Corte di Cassazione Penale sez. VI, 18 maggio 2018, n. 22334 (ud. 10 maggio 2018)

Pagine33-35
822 823
giur giur
Rivista penale 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
internazionale, compete al Ministro, nell’ottica di leale
collaborazione, di compiere tempestivamente le proprie
valutazioni onde consentire all’autorità giudiziaria di as-
sumere le conseguenti decisioni sulla prosecuzione o sulla
conclusione del giudizio (si noti, incidentalmente, che l’e-
ventuale proscioglimento per mancanza della richiesta ex
art. 11 c.p., è sottoposto al regime di cui all’art. 345 c.p.p.).
5.3. È utile, inf‌ine, chiarire che compete unicamente
all’autorità giudiziaria verif‌icare e accertare che sussista
effettivamente un’ipotesi di bis in idem internazionale, fa-
cendo all’uopo ricorso ai consolidati canoni ermeneutici
(in primis: sentenza Corte costituzionale n. 200 del 2016).
La precisazione non è superf‌lua perchè potrebbero sor-
gere divergenze interpretative non solo rispetto all’organo
politico, ma soprattutto tra le parti del giudizio; in que-
sta eventualità è evidente che la valutazione dell’autorità
giudiziaria procedente potrà essere sottoposta al f‌inale
scrutinio di legittimità di questa Corte regolatrice.
5.4. Ciò premesso, può concludersi che compete all’au-
torità giudiziaria, eventualmente compulsata dalle parti,
valutare la sussistenza del bis in idem internazionale e
investire il Ministro della giustizia della valutazione di
opportunità di procedere al rinnovamento del giudizio,
ancorché esso sia già in corso nello Stato in forza di una
precedente richiesta di procedimento ex art. 8 c.p., non
potendosi procedere, in assenza di una specif‌ica determi-
nazione in tal senso, alla declaratoria di improcedibilità
o non punibilità per difetto della richiesta ex art. 11 c.p.
D’altra parte, l’obbligo del Ministro della giustizia di
compiere la valutazione politica di cui all’art. 11 c.p. non
può farsi decorrere dalla semplice conoscenza della esi-
stenza di una sentenza straniera.
Non spetta, infatti, all’organo politico stabilire se il giu-
dicato straniero riguardi lo stesso fatto-reato in relazione
al quale è in corso il processo nello Stato.
Il Ministro della giustizia, pertanto, sarà chiamato a
compiere la valutazione propria, solo quando venga for-
malmente investito da parte dell’autorità giudiziaria che,
dovendo procedere (indagini preliminari) o avendo in cor-
so un processo a carico del condannato all’estero, accerti
l’identità del fatto-reato.
È evidente, inoltre, che l’autorità giudiziaria, dopo ave-
re provveduto a informare il Ministro della giustizia della
sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 11 c.p., non potrà
assumere alcuna determinazione sul successivo sviluppo
del procedimento perchè altrimenti porrebbe nel nulla la
valutazione ministeriale.
Si vuole, con ciò, rimarcare che la doverosa informa-
tiva al Ministro della giustizia circa la ricorrenza del bis
in idem impedisce all’autorità giudiziaria di procedere
all’immediata declaratoria di improcedibilità del reato ex
art. 129 c.p.p., perchè altrimenti la determinazione mini-
steriale ne risulterebbe pregiudicata.
D’altra parte, l’autorità giudiziaria procedente, infor-
mato il Ministro, potrà assumere le prove a mente dell’art.
346 c.p.p., sussistendone i presupposti.
6. Resta da stabilire se il Ministro della giustizia, inve-
stito dall’autorità giudiziaria della sussistenza dell’ipotesi
di cui all’art. 11 c.p., abbia un termine per pronunciarsi.
6.1. Come si è detto, la giurisprudenza di legittimità
esclude l’applicabilità del termine previsto dall’art. 128
c.p.
In effetti, tale termine si riferisce alla «punibilità di
un reato» e richiama puntualmente le formule utilizzate
negli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., mentre la richiesta ex art. 11
c.p. concerne la procedibilità dell’accusa e del giudizio,
tant’è che espressamente stabilisce che il reo «è giudica-
to nuovamente nello Stato», facendo univoco riferimento
alla richiesta quale rimozione di un ostacolo processuale
allo sviluppo dell’azione.
