto premesso, si rileva che l’uso della carta di
identità contraffatta, commesso nel 2006, si era prescrit-
to, anche tenendo conto della recidiva reiterata e del pro-
lungamento del termine di prescrizione ad essa connes-
so, nel 2016; cioè, prima della sentenza d’appello (che è
del febbraio 2018). Lo stesso non può dirsi, invece, per la
contraffazione del certif‌icato di codice f‌iscale, commesso
ad aprile (o giugno) del 2008 (epoca in cui fu utilizzato
nella f‌iliale di (omissis) della Banca (omissis), in quanto,
tenendo conto dell’interruzione dovuta alla recidiva reite-
rata (2/3 della pena massima), tale reato si sarebbe pre-
scritto dopo la sentenza d’appello (ad aprile o giugno del
2018). Trova quindi applicazione il principio, affermato da
questa Corte nel lontano anno 2000 (sezioni unite, sent.
n. 32 del 22 novembre 2000) e da allora mai più messo in
discussione, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per
cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di impu-
gnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
c.p.p. Tanto, sebbene il ricorso abbia trovato accoglimento
in relazione ad uno dei reati contestati, giacché l’autono-
mia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti
ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibi-
lità dell’impugnazione per uno dei reati possa determina-
re l’instaurazione di un valido rapporto processuale an-
che per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano
inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei
cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa
la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la
sentenza di appello (Cass., sez. un., n. 6903 del 27 maggio
2016, rv 268966).
Di conseguenza, va eliminata la pena di mesi uno di
reclusione inf‌litta per l’uso della carta di identità contraf-
fatta (artt. 489-477-482 c.p.); va dichiarato inammissibile,
nel resto, il ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 4 OTTOBRE 2018, N. 44107
(UD. 11 MAGGIO 2018)
PRES. ZAZA – EST. SETTEMBRE – P.M. ORSI (DIFF.) – RIC. M.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y
Componenti del collegio sindacale di una società
a responsabilità limitata y Poteri y Segnalazione al
tribunaledelle irregolarità di gestione degli ammi-
nistratori ai sensi dell’art. 2409 c.c. y Sussistenza.
. Nell’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patri-
moniale, i componenti del collegio sindacale di una
società a responsabilità limitata possono segnalare al
tribunale le irregolarità di gestione degli amministrato-
ri ai sensi dell’art. 2409 cod. civ.. (Mass. Redaz.) (l. fall.,
art. 223; c.c., art. 2409) (1)
(1) In genere, sulll’obbligo di vigilanza del sindaci e del collegio sin-
dacale e sulla responsabilità per bancarotta documentale, v. Cass.
pen., sez. I, 3 luglio 2017, n. 16314, in www.latribunaplus.it , con
espresso riferimento alle eventuali segnalazioni all’assemblea delle
irregolarità di gestione riscontrate o denuncia dei fatti al Pubblico
Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.; e
Cass. pen., sez. V, 8 maggio 2007 n. 17393, in questa Rivista 2008, 324.

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