Corte di Cassazione Penale sez. IV, 25 giugno 2018, n. 29179 (ud. 23 maggio 2018)

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giur giur
Rivista penale 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Rivista penale
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Del resto, «nella valutazione del “fumus commissi de-
licti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giu-
dice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta
conf‌igurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo
puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali
e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti
dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragio-
ni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e
plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indaga-
to, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa» (sez. V,
n. 49596 del 16 settembre 2014 - dep. 27 novembre 2014,
Armento, Rv. 26167701; vedi anche sez. II, n. 25320 del 5
maggio 2016 - dep. 17 giugno 2016, P.M. in proc. Bulgarella
e altri, Rv. 26700701).
Nel caso in giudizio, l’analisi del Tribunale del riesame,
come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli ac-
certamenti di P.G., e sul punto le prospettazioni della ri-
corrente risultano generiche e non collegate a precisi atti
di indagine, valutazioni ipotetiche, non valutabili in sede
di giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il paga-
mento in favore della Cassa delle ammende della somma
di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616
c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 25 GIUGNO 2018, N. 29179
(UD. 23 MAGGIO 2018)
PRES. FUMU – EST. BRUNO – P.M. X (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. S.
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y De-
f‌inizione del procedimento con il rito del patteggia-
mento y Omessa sospensione della patente di guida
ex art. 222 c.d.s. y Ricorso per Cassazione y Propo-
sto dal P.M. y Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis,
c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 y
Esclusione y Disciplina generale di cui all’art. 606,
comma 2, c.p.p. y Sussistenza y Ragioni.
. In tema di reati commessi in violazione delle norme
sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, ac-
cogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso
di disporre la sospensione della patente di guida previ-
sta dall’art. 222 c.d.s., il pubblico ministero può propor-
re ricorso per cassazione secondo la disciplina genera-
le dettata dall’art. 606, comma 2, c.p.p. e non ai sensi
dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla L. 23
giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere
autonomo della sanzione amministrativa, non ricondu-
cibile alle categorie della pena e delle misure di sicu-
rezza indicate nella richiamata norma. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 222; c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 606) (1)
(1) Con sentenza Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50060, pub-
blicata per esteso in Arch. giur. circ. ass. e resp. 2018, 224, la S.C.
ha affermato che in caso di omicidio colposo commesso con viola-
zione delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza di
"patteggiamento" il giudice deve comunque applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
prevista dall’art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di
cui all’art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie ed alle
misure di sicurezza diverse dalla conf‌isca obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All’esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito del
patteggiamento, il G.u.p. presso il Tribunale di Gorizia,
con sentenza del 26 settembre 2017 ha applicato a S.G. la
pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all’art.
589, comma 1 e 2, c.p., concesse le circostanze attenuanti
generiche equivalenti all’aggravante della violazione delle
norme sulla circolazione stradale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa-
zione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Trieste, deducendo violazione di leg-
ge in relazione all’art. 222, comma 2, cod. strada. Rileva
nell’atto di ricorso che il giudice, accogliendo la domanda
di applicazione concordata della pena avanzata dalle par-
ti, ha omesso di disporre a carico dell’imputato l’applica-
zione della sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod.
strada, incorrendo in una parziale illegittimità della deci-
sione, non emendabile attraverso un’eventuale procedura
di correzione di errore materiale, attesa la discrezionalità
aff‌idata al Giudice nella determinazione della durata della
sospensione.
Non osterebbe all’ammissibilità della impugnazione il
recente disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.,
come introdotto dalla L. 103/2017, dal momento che la
censura elevata non riguarda specif‌icamente le statuizio-
ni contenute nella sentenza di patteggiamento, bensì la
mancata applicazione della disposizione di legge che im-
pone una sanzione accessoria estranea all’accordo delle
parti.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
nella motivata requisitoria scritta chiedeva, in accogli-
mento del ricorso, l’annullamento della sentenza im-
pugnata limitatamente alla omessa applicazione della
sospensione della patente di guida con rinvio al Tribu-
nale di Gorizia. In subordine, chiedeva che venisse solle-
vata questione di legittimità costituzionale dell’art. 448,
comma 2-bis, c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. In caso di omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza
di “patteggiamento” il giudice deve comunque applicare
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada, in
quanto il divieto di cui all’art. 445, c.p.p., di carattere ecce-
zionale, è limitato alle sole pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla conf‌isca obbligatoria (così sez.
IV, n. 50060 del 4 ottobre 2017, Rv. 271326).
Nella motivazione della pronuncia appena citata, que-
sta Corte ha precisato, sulla scia di precedenti conformi,
che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affer-
mazione della responsabilità dell’imputato, si procede co-
munque all’accertamento del reato, sia pure in una forma
“sui generis”, sulla base della descrizione del fatto reato
contenuta nel capo d’imputazione e non contestata dalle
parti che hanno avanzato la richiesta.