D’altra parte, l’art. 128 c.p. si riferisce espressamente
alla «notizia del fatto che costituisce reato», mentre la
richiesta di rinnovamento del giudizio ex art. 11 c.p. pre-
suppone non solo la conoscenza del reato, la cui punibilità
dipende a sua volta dalla ricorrenza delle ipotesi di cui
agli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., ma soprattutto la consapevolezza
dell’esistenza di una ipotesi di bis in idem.
6.2. Alla luce di tali considerazioni deve concludersi
che non è previsto un termine perchè il Ministro della
giustizia avanzi la richiesta di rinnovamento del giudizio
ex art. 11 c.p., sicché deve, in proposito, farsi ricorso agli
ordinari meccanismi processuali che riguardano le condi-
zioni di procedibilità.
Quando l’esistenza del bis in idem internazionale sia
stata accertata dall’autorità procedente nel corso delle in-
dagini preliminari, non potrà procedersi oltre con l’azione
penale f‌inché il Ministro della giustizia, informato di ciò,
non proponga la prevista richiesta di rinnovamento del
giudizio.
Quando, invece, l’esistenza del bis in idem internazio-
nale sia stata accertata dall’autorità procedente nel corso
del giudizio, non potrà pronunciarsi la sentenza f‌inché il
Ministro della giustizia, informato di ciò, non proponga la
prevista richiesta di rinnovamento del giudizio.
In entrambi i casi sopra indicati, qualora la richiesta
ministeriale non intervenga entro un termine ragionevole,
dovrà procedersi alla def‌inizione del procedimento per im-
procedibilità, secondo le disposizioni applicabili in ragio-
ne della fase (decreto di archiviazione, sentenza ex artt.
129, 425, 529 c.p.p.).
7. In considerazione delle conclusioni sopra esposte,
il secondo e il terzo motivo di ricorso dell’imputato sono
infondati, poiché denunciano che la richiesta ministeriale
di rinnovamento del giudizio sia pervenuta tardivamente,
mentre essa è intervenuta tempestivamente non appena
il Pubblico ministero procedente, che ha rilevato il bis in
idem, ha informato il Ministro della giustizia che, anco-
ra prima della celebrazione dell’udienza preliminare, ha
formulato la richiesta di procedimento, così rimuovendo
l’ostacolo processuale alla celebrazione del giudizio e alla
pronuncia della sentenza.
7.1. Sono, perciò, inconferenti gli argomenti difensivi
incentrati sull’applicazione dei principi relativi all’esten-
sione dell’estradizione (sez. I, n. 24893 del 27 maggio
2009, Adinolf‌i e altri, Rv. 243803; sez. I, n. 33741 del 7 luglio
2005, Argenti ed altri Rv. 232110) e quelli concernenti la
richiesta ministeriale di cui agli artt. 8, 9 e 10 c.p. (sez. II,
n. 47918 del 7 dicembre 2011, Medici e altri, Rv. 252058).
8. Anche il ricorso del Procuratore generale della Re-
pubblica presso la Corte d’appello di Brescia è infondato.
È, in effetti, destituita di fondamento la denuncia
concernente l’errata determinazione della pena per ille-
gittima esclusione della circostanza aggravante ad effetto
speciale della premeditazione.
Detta circostanza aggravante, contrariamente a quanto
asserito dal Pubblico ministero, non risulta contesta né in
fatto né per mezzo dell’indicazione della norma (art. 577,
primo comma, n. 3, c.p.), tant’è vero che la Pubblica accu-
sa, che non ha proceduto alla modif‌ica dell’imputazione,
non ne ha chiesto il riconoscimento neppure in sede di di-
scussione del giudizio abbreviato e tanto meno in appello.
8.1. È, inf‌ine, meramente assertiva la denuncia che
la contestazione dell’aggravante risulti dal contenuto
dell’imputazione, perchè, a tacer del fatto che non è dato
rinvenirsi nessun riferimento alla premeditazione e nep-
pure a una certa preordinazione (sulla distinzione si veda:
sez. l, n. 5147 del 14 luglio 2015, Scanni, Rv. 266205), non
risulta contestata neppure l’aggravante del nesso teleo-
logico tra la rapina e l’omicidio, sicché risulta implicita-
mente smentita l’esistenza di una specif‌ica progettualità
dell’azione omicidiaria (elemento, peraltro, di per sé in-
suff‌iciente a ravvisare la premeditazione, ma certamente
suggestivo di una certa preordinazione; si veda sez. l, n.
3833 del 7 marzo 1994, Bonaccorsi, Rv. 196991).
9. AI rigetto del ricorso dell’imputato consegue, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del medesimo al pagamen-
to delle spese del procedimento.
9.1. L’imputato deve essere condannato, altresì, alla ri-
fusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute
nel presente giudizio dalle parti civili P.Es., P.El., Z.A., P.C. e
G.C., che si liquidano come indicato nel dispositivo in con-
siderazione dello sforzo defensionale profuso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 18 MAGGIO 2018, N. 22334
(UD. 10 MAGGIO 2018)
PRES. PAOLONI – EST. BASSI – P.M. TAMPIERI (CONF.) – RIC. O.M.
Rapporti giurisdizionali con autorità stra-
niere in materia penale y Riconoscimento delle
sentenze penali straniere y Riconoscimento infra-
comunitario di decisioni applicative di sanzioni
pecuniarie nei confronti di persone giuridiche y
Sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della
strada y Condizioni y Disciplina di cui al D.L.vo 15
febbraio 2016, n. 37 y Applicabilità y Presupposti e
limiti di cui al D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 y Rile-
vanza y Esclusione.
. Il riconoscimento infracomunitario delle decisioni ap-
plicative di sanzioni pecuniarie, nella specie per viola-
zione del Codice della strada, nei confronti di persone
giuridiche è subordinato alle sole condizioni previste
dal D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 37 e prescinde dai pre-
supposti e dai limiti di cui al D.L.vo 8 giugno 2001, n.
231 in tema di responsabilità da reato degli enti. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 142; d.l.vo 15 febbraio 2016, n.
37, art. 9; d.l.vo 15 febbraio 2016, n. 37, art. 10; d.l.vo 15
febbraio 2016, n. 37, art. 11; d.l.vo 15 febbraio 2016, n.
37, art. 12; d.l.vo 15 febbraio 2016, n. 37, art. 13; d.l.vo
8 giugno 2001, n. 231) (1)
(1) Questione interessante di cui non risultano editi precedenti in
termini. Il D.L.vo n. 37/2016 ha dato attuazione alla decisione quadro
2005/214/GAI, con la quale gli Stati membri dell’Unione europea han-
no f‌issato – disciplinandone l’operatività – il principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie,
quale ulteriore strumento di cooperazione giudiziaria, sia in materia
civile che in materia penale, “al f‌ine di facilitare l’esecuzione di dette
sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state
comminate”. Nella sentenza in epigrafe, si è posto il tema della con-
creta attuazione di tale disciplina in relazione a sanzione pecuniaria
per violazione al Codice della strada olandese comminata al legale
rappresentante di una società italiana, in quanto responsabile della
circolazione dei veicoli locati dalla propria società.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di
Milano ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 11, D.L.vo 15 feb-
braio 2016, n. 37, la decisione emessa dal Parket Centrale
Verwerking, O.M. di Utrecht (NL) del 28 dicembre 2016, con
la quale è stata irrogata nei confronti di O.M., quale legale
rappresentante della (omissis) s.r.l., la sanzione pecuniaria
di 112,00 Euro per una violazione al codice della strada.
1.1. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato
che: 1) in relazione alle violazioni al codice della strada,
nella specie per superamento dei limiti di velocità, non
vale il principio della doppia incriminazione; 2) non ri-
corre alcuna delle cause ostative al riconoscimento della
sentenza previste dal citato D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 37;
3) l’indagato è stato informato della possibilità di opporsi
al pagamento della sanzione irrogata con avviso tradotto
in inglese, lingua nota al medesimo; 4) il rappresentante
legale della (omissis) s.r.l. è responsabile in sede civile ed
amministrativa della circolazione dei veicoli locati; 5) gli
accordi di detta società con la società di noleggio auto -
(omissis) non hanno rilevanza nei rapporti con le Autorità
nazionali dei Paesi nei quali avviene la circolazione del
veicolo locato.
2. Nel ricorso presentato da O.M., quale legale rappre-
sentante e Presidente del C.d.A. della (omissis) s.r.l., con
due atti separati dei suoi difensori di f‌iducia, si chiede
l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito
sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge in relazione al D.L.vo 15 febbra-
io 2016, n. 37, art. 2, artt. 1, lett. a) e art. 9, comma 3, deci-
sione quadro 2005/214/GAI, per avere la Corte disposto il
riconoscimento della sentenza emessa dall’A.G. olandese,
anziché nei confronti della (omissis) s.r.l., nei confronti
della persona f‌isica O.M., soggetto diverso da quello sotto-
posto a procedimento nel Paese richiedente.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT