Corte di Cassazione Penale sez. V, 9 ottobre 2018, n. 45341 (ud. 13 luglio 2018)

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giur
Rivista penale 11/2018
LEGITTIMITÀ
13.2. In fatto la tesi della ricorrente trascura il dato,
notorio in base a regole di comune esperienza, che, di re-
gola, non esiste un’astratta quotazione “corretta” dei titoli
ma essa è data dall’incrocio tra domanda ed offerta, il cui
gioco deve essere libero, mentre sono i meccanismi di fun-
zionamento della dialettica di mercato che devono risulta-
re corretti, come la norma di cui si discute vuole garantire.
13.3. Per altro la critica appare frutto di un atteggia-
mento f‌ideistico, non apparendo razionale proporre quale
criterio di riferimento nell’ambito del processo penale,
che è f‌inalizzato ad un rigoroso accertamento dei fatti, le
previsioni degli analisti f‌inanziari, che l’esperienza di que-
sti anni ha dimostrato essere un dato aleatorio.
14. Il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse
della P., incentrato sulla sopravvenuta eliminazione del
mercato Expandi, nell’ambito del quale la vicenda si era
realizzata, e suila invocata derubricazione del reato in
quello di cui all’art. 2637 c.c., è inammissibile, poiché me-
ramente ripetitivo dell’analoga doglianza già sottoposta ai
Giudici di appello e correttamente da questi risolta.
Sul punto può osservarsi che il principio del favor rei,
invocato dalla ricorrente, è criterio di interpretazione
delle norme penali sostanziali e processuali e di certo non
attiene ai presupposti di fatto in cui si sono realizzate le
condotte illecite oggetto del giudizio.
15. Le doglianze avanzate da F.S. e P.L. sul trattamento
sanzionatorio risultano generiche, in special modo quelle
della seconda. Esse, peraltro, riguardano la piena valuta-
zione discrezionale del Giudice di merito, che ha adegua-
tamente giustif‌icato, alla luce dei dati acquisiti al proces-
so e (come sopra già evidenziato) attestandosi nei minimi
della forbice edittale, il ruolo di promotore dell’iniziativa
attribuito al primo, in virtù del quale non gli sono state
riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
Vale la pena ricordare sul punto che secondo il più che
consolidato orientamento di questa Corte il mancato rico-
noscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62
bis c.p. può essere legittimamente giustif‌icato con l’assen-
za di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior
ragione dopo la modif‌ica dell’art. 62 bis c.p., disposta con il
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif‌iche nella
L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai f‌ini della
concessione della diminuente non è più suff‌iciente lo stato
di incensuratezza dell’imputato (sez. I, sentenza n. 39566
del 16 febbraio 2017, Rv. 270986). La negatoria giustif‌icata
da motivazione esente da illogicità - come nel caso in esa-
me - è insindacabile in Cassazione (sez VI n. 42688 del 29
aprile 2008, Rv. 242419). Va inf‌ine ricordato che, nel moti-
vare ii diniego delle attenuanti generiche, non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, ma è suff‌iciente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli
altri disattesi o superati da tale valutazione (sez. III, n.
28535 del 19 marzo 2014, Lule, Rv. 259899; conformi: n. 459
del 1982 Rv. 151649; n. 10238 del 1988, Rv. 179476; n. 6200
del 1992, Rv. 191140; n. 707 del 1998, Rv. 209443; n. 2285 del
2005, Rv. 230691; n. 34364 del 2010, Rv. 248244).
16. Deve, inf‌ine e risolutivamente, osservarsi che con le
argomentazioni innanzi esaminate le difese hanno provato
a frammentare l’unitarietà del discorso logico - argomen-
tativo sviluppato dai Giudici milanesi, con osservazioni
critiche che, ciascuna in sé considerata ed in astratto, pos-
sono avere un qualche fondamento - alle quali, peraltro,
come appena annotato, è stata data adeguata e plausibile
risposta - ma che non sono riuscite a mettere in crisi il
nucleo essenziale della giustif‌icazione addotta nella sen-
tenza impugnata, individuabile nel contemporaneo ricor-
rere nella fattispecie concreta di una pluralità di indici
di anomalia, il cui effetto potenzialmente incidente sulla
quotazione del titolo pure è stato chiaramente esposto.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono
i motivi di ricorso analizzati devono essere giudicati infon-
dati, i ricorsi rigettati e ciascun ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
Inoltre, in virtù del principio della soccombenza, cia-
scun ricorrente deve essere condannato alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte ci-
vile Consob, che sono liquidate in complessivi euro 4mila,
oltre accessori come per legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 9 OTTOBRE 2018, N. 45341
(UD. 13 LUGLIO 2018)
PRES. PEZZULLO – EST. SETTEMBRE – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. D.L.
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Reci-
diva reiterata y Aumento di pena y Differenze.
. La recidiva reiterata, a differenza dell’aumento di
pena che può variare dalla metà ai due terzi, comporta
sempre il prolungamento del termine di prescrizione
di due terzi, ai sensi dell’art. 161 comma 2, c.p. (Fatti-
specie in tema di uso di carta d’identità contraffatta e
contraffazione del certif‌icato di codice f‌iscale). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 99; c.p., art. 161; c.p., art. 477; c.p.,
art. 482; c.p., art. 489) (1)
(1) Nel senso che la recidiva reiterata , quale circostanza ad effetto
speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del
reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, c.p. e, in presenza di
atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termi-
ne massimo, ex art. 161, comma secondo, c.p., si vedano Cass. pen.,
sez. VI, 18 novembre 2016, n. 48954, in www.latribunaplus.it e Cass.
pen., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 35852, in questa Rivista 2011, 1223.
Si richiama, inoltre, la pronuncia, citata in parte motiva, Cass. pen., sez.
un., 21 dicembre 2000, n. 32, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 44, che
ha affermato: «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare
e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. D.L.C. è stato condannato dalla Corte d’appello di
Torino per l’uso di una carta di identità contraffatta (artt.
489 in relazione agli artt. 477 e 482 c.p.) e per la contraffa-
zione del certif‌icato di codice f‌iscale (artt. 477 e 482 c.p.).

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