Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 settembre 2018, n. 40981 (ud. 22 febbraio 2018)

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giur
11/2018 Rivista penale
CONTRASTI
La lettera del comma 3-ter comporta una deroga al
principio generale stabilito dall’art. 63, comma 4, c.p., in
base al quale, se ricorrono più circostanze aggravanti ad
effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per
la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla:
sia quella del comma 3 che quella del comma 3-ter sono
aggravanti ad effetto speciale, ma, in conseguenza della
previsione contenuta nella seconda, si applicano entrambi
gli aumenti da esse previste (sulla tematica, in relazione
alla concorrenza tra le aggravanti di cui all’art. 416-bis,
commi 4 e 6 c.p., sez. un., n. 38518 del 27 novembre 2014,
dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674).
In caso di ricorrenza delle aggravanti di cui ai commi 3,
3-bis e 3-ter, fermo restando il divieto di bilanciamento, il
giudice, in forza del comma 3-ter, aumenterà da un terzo
alla metà la pena detentiva edittale prevista dal comma
3 e applicherà la multa di euro 25.000 per ogni persona;
sulla pena così ottenuta applicherà l’aumento di cui al
comma 3-bis e, inf‌ine, opererà le diminuzioni in forza delle
eventuali attenuanti.
Trova applicazione il principio generale dell’art. 63,
comma 3, c.p., in forza del quale l’aumento di pena per le
circostanze aggravanti ordinarie (come quella del comma
3-bis) viene operato per ultimo sulla pena determinata in
forza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale.
12. La soluzione adottata comporta l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
In effetti, la Corte territoriale ha applicato all’imputato la
pena prevista dall’art. 12, comma 1 T.U. imm. sul duplice er-
roneo presupposto della natura di reato autonomo della pre-
visione dell’art. 12, comma 3 stesso T.U. e della necessità, per
la sua applicazione, che l’ingresso nel territorio dello Stato da
parte dello straniero sia effettivamente avvenuto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 SETTEMBRE 2018, N. 40981
(UD. 22 FEBBRAIO 2018)
PRES. DI TOMASSI – EST. DE CRESCIENZO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. A.
Resistenza a pubblico uff‌iciale y In genere y Vio-
lenza o minaccia posta in essere in un unico conte-
sto nei confronti di una pluralità di pubblici uff‌i-
ciali o di esercenti un pubblico servizio y Concorso
formale di più reati di resistenza y Sussistenza.
. In tema di resistenza a pubblico uff‌iciale, integra un
concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma
primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo con-
testo fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a
più pubblici uff‌iciali o incaricati di un pubblico servi-
zio mentre compiono un atto del loro uff‌icio o servizio.
(c.p. art. 81; c.p. art. 337) (1)
(1) La questione che le SS.UU. sono state chiamate a risolvere, in
seguito al contrasto sorto sul punto all’interno della Sesta Sezione,
è se, in tema di resistenza a un pubblico uff‌iciale, ex art. 337 c.p., la
condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per op-
porsi a più pubblici uff‌iciali o incaricati di pubblico servizio, mentre
compiono un atto del loro uff‌icio o servizio, conf‌iguri un unico reato
ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato. Secondo
un primo orientamento, cui aderisce la pronuncia in epigrafe, la re-
sistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per
opporsi a più pubblici uff‌iciali non conf‌igura un unico reato di resi-
stenza ai sensi dell’art. 337 c.p., ma un concorso formale omogeneo
di reati e dunque tanti distinti reati quanti sono i pubblici uff‌iciali
operanti, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pub-
blico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica
funzione, si risolve in distinte offese al libero espletamento dell’atti-
vità funzionale di ciascun pubblico uff‌iciale. In tal senso si vedano
Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2017, n. 35227, in www.latribunaplus.
it, a cui si aggiungano Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2012, n. 26173,
in questa Rivista 2013, 1078; Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2011, n.
38182, ivi 2012, 1306 e Cass. pen. sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 35376,
ivi 2007, 414, che precisano come la fattispecie in esame non conf‌i-
gura un unico reato di resistenza ai sensi dell’art. 337 c.p., ma tanti
distinti reati - eventualmente uniti dal vincolo della continuazione
- quanti sono i pubblici uff‌iciali operanti, giacché la condotta crimi-
nosa si perfeziona con l’offesa al libero espletamento dell’attività di
ciascuno di essi. Seguono l’opposto orientamento Cass. pen., sez. VI,
20 novembre 2017, n. 52725; Cass. pen., sez. VI, 22 agosto 2017, n.
39341, e Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 4123, tutte in www.
latribunaplus.it, secondo cui la violenza o la minaccia nei confronti
di più pubblici uff‌iciali od incaricati di pubblico servizio, posta in
essere nel medesimo contesto fattuale per opporsi al compimento di
uno stesso atto di uff‌icio o di servizio, integra un unico reato e non il
concorso formale di una pluralità di reati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. R.A. è stato tratto a giudizio per rispondere del de-
litto di cui agli artt. 81, secondo comma, e 337 c.p., per
avere rivolto minacce di morte e usato violenza contro i
funzionari di P.S. ass. F. e isp. L. dicendo loro «ti ammazzo,
io sono di (omissis), quanto siete voi io vi ammazzo tutti»,
«Iasciatemi andare che vi ammazzo», strattonandoli e ten-
tando di prenderli a pugni per opporsi mentre i predetti
pubblici uff‌iciali intervenivano per impedirgli di aggredire
P.D.; in (omissis) il 4 settembre 2010.
Il Tribunale di (omissis), procedendo con il rito ab-
breviato, escluse le attenuanti generiche, riconosciuta la
continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. nonché la
diminuente per il rito, condannava l’imputato alla pena di
quattro mesi e venti giorni di reclusione con sentenza in
data 6 settembre 2010, che la difesa appellava chiedendo
il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusio-
ne dell’aumento della pena per la ritenuta “continuazione”
applicata in funzione della pluralità dei fatti commessi se-
condo una ricostruzione della vicenda (in tesi della dife-
sa) incompatibile con le risultanze processuali.
2. La Corte di appello di (omissis), con sentenza del
10 aprile 2014 confermava la decisione di primo grado e,
richiamando l’insegnamento di sez. VI, n. 26173 del 2012,
specif‌icava che la “continuazione” era da ricollegarsi non
tanto alla pluralità delle condotte delittuose, quanto al
fatto che l’illecito era stato consumato in danno di una
pluralità di pubblici uff‌iciali.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, trami-
te il difensore avv. P.T., denunciando:
3.1. con un primo motivo, inosservanza ed erronea ap-
plicazione della legge penale e vizio di motivazione, vuoi

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