Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 settembre 2018, n. 40982 (ud. 21 giugno 2018)

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Rivista penale 11/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 SETTEMBRE 2018, N. 40982
(UD. 21 GIUGNO 2018)
PRES. CARCANO – EST. ROCCHI – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. M.
Sicurezza pubblica y Stranieri y Reato previsto
dall’art. 12, comma 3, D.L.vo n. 286/1998 y Circo-
stanze aggravanti del delitto di cui all’art. 12,
comma 1, D.L.vo n. 286/1998 y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza.
. In tema di disciplina dell’immigrazione, le fattispecie
previste nell’art. 12, comma 3, D.L.vo n. 286 del 1998
conf‌igurano circostanze aggravanti del reato di peri-
colo di cui al comma 1 del medesimo articolo. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12) (1)
(1) Con questa importante sentenza le SS.UU. sono state chiama-
te a risolvere la questione se le fattispecie disciplinate dall’art. 12,
comma 3, D.L.vo n. 286/1998 costituiscano circostanze aggravanti del
delitto di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo
ovvero f‌igure autonome di reato e se, in quest’ultimo caso, tali f‌igu-
re integrino un reato di pericolo ovvero a consumazione anticipata,
che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare
l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della
disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale
dell’immigrato in detto territorio. Seguono l’orientamento traccia-
to dalla sentenza in commento Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2017, n.
14654, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2008,
n. 7157, in questa Rivista 2008, 1399 e Cass. pen., sez. I, 17 novembre
2004, n. 44644, in www.latribunaplus.it. Contra, ovvero nel senso di
ritenere la fattispecie criminosa disciplinata dall’art. 12, comma 3,
D.L.vo n. 286/1998 integrante un reato di pericolo o "a consumazione
anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti di-
retti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato
in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo
ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio, v. Cass. pen., sez.
I, 5 ottobre 2017, n. 45734 e Cass. pen., sez. I, 1 ottobre 2014, n. 40624,
entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di (omissis), in parziale rifor-
ma della sentenza del Tribunale di (omissis) che aveva
dichiarato R.M. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e
110 c.p. e 12, comma 3, lett. d), D.L.vo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la discipli-
na dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero) e, previa concessione delle attenuanti generiche e
con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condanna-
to alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro
100.000 di multa, derubricata la condotta contestata nel
reato di cui all’art. 12, comma 1, T.U. imm., rideterminava
la pena in anni uno di reclusione ed euro 20.000 di mul-
ta, concedendo all’imputato il benef‌icio della sospensione
condizionale della pena.
Secondo l’imputazione, M., in concorso con altri sog-
getti, aveva compiuto una pluralità di atti diretti a pro-
curare l’ingresso nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del predetto testo unico, di 131 cittadini
stranieri, ottenendo fraudolentemente il rilascio di nulla
osta al lavoro e visti di ingresso mediante presentazione di
domande false e deposito di documentazione f‌ittizia.
La Corte territoriale, dopo aver respinto i motivi di ap-
pello relativi alla responsabilità dell’imputato (che in que-
sta sede non è in discussione), aderiva all’interpretazione
secondo cui la fattispecie dell’art. 12, comma 3, T.U. imm.
richiede l’effettivo ingresso illegale degli stranieri nel ter-
ritorio dello Stato, cosicché, se esso non avviene, come nel
caso di specie, gli atti diretti a provocarlo sono puniti in
forza del primo comma del medesimo articolo.
2. Ricorreva per cassazione il Procuratore generale
presso la Corte d’appello di (omissis), deducendo erronea
applicazione dell’art. 12, commi 1 e 3, T.U. imm.
Il ricorrente contestava l’orientamento adottato dalla
Corte territoriale, che ritiene la fattispecie del terzo
comma una ipotesi autonoma di reato che presuppone
l’avvenuto ingresso dello straniero nel territorio dello Sta-
to: il ricorrente rimarcava che le condotte descritte nel
terzo comma sono le medesime del primo comma, ma ven-
gono punite con maggiore severità per le modalità che le
connotano, prescindendo dall’avvenuto ingresso.
Alcune delle ipotesi elencate dal terzo comma non
contemplano tale ingresso e anche quella di cui all’art. 12,
comma 3, lett. a) T.U. imm. si riferisce ai «fatti» descritti
nella prima parte del comma e, quindi, anche al compi-
mento di «atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio
dello Stato».
Il ricorrente concludeva per l’annullamento della sen-
tenza impugnata.
3. Il difensore di R.M ha depositato una memoria in cui,
dopo avere premesso che nessuno degli stranieri indica-
ti sui nulla osta aveva fatto ingresso nel territorio dello
Stato, ha ribadito che l’art. 12, comma 3, T.U. imm. non
prevede delle aggravanti del delitto di cui al primo comma
dello stesso articolo, ma descrive una fattispecie autono-
ma di reato che si perfeziona soltanto con l’ingresso degli
stranieri sul territorio dello Stato.
Tale interpretazione è sorretta dalla descrizione degli
elementi specializzanti, nei quali si evocano l’ingresso e il
trasporto degli stranieri, dal notevole incremento sanzio-
natorio rispetto alla fattispecie del primo comma e dalla

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