Pertanto, il giudice deve applicare la sospensione della
patente di guida in via autonoma, indipendentemente
dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottrat-
ta al loro accordo.
È d’uopo considerare che le sanzioni amministrative
accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le
distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo
equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ri-
correnza di caratteri comuni (Corte cost. sent. 49/2015).
Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di
fuori della sfera di operatività dell’accordo che investe il
patteggiamento propriamente detto.
3. Pertanto, sebbene il ricorso promosso dal Procu-
ratore Generale, sia soggetto ratione temporis, in base
al criterio di cui all’art. 1, comma 51, della legge n. 103
del 2017, alla disciplina dettata dall’art. 448, c.p.p. nella
nuova formulazione, in quanto la richiesta di applicazione
della pena risale ad epoca successiva al 3 agosto 2017, è
doveroso accedere alla richiesta formulata dal ricorrente
disponendo l’annullamento con rinvio della sentenza im-
pugnata.
Come è noto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.,
nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017,
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponi-
bile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sen-
tenza, all’erronea qualif‌icazione giuridica del fatto, all’ille-
galità della pena o della misura di sicurezza.
Escluso che la sanzione amministrativa della sospen-
sione della patente di guida possa essere ricondotta alle
categorie della pena e della misura di sicurezza elencate
nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non per questo le statui-
zioni ad essa collegate risultano inoppugnabili.
Dato il carattere di autonomia che connota le determi-
nazioni inerenti alla sanzione amministrativa in parola, si
deve ritenere che le stesse si pongano al di fuori dell’am-
bito di positivizzazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Ne consegue che le statuizioni riguardanti la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida,
contenute nella sentenza non appellabile di patteggia-
mento, potranno formare oggetto di ricorso per Cassa-
zione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606,
comma 2, c.p.p.
L’accoglimento del ricorso rende superata la subor-
dinata richiesta di sollevare eccezione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. perchè non
rilevante.
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impu-
gnata limitatamente all’omessa statuizione di sospensione
della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Gorizia
che dovrà applicare la suddetta sanzione amministrativa
determinandone la durata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 GIUGNO 2018, N. 26002
(C.C. 24 MAGGIO 2018)
PRES. DAVIGO – EST. RECCHIONE – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. P. ED ALTRI
Reati contro il patrimonio y Delitti y Estorsione y
Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ra-
gioni y Criterio distintivo.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni y
Elemento oggettivo y Con violenza o minaccia alla
persona y Reato “proprio esclusivo” y Ipotesi di
concorso y Conf‌igurabilità y Condizioni y Azione del
concorrente y Identif‌icazione.
. In tema di distinzione tra il reato di estorsione e quello
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violen-
za o minaccia alla persona è da ritenere che sussista il
primo di detti reati ogni qual volta la condotta violenta
o minacciosa, ancorchè f‌inalisticamente orientata al
soddisfacimento di un preteso diritto, si risolva nella
costrizione della vittima attraverso l’annichilimento
delle sue capacità volitive, dovendo invece conf‌igurarsi
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni in presenza
di un diritto azionabile nella sede giudiziaria che venga
soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che,
pur se in ipotesi aggravate dall’uso di armi, abbiano avu-
to, nella valutazione da operarsi in concreto, un epilogo
non costrittivo, ma più blandamente persuasivo. (c.p.,
art. 629; c.p., art. 630; c.p., art. 392; c.p., art. 393) (1)
. In tema di concorso nel reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla per-
sona, è da ritenere che esso in tanto sia conf‌igurabile
in quanto, trattandosi di reato da annoverarsi tra quelli
def‌inibili “propri esclusivi”, l’azione del concorrente sia
contestuale ed omogenea rispetto a quella tipica che
indefettibilmente dev’essere posta in essere dal titolare
del preteso diritto che sarebbe stato tutelabile in sede
giudiziaria; ragion per cui, in difetto di tale condizione
(come nel caso in cui la condotta minacciosa o violenta
sia stata posta in essere, su mandato del diretto interes-
sato, da un terzo il quale abbia quindi agito anche per
un interesse proprio), sarà invece conf‌igurabile il più
grave reato di estorsione. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 110;
c.p., art. 392; c.p., art. 393; c.p., art. 629) (2)
(1) Per un inquadramento del reato di estorsione si vedano Cass.
pen., sez. II, 19 gennaio 2016, n. 1921 e Cass. pen., sez. II, 15 maggio
2015, n. 20187, in www.latribunaplus.it. Descrive il reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 2018, n.
6968, ibidem.
(2) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. II, 3 novembre 2016, n. 46288, in questa Rivista 2017, 491.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di
Firenze confermava l’applicazione della custodia in carce-
re applicata al C. ed al M., nonché quella degli arresti domi-
ciliari applicata al P., tutti indagati per il reato di estorsio-

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