Corte di Cassazione Penale sez. II, 7 giugno 2018, n. 25912 (ud. 2 marzo 2018)

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giur giur
Rivista penale 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
estraneo nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per
agevolazione, o anche morale) solo ove la condotta “tipica”
ovvero la azione violenta o minatoria sia posta in essere
dal titolare del preteso diritto mentre qualora la condotta
sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del cre-
ditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell’art.
629 c.p. (Cass. sez. II, n. 46288 del 28 giugno 2016 - dep.
3 novembre 2016, Musa e altro, Rv. 268360). Si tratta di
giurisprudenza che rassicura sulla qualif‌icazione del fatto
come estorsione ogni volta che il titolare del diritto dia ad
un terzo il mandato alla riscossione del credito: l’inqua-
dramento dell’esercizio arbitrario come un reato proprio
“esclusivo” esclude la delega della condotta di ragion fat-
tasi e, di fatto, in relazione all’art. 393 c.p. inibisce l’ope-
ratività della norma generale sul concorso di persone nel
reato. La Cassazione ha infatti chiarito che nei reati propri
cosiddetti “esclusivi” occorre che il soggetto qualif‌icato (o
intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore
del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essen-
do questa l’indispensabile condizione per la sussistenza
del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune
ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige, dun-
que, la personale realizzazione della fattispecie tipica ad
opera dell’intraneo, e tale condizione va ricavata dalla de-
scrizione letterale della condotta materiale o dalla natu-
ra del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri
elementi signif‌icativi - ad esempio, particolari rapporti tra
autore e soggetto passivo. Diversamente nei reati “propri”
comuni, ovvero non “esclusivi” non è indispensabile che
proprio l’intraneo sia l’esecutore dell’azione tipica, che
può materialmente essere realizzata da altro concorrente,
purché quello qualif‌icato dia, secondo le regole generali,
il suo contributo eff‌iciente, in qualsiasi forma, compresa,
quindi, quella omissiva della volontaria e concertata asten-
sione dall’obbligo di impedire l’evento (Cass. sez. I, n. 4820
del 5 febbraio 1991 - dep. 30 aprile 1991, P.M. e Aceto ed
altri, Rv. 187201). Senza rinnegare tale ultimo approdo si
rileva che ogni volta che il mandato alla riscossione del
credito è conferito a soggetti dotati di particolare capacità
persuasiva in quanto appartenenti a consorzi criminali con
riconosciuta capacità criminale è ragionevole che l’azione
violenta produca l’effetto costrittivo della libertà personale
che, si è visto, è già da solo suff‌iciente a risolvere la vexata
quaestio della diagnosi differenziale tra reati limitrof‌i. A
ciò si aggiunga che di regola il terzo esattore è mosso da un
interesse proprio non coincidente con quello del mandan-
te, consistente nell’accrescimento della propria capacità
criminale (fonte dell’assegnazione di ulteriori incarichi e
generatore di prof‌itti): il che consente, anche da questa
ulteriore prospettiva di escludere il concorso nel reato
proprio in quanto il prof‌ilo soggettivo dell’esecutore in tale
caso non è sovrapponibile con quello dell’autore del reato
di ragion fattasi, essendo preminente l’interesse personale
all’accrescimento del proprio prestigio criminale rispetto
alla soddisfazione del credito altrui (in tal senso Cass. sez.
II, n. 11453 del 17 febbraio 2016 - dep. 18 marzo 2016, Guar-
nieri, Rv. 267123; sez. II, n. 41433 del 27 aprile 2016 - dep. 4
ottobre 2016, Bifulco e altri, Rv. 268630).
3.1.7. Per completezza tenuto conto delle osservazioni
dei ricorrenti il collegio rileva che la direzione dell’azio-
ne violenta nei confronti di persone estranee al rapporto
contrattuale dal quale scaturisce il preteso diritto è un si-
gnif‌icativo indicatore della valenza costrittiva dell’azione,
tenuto conto che in tal caso l’azione non viene diretta nei
confronti di chi è nelle condizioni di esaudire la pretesa,
e mira a generare un clima di intimidazione f‌inalizzato a
coartare la vittima, la cui mediazione forzata, resta neces-
saria per esaudire la pretesa (in tal senso ancora Cass.
sez. II, n. 11453 del 17 febbraio 2016 - dep. 18 marzo 2016,
Guarnieri, Rv. 267123; sez. II, n. 5092 del 20 dicembre 2017
- dep. 2 febbraio 2018, Gatto e altri, Rv. 272017).
3.1.8. Si ribadisce pertanto che l’elemento di fatto indi-
spensabile per la conf‌igurazione del reato previsto dall’art.
393 c.p. è l’esistenza di un credito che può essere fatto vale-
re innanzi all’autorità giudiziaria: tale condizione consente
l’inquadramento del reato in quelli propri “esclusivi”, con le
conseguenti limitazioni in ordine all’operatività dell’art. 110
c.p., dato che il concorso è riconoscibile solo se l’azione del
concorrente è contestuale ed omogenea rispetto a quella
tipica posta in essere indefettibilmente dal titolare del di-
ritto. Pertanto nel caso in cui vi sia mandato all’esazione del
credito con conseguente riconoscimento di un interesse del
terzo coinvolto, distinto da quello del titolare, e si registri
una discontinuità temporale tra l’azione “tipica” posta in es-
sere dal titolare del diritto e l’azione del terzo, il fatto dovrà
essere inquadrato nella fattispecie estorsiva, l’unica compa-
tibile con l’azione del terzo non titolare del diritto. Inf‌ine:
la direzione dell’azione violenta nei confronti di persone
diverse dal debitore è indicativa della idoneità costrittiva
della condotta in quanto rivela la volontà di ridurre la volon-
tà del debitore trasformandolo in un esecutore non reattivo
delle pretese dell’autore, titolare del diritto attraverso la
creazione di un diffuso clima di intimidazione che coinvolge
anche persone estranee al sinallagma contrattuale.
3.1.9. Il collegio ribadisce comunque che lo scrutinio in
concreto del fatto ed il conseguente inquadramento nell’u-
na piuttosto che nell’altra fattispecie presuppongono una
accurata valutazione di merito, che deve essere riversata
in una motivazione che dia conto attraverso l’analisi delle
emergenze processuali dell’esistenza dell’effetto costritti-
vo, delle modalità di coinvolgimento dei terzi e di tutti gli
altri elementi idonei a guidare l’interprete nella effettua-
zione della diagnosi differenziale anche tenuto conto del
fatto che la Corte di Cassazione può procedere alla riqua-
lif‌icazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso
sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito
(Cass. sez. II, n. 7462 del 30 gennaio 2018 - dep. 15 febbra-
io 2018, Lunardi e altro, Rv. 272091).
3.1.10. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee er-
meneutiche, il collegio di merito rilevava che l’intervento
di terzi estranei al rapporto contrattuale, che non avevano
contestualmente al titolare del diritto ed erano portato-
ri di un interesse proprio, fosse ostativo al più favorevole
inquadramento della condotta nel reato di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni (pag. 2 dell’ordinanza impu-
gnata). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 GIUGNO 2018, N. 25912
(UD. 2 MARZO 2018)
PRES. DAVIGO – EST. BELTRANI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. O.
Reato y Circostanze del reato y Aggravanti y Abuso
di relazioni di prestazione d’opera y Ex art. 61 c.p.
y Sussistenza y Individuazione y Fattispecie in tema
di appropriazione indebita realizzata dalla condot-
ta dell’imputato che si era appropriato di somme di
denaro derivanti da puntate effettuate da clienti
nell’ambito di contratto di ricevitoria per la raccol-
ta di scommesse sportive.
. L’abuso di relazioni di prestazioni d’opera, previsto
come circostanza aggravante dall’art. 61 n. 11 c.p., è
conf‌igurabile in presenza di rapporti giuridici, anche
soltanto fondati sulla f‌iducia, che a qualunque titolo
comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera
facoltà - di "facere". (Fattispecie in tema di appropria-
zione indebita, nella quale è stata ritenuta la conf‌igu-
rabilità dell’aggravante in questione nella condotta
dell’imputato, che si era appropriato di somme di dena-
ro derivanti da puntate effettuate da clienti nell’ambito
di contratto di ricevitoria per la raccolta di scommesse
sportive). (c.p., art. 61; c.p., art. 646) (1)
(1) In senso conforme si vedano: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2018,
n. 634, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2015,
n. 6350, ibidem e Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2013, n. 14651, in que-
sta Rivista 2014, 325.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello
di Roma ha confermato la sentenza con la quale, in data
19 dicembre 2014, il Tribunale della stessa città aveva
dichiarato O.M., in atti generalizzato, colpevole di appro-
priazione indebita della quota scommesse che, in quanto
titolare di una ricevitoria, avrebbe dovuto corrispondere
alla licenziataria S., condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia, con le statuizioni accessorie.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto
ricorso per cassazione, lamentando l’improcedibilità del
reato per violazione dell’art. 124 c.p. ed illogicità della mo-
tivazione (per asserita intempestività della querela).
All’odierna udienza pubblica, è stata verif‌icata la rego-
larità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno
concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in came-
ra di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pub-
blicato mediante lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un moti-
vo manifestamente infondato.
1. Questa Corte (sez. III, sentenza n. 5469 del 5 dicem-
bre 2013, dep. 2014, Rv. 258920) è ferma nel ritenere che,
ai f‌ini della chiarezza e precisione della contestazione
dell’accusa, si deve avere riguardo alla specif‌icazione del
fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate:
ne consegue che, nel caso in cui il fatto contestato sia pre-
cisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli
articoli di legge violati è irrilevante e non determina nulli-
tà, salvo che non si traduca in una compressione dell’eser-
cizio del diritto di difesa.
In applicazione del principio, è stata esclusa la gene-
ricità della contestazione in relazione al reato di omessa
manutenzione delle attrezzature di lavoro, sul rilievo che
la condotta era stata correttamente descritta in fatto, an-
che a prescindere dall’esaustività dei relativi riferimenti
alle norme incriminatrici che si assumeva essere state
violate.
1.1. Ciò premesso, la Corte d’appello ha posto a fon-
damento della contestata statuizione l’incensurabile ed
assorbente rilievo che il capo d’imputazione dava con
chiarezza conto dell’esistenza inter partes di un contratto
di ricevitoria, riconducibile alla categoria dei contratti di
prestazione d’opera: risultava, quindi, superf‌lua ogni di-
scussione in ordine alla tempestività o meno della querela
(che era, peraltro, tempestiva: cfr. rilievi a f. 1 della sen-
tenza impugnata), poiché il reato è procedibile d’uff‌icio,
in quanto aggravato ex art. 61, comma 1, n. 11, c.p..
1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa
Corte (sez. II, sentenze n. 14651 del 10 gennaio 2013, Rv.
255792 e n. 6350 del 14 novembre 2014, dep. 2015, Rv.
262563), l’abuso di relazioni di prestazioni d’opera, che
integra la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma
1, n. 11, c.p. è conf‌igurabile in presenza, tra le parti, di
rapporti giuridici:
– fondati sulla reciproca f‌iducia, quando questa agevoli
la commissione del reato, anche in difetto di un vincolo di
subordinazione o di dipendenza...
-... e che comportino, a qualunque titolo, un vero e pro-
prio obbligo (e non una mera facoltà) di facere.
1.3. Trattasi di caratteristiche che senz’altro connotano
i rapporti intercorrenti tra la società di scommesse spor-
tive S. e l’imputato, che con la predetta aveva stipulato un
contratto - all’evidenza f‌iduciario - di ricevitoria, in forza
del quale era stato autorizzato a gestire per conto della
predetta società un’agenzia per la raccolta di scommesse
sportive, assumendo gli obblighi di trasmettere alla dante
causa le puntate versate dai clienti, di ricevere e tratte-
nere a titolo di deposito la totalità delle vincite e di tra-
smettere senza indugio il saldo dovuto secondo il conteg-
gio settimanalmente ricevuto (così la sentenza di primo
grado ricostruisce gli obblighi contrattuali dell’imputato
nei confronti della S.).
1.4. Può, pertanto, concludersi che il contratto di rice-
vitoria, in virtù del quale una società abbia concesso ad un
soggetto la licenza per gestire un’agenzia per la raccolta
di scommesse sportive, comporta l’insorgere tra le parti
di “relazioni di prestazione d’opera” che possono integrare
la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., comma 1,
n. 11.
1.5. Ne consegue la manifesta infondatezza della do-
glianza, poiché il reato contestato all’imputato era proce-
dibile d’uff‌icio.

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