Corte di Cassazione Penale sez. un., 10 settembre 2018, n. 40256 (C.C. 19 luglio 2018)

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giur
Rivista penale 11/2018
CONTRASTI
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 10 SETTEMBRE 2018, N. 40256
(C.C. 19 LUGLIO 2018)
PRES. CARCANO – EST. PICCIALLI – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. F.
Falsità in atti y In scrittura privata y Falso su
assegno bancario avente clausola di non trasferi-
bilità y Abrogazione dell’art. 485 c.p. ad opera del
D.L.vo n. 7/2016 y Conseguenze y Rilevanza penale
della fattispecie y Esclusione.
. La falsità commessa su un assegno bancario munito
della clausola di non trasferibilità conf‌igura la fattispe-
cie di cui all’art. 485 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1,
lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato
in illecito civile. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 485) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. risolvono un contrasto
giurisprudenziale sorto, tra la Seconda e Quinta Sezione, sulla que-
stione se la falsità commessa sull’assegno bancario, munito della
clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di cui all’art.
485 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 7 e trasformato in illecito civile, ovvero conf‌iguri il reato di
falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito previsto
dall’art. 491 c.p., come riformulato dal medesimo D.L.vo n. 7 del
2016. Secondo un primo orientamento, a cui aderisce la pronuncia in
commento, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova
formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.L.vo n. 7 del 2016, la
condotta di falsif‌icazione di assegno bancario avente clausola di non
trasferibilità non è più soggetta a sanzione penale. In tal senso si
sono espresse Cass. pen., sez. V, 6 luglio 2017, n. 32972 e Cass. pen.,
sez. V, 13 marzo 2017, n. 11999, entrambe in www.latribunaplus.
it. A tale indirizzo si contrappone l’opposto orientamento di Cass.
pen., sez. II, 21 marzo 2018, n. 13086, in questa Rivista 2018, 457 e
Cass. pen., sez. II, 24 luglio 2017, n. 36670, in www.latribunaplus.
it, secondo cui anche dopo l’abrogazione dell’art. 485 c.p. e la nuova
formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016,
n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsif‌icazione di
assegno bancario, anche se dotato di clausola di non traferibilità.
In dottrina, utile è la consultazione del commento operativo ai De-
creti n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, contenuto in FRANCESCO BAR-
TOLINI, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecuniarie civili,
collana Tribuna Dossier, ed. La Tribuna, Piacenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di (omissis) applicava
ex art. 444 c.p.p. a F.S. la pena concordata tra le parti di
mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa per i reati
di ricettazione (capo a) e falsif‌icazione di assegno banca-
rio non trasferibile (capo b).
2. L’imputato, tramite il proprio difensore, propone ri-
corso articolando un unico motivo con il quale lamenta
che il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di ap-
plicazione della pena, perché il falso contestato al capo b)
ai sensi degli artt. 485 e 491 c.p. era stato, alla data della
pronuncia, abrogato dal D.L.vo n. 7 del 2016.
3. Con ordinanza del 7 marzo 2016, la Seconda Sezione
penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, rilevando
l’esistenza di un contrasto interpretativo sulla questione
relativa alla depenalizzazione della falsità in assegno ban-
cario contenente la clausola di non trasferibilità, la cui
risoluzione è determinante per la decisione.
4. Con decreto in data 16 maggio 2018 il Primo Presi-
dente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, f‌issando
per la trattazione l’odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è sta-
to rimesso alle Sezioni unite, sul rilievo di un persistente
contrasto giurisprudenziale, è la seguente:
“Se la falsità commessa sull’assegno bancario, munito
della clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie
di cui all’art. 485 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett.
a) del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illeci-
to civile, ovvero conf‌iguri il reato di falsità in testamento
olografo, cambiale o titoli di credito previsto dall’art. 491
c.p., come riformulato dal medesimo D.L.vo n. 7 del 2016”.
2. Secondo un primo orientamento, fatto proprio dalla
Quinta Sezione penale, in tema di falso in scrittura pri-
vata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della
nuova formulazione dell’art. 491 c.p., la condotta di fal-
sif‌icazione di un assegno bancario munito di clausola di
“non trasferibilità” non è più sottoposta a sanzione penale,
applicandosi l’art. 491 c.p. soltanto alle falsità commes-
se su titoli di credito “trasmissibili per girata”, tra i quali
non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili
(sez. V, n. 32972 del 4 aprile 2017, Valentini, Rv. 270677;
sez. V, n. 11999 del 17 gennaio 2017, Toma, Rv. 269710; sez.
V, n. 3422 del 22 novembre 2016 (dep. 2017), Merolla).
Tale soluzione è stata adottata alla luce della risalente
pronuncia delle sez. un., n. 4 del 20 febbraio 2007, Guarra-
cino, Rv. 11812, la quale ha affermato che la falsità com-
messa in assegno bancario munito della clausola di non
trasferibilità non è punibile a norma dell’art. 491 c.p., ma
dell’art. 485 c.p..
Secondo la citata sentenza la ragione della più rigoro-
sa tutela accordata dall’art. 491 c.p. a titoli di credito al
portatore o trasmissibili per girata, nella equiparazione
quoad poenam di tali titoli agli “atti pubblici”, non risie-
de nella loro natura giuridica né nella loro attitudine alla
circolazione illimitata, comuni a tutti i titoli di credito, ma
è determinata dal maggior pericolo di falsif‌icazione insito
nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o
trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione
dei titoli nominativi.
Ne deriva, secondo le Sezioni Unite Guarracino, che la
circolabilità propria dei titoli di credito presi in considera-
zione dalla norma citata deve esistere in concreto, come
requisito essenziale ai f‌ini dell’inquadramento dell’illecito
nell’art. 491 c.p. e che non si possa prescindere dalle clausole
che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti.
La clausola di non trasferibilità apponibile all’assegno
bancario o all’assegno circolare (artt. 43 e 86 R.D. 21 di-
cembre 1933, n. 1736) immobilizzando il titolo nelle mani
del prenditore, ne esclude la trasmissibilità per girata,
tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere
per l’incasso, che ha natura di mandato a riscuotere ed è
priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.

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