Corte di Cassazione Penale sez. I, 1 GIUGNO 2018, n. 24795 (ud. 9 maggio 2018)

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giur giur
Rivista penale 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Rivista penale
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previsto dal citato, dovendosi per tale identif‌icare esclusi-
vamente gli effetti di carattere sanzionatorio diversi dalle
pene principali ed accessorie che hanno un diretto rif‌lesso
di natura penale (in questo senso, cfr. sez. I, n. 44858 del
5 novembre 2008, Mazzelli, Rv. 241976; Cass. sez. I, n. 4507
del 20 giugno 2000, Guerra, Rv. 216743).
Tale conclusione si impone anche alla luce del con-
tenuto precettivo dell’art. 3 del D.L.vo n. 73 del 2016, di
attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa
alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati
membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo pro-
cedimento penale.
Per quanto qui interessa, il citato art. 3 del decreto
prevede che le condanne pronunciate, per fatti diversi
da quelli per cui l’autorità giudiziaria italiana procede,
da autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione
europea, formanti oggetto di scambi di dati estratti dai
casellari giudiziali siano, nella fase dell’esecuzione della
pena inf‌litta in Italia, valutate, anche in assenza di ri-
conoscimento da parte del giudice italiano, “per ogni
determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un
altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiara-
re l’abitualità o la professionalità del reato o la tendenza
a delinquere”.
La norma dunque esclude, per le sentenze in questione
la necessità del previo giudizio di riconoscimento (ai sensi
dell’art. 730 c.p.p.), allorché si tratti di far assumere rile-
vanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inf‌litta
da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni
contenute nella sentenza estera ai soli f‌ini indicati dalla
stessa norma, coincidenti con quelli indicati dall’art. 12,
primo comma, n. 1), c.p.
Il riferimento alla “determinazione della pena” si rife-
risce, all’evidenza, alle valutazioni sulla sanzione penale
da inf‌liggere nel giudizio di cognizione ovvero per le va-
lutazioni sul punto da compiere nel corso delle indagini
preliminari.
Il comma 3 dello stesso art. 3 precisa che la valutazione
delle condanne pronunciate da autorità giudiziarie di uno
degli Stati membri dell’Unione europea formanti oggetto
di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali “non ha
effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determina-
zioni relative al procedimento di revisione”.
Nel caso di cui si discute, relativo a sentenza, pronun-
ciata in Francia, di condanna a pena detentiva interamen-
te espiata in tale Stato, oggetto di riconoscimento ai f‌ini
di cui all’art. 12, primo comma, n. 1), c.p. (ora, possibile
oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 3 del citato decre-
to), deve escludersi che la pena inf‌litta in Francia possa
essere inserita nel provvedimento di cumulo dal momento
che tale effetto consegue solo dall’eseguibilità in Italia
della sentenza di condanna emessa all’estero.
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione
della disciplina rilevante nel caso di specie; con conse-
guente infondatezza del ricorso.
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorren-
te al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 1 GIUGNO 2018, N. 24795
(UD. 9 MAGGIO 2018)
PRES. BONITO – EST. APRILE – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. P.H.
Fonti del diritto y Legge penale y Territorialità
y Reati commessi all’estero y Delitto politico y Ri-
chiesta di procedimento al Ministro della giustizia
y Termine y Decorrenza.
Fonti del diritto y Legge penale y Territorialità y
Reati commessi all’estero y Rinnovamento del giu-
dizio ex art. 11, comma secondo, c.p. y Presupposti
y Formazione di un giudicato estero sullo stesso
fatto y Sussistenza y Conseguenze y Richiesta di rin-
novamento del giudizio y Termine di tre mesi di cui
all’art. 128, comma primo, c.p. y Rilevanza y Esclu-
sione.
Fonti del diritto y Legge penale y Territorialità y
Reati commessi all’estero y Casi previsti dagli artt.
7, 8, 9, 10 c.p. y Procedimento penale su richiesta
del Ministro della giustizia y Sentenza irrevocabile
all’estero per lo stesso fatto y Procedura di ricono-
scimento di detta sentenza o richiesta di rinnova-
zione del giudizio ex art. 11, comma secondo, c.p. y
Valutazione del Ministro della giustizia y Spettanza.
Fonti del diritto y Legge penale y Territorialità y
Reati commessi all’estero y Casi previsti dagli artt.
