Corte di Cassazione Penale sez. V, 10 ottobre 2018, n. 45829 (ud. 16 luglio 2018)

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Rivista penale 11/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 10 OTTOBRE 2018, N. 45829
(UD. 16 LUGLIO 2018)
PRES. MICCOLI – EST. DE GREGORIO – P.M. MIGNOLO (CONF.) – RIC. F. ED ALTRI
Società y Reati societari y Manipolazione del mer-
cato (c.d. market abuse) y Irrogazione di sanzione
penale ex art. 185 T.U.F. e amministrativa ex art.
187 ter T.U.F. y Violazione del principio del ne bis in
idem y Esclusione y Condizioni.
. In tema di manipolazione del mercato (c.d. market
abuse), non sussiste la violazione del principio del ne
bis in idem quando la sanzione penale ex art. 185 TUF
e quella amministrativa ex art. 187 ter TUF, complessi-
vamente irrogate, rispettino il principio di proporzio-
nalità. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58,
art. 185; d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 ter) (1)
(1) Il principio del ne bis in idem ha trovato conferma nella pronun-
cia della Corte EDU 4 marzo 2014, G.S./Italia, pubblicata in www.
eur-lex.europa.eu., secondo cui uno stesso fatto non può essere san-
zionato due volte, dapprima in un procedimento amministrativo e
successivamente in un procedimento penale. Successivamente con
la pronuncia della Corte EDU 15 novembre 2016, A. e B./N., ibidem,
si è sostenuto che, fermi restando i presupposti dell’identità del fatto
storico e della natura penale anche della sanzione amministrativa,
spetta al giudice nazionale stabilire se ci si trovi, o meno, di fron-
te a un caso di bis in idem, valutando se i due procedimenti pre-
sentino l’ulteriore requisito della stretta connessione materiale e
temporale. Quest’ultimo orientamento è stato fatto proprio da Cass.
pen., sez. III, 14 febbraio 2018, n. 6993, in questa Rivista 2018, 368.
La Corte di Giustizia UE è intervenuta in materia con tre sentenze
del 20 marzo 2018, C-524/15, M.; C-537/16, G.R.E.; C-596/16 D.P.Z. In
particolare la pronuncia C-537/16, G.R.E. ha affermato che «l’art. 50
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere
interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che
consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione
amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una
persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del
mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale
def‌initiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto
del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a re-
primere tale reato in maniera eff‌icace, proporzionata e dissuasiva».
Si rammenta, inoltre, che con D.L.vo 10 agosto 2018, n. 107, in www.
latribunaplus.it, il Governo ha adeguato la disciplina nazionale in
tema di abuso del mercato alle disposizioni contenute nel Regola-
mento UE n. 596/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di
Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con
la quale F.S., F.E. e P.L. erano stati ritenuti responsabili
del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 D.L.vo 58/1998,
per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di
proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), ope-
rato su azioni di T.E. s.p.a. (società operante nel settore
fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo
alla quotazione della società sul mercato Expandi (a se-
guito della comunicazione di un collocamento riservato
agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O - luglio 2008) ed in
vista di un successivo aumento di capitale (proposto in
data 29 settembre 2008), in modo idoneo a sostenere il
prezzo delle azioni ma anche ad alterare sensibilmente la
quotazione del titolo (data di commissione del reato tra
il 25 luglio 2008 e il 20 marzo 2009). La Corte territoria-
le ha ritenuto provata la responsabilità concorsuale degli
imputati, essendo F.S. amministratore delegato di T. s.p.a.
(società controllante di T.E.), F.E. suo fratello (socio di
T. e senza ruoli manageriali nella società) e P.L. (dipen-
dente della società e persona legata da rapporto affettivo
al presidente di entrambe le società), a causa della dimo-
strata quantità di azioni acquistate, in relazione a quelle
complessivamente scambiate, alla continuità degli ordini
e all’aggressività delle proposte di negoziazione.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli impu-
tati tramite i difensori, che hanno sollevato due questioni
di natura processuale comuni a tutti e che saranno esami-
nate, per questo, in modo unitario.
2.1. Col primo motivo di ricorso è stata dedotta la viola-
zione delle norme processuali di cui agli artt. 8 e 21 c.p.p.
e riproposta la questione dell’incompetenza territoriale
del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Terni.
La Corte d’Appello, come già il Tribunale, aveva, infatti,
respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, fondan-
dosi sulla natura di reato di pericolo concreto del delitto.
Hanno premesso i ricorrenti che i Giudici del merito ave-
vano considerato che il reato si consumerebbe nel luogo
in cui “l’ordine di acquisto artif‌icioso immesso nel sistema
telematico è suscettibile di abbinarsi automaticamente
con ordini di segno contrario, cosi da dar luogo alla con-
clusione di contratti idonei ad alterare i prezzi dei titoli
quotati secondo meccanismi di funzionamento del Merca-
to Telematico Automatico, organizzato e gestito da Borsa
Italiana, con sede in Milano”.
2.2. Con le rispettive impugnazioni i due imputati F.
hanno sostenuto che il delitto si consumerebbe nel luo-
go in cui si è realizzata la condotta, precisando F.E. che
si tratterrebbe di un reato di pura condotta di pericolo,
che nel caso di specie, coincidendo con il luogo in cui
erano impartiti gli ordini, doveva essere individuato in
(omissis), ove aveva sede la banca, tramite la quale le

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