Corte di Cassazione Penale sez. II, 5 luglio 2018, n. 30399 (C.C. 7 giugno 2018)

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giur giur
Rivista penale 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
diante intimidazione, rivelandosi pertanto l’ordinamento
totalmente insensibile a quelle esigenze di tutela della
persona che sono espresse e realizzate dalla colpevolezza.
In sostanza, il rapporto che lega la determinatezza della
norma penale alla sua prevedibilità e conoscibilità f‌inisce
per inf‌luire sulla sussistenza della colpevolezza, intesa
come possibilità del destinatario di essere motivato dal
diritto. Il difetto di precettività...impedisce alla norma in
questione di inf‌luire sul comportamento del destinatario,
in quanto non sono individuate quelle condotte social-
mente dannose, che devono essere evitate, e non sono
prescritte quelle socialmente utili, che devono essere per-
seguite. In questa situazione di incertezza il sorvegliato
speciale non è in condizione di conoscere e prevedere le
conseguenze della violazione di una prescrizione che si
presenta in termini così generali. D’altra parte, in presen-
za di un precetto indef‌inito l’