7, 8, 9, 10 c.p. y Procedimento penale su richiesta
del Ministro della giustizia y Sentenza irrevocabile
all’estero per lo stesso fatto y Valutazione del Mini-
stro se riconoscere la sentenza estera o rinnovare
il giudizio y Procedibilità y Condizioni y Termini.
. In tema di delitto politico, poiché il riconoscimento di
tale connotazione spetta soltanto all’autorità giudizia-
ria, mentre spetta al Ministro della giustizia, quando
trattisi di delitto commesso all’estero, la valutazione
circa l’opportunità o meno di avanzare la richiesta di
procedimento, come previsto dall’art. 8, comma pri-
mo, c.p., deve ritenersi che il termine di tre mesi dalla
notizia del fatto, entro il quale, ai sensi dell’art. 128,
comma primo, c.p., detta richiesta dev’essere avanzata,
non decorra se non quando l’autorità giudiziaria abbia
reso nota la propria decisione circa la ritenuta sussi-
stenza della connotazione in questione. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 8; c.p., art. 128) (1)
. La richiesta di rinnovamento del giudizio, quale pre-
vista dall’art. 11, comma secondo, c.p., presuppone, a
differenza della richiesta di procedimento prevista, per
i casi in essi rispettivamente indicati, dagli artt. 7, 8,
9, e 10 c.p., l’avvenuta formazione, relativamente allo
stesso fatto, di un giudicato estero, per cui essa può
essere avanzata indipendentemente dall’altra e senza
l’osservanza del termine di tre mesi di cui all’art. 128,
comma primo, c.p. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 7; c.p., art.
8; c.p., art. 9; c.p., art. 10; c.p., art. 11; c.p., art. 128) (2)
. Qualora, iniziatosi procedimento penale a seguito di
richiesta avanzata dal Ministro in taluno dei casi previ-
sti dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., l’autorità procedente abbia
notizia che per lo stesso fatto è intervenuta sentenza
irrevocabile all’estero, essa deve ritenersi tenuta ad
informarne il Ministro della giustizia onde far sì che
quest’ultimo sia posto in grado di scegliere se promuo-
vere la procedura di riconoscimento di detta sentenza
ovvero avanzare richiesta di rinnovazione del giudizio
ai sensi dell’art. 11, comma secondo, c.p. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 7; c.p., art. 8; c.p., art. 9; c.p., art. 10;
c.p., art. 11) (3)
. L’autorità giudiziaria che, essendo venuta a conoscen-
za di un giudicato estero relativo allo stesso fatto per
il quale essa sta procedendo a seguito di richiesta del
Ministro della giustizia, abbia di ciò informato quest’ul-
timo, onde consentirgli di scegliere se promuovere il
riconoscimento della sentenza estera ovvero avanzare
richiesta di rinnovazione del giudizio, ai sensi dell’art.
11, comma secondo, c.p., dovrà , nell’attesa della relati-
va decisione, regolarsi secondo gli ordinari meccanismi
processuali che riguardano le condizioni di procedibili-
tà e, quindi, astenersi dal procedere oltre con l’azione
penale, ove il procedimento sia ancora nella fase delle
indagini preliminari (salva comunque l’applicabilità
dell’art. 346 c.p.p.), ovvero astenersi dal pronunciare
sentenza, ove esso sia invece già in fase di giudizio, fer-
mo restando però che, in entrambi i casi, ove l’attesa
si protragga oltre un termine ragionevole, dovrà addive-
nirsi a pronuncia di improcedibilità, mediante adozione
del provvedimento applicabile in ragione della fase in
cui il procedimento si trova. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
11; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 425; c.p.p., art. 529) (4)
(1) Sulla conf‌igurabilità del crimine di guerra nell’omicidio pluri-
mo eseguito nei confronti di militari appartenenti ad una missione
di monitoraggio internazionale, si veda Cass. pen., sez. I, 29 ottobre
2015, n. 43696, in www.latribunaplus.it. Per quanto concerne la no-
zione di delitto politico si vedano Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2004, n.
23181, in questa Rivista 2004, 829 e Cass. pen., sez. I, 23 luglio 2003,
n. 31123, ivi 2004, 914.
(2) Analogamente, per quanto riguarda la rinnovazione del giudi-
zio in Italia, ai sensi dell’art. 11 c.p., che è possibile anche quando
vi sia stato riconoscimento, ai sensi dell’art. 12 stesso codice, della
sentenza di condanna pronunciata all’estero per lo stesso fatto, si
veda Cass. pen., sez. I, 17 marzo 2004, n. 12953, in questa Rivista
2004, 619. In genere, nel senso che non è ostativa alla celebrazio-
ne del giudizio, in base all’art. 54 della Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen, la precedente condanna riportata per lo
stesso fatto in uno Stato aderente alla suddetta Convenzione, quando
la relativa pena non sia stata eseguita, né sia in corso di esecuzione,
anche se sia ancora eseguibile, v. Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 2006,
n. 32609, ivi 2007, 674 e Cass. pen., sez. I, 23 giugno 2004, n. 28299,
ivi 2004, 761.
(3) Sul punto si rinvia a quanto affermato, pur con riguardo ai rap-
porti tra la richiesta ex art. 9 c.p. e quella ex art. 11 c.p., dalla risa-
lente Cass. pen., sez. II, 9 dicembre 1966, n. 859, RV 102979, in CED
Cass. pen. e la cui massima è riportata in motivazione.
(4) Non risultano editi precedenti in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’assise
d’appello di Brescia confermava l’affermazione di respon-
sabilità pronunciata nei confronti di P.H. (detto Pa.) all’e-
sito del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preli-
minare del Tribunale di Brescia con sentenza del 2 marzo
2017, in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata (artt.
110, 112, primo comma, n. 2, 628, primo e secondo comma,
n. 1 e n. 2, c.p. - Capo A) e di triplice omicidio commesso
ai danni di S.L., G.P. e F.M. (artt. 110, 81 cpv., 112, comma
primo, n. 2, 575, c.p. - Capo A), escludendo la circostanza
aggravante di cui all’articolo 112, primo comma, n. 1, c.p.,
rideterminando la pena in anni 20 di reclusione.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di
merito è stata affermata la responsabilità dell’imputato,
maggiore dell’esercito bosniaco e comandante del repar-
to che operava nella zona di (omissis) durante il conf‌litto
derivante dalla dissoluzione della Jugoslavia, per avere
cagionato in data 29 maggio 1993 la morte dei tre cittadini
italiani S.L., G.P. e F.M., volontari della Caritas e del «Coor-
dinamento bresciano per l’iniziativa nella ex Jugoslavia»,
che si erano ivi recati con mezzi carichi di aiuti per fornire
sostegno umanitario alle popolazioni coinvolte, venendo
depredati del carico e, tre di essi, della vita, mentre gli
altri due volontari C.P. e A.Z. riuscivano a fuggire alla vera
e propria esecuzione compiuta, in una zona disabitata e
boschiva, mediante l’esplosione di numerosi colpi di mi-
tragliatore ed altre armi automatiche utilizzate dai milita-
ri sotto il comando dell’imputato P.H., nell’ambito della cd.
«guerra dei convogli».
1.2. P.H. è stato già giudicato dall’autorità giudiziaria
bosniaca e condannato alla pena ritenuta di giustizia, su-
bendo un periodo di detenzione.
Dopo la liberazione, P.H. si rifugiava in Germania dove
veniva raggiunto dal mandato di arresto europeo emesso
dall’autorità giudiziaria bresciana per i fatti sopra descrit-
ti, venendo poi consegnato alle autorità giudiziarie italia-
ne per la celebrazione del processo a suo carico, avendo il
Ministro della giustizia italiano avanzato, dapprima, la ri-
chiesta di punizione ai sensi dell’art. 8 c.p. e, poi, la richie-
sta di rinnovamento del giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p..
Il giudice dell’udienza preliminare, all’esito del giu-
dizio di primo grado celebratosi nelle forme del giudizio
abbreviato, nel pronunciare la condanna per i fatti sopra
richiamati proscioglieva l’imputato per prescrizione dalle
concorrenti accuse di sequestro di persona pluriaggravato
e di tentato omicidio in danno di C.P. e A.Z.
2. Ricorrono il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Brescia e l’imputato P.H.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Brescia denuncia che la sentenza è nulla
per violazione di legge, in relazione alla erronea determi-
nazione della pena per il delitto di omicidio plurimo, non
avendo la Corte d’assise d’appello tenuto conto dell’aggra-
vante della premeditazione, di cui all’articolo 577, primo
comma, n. 3, c.p., che era stata contestata in fatto e im-
plicitamente riconosciuta già nel giudizio di primo grado.

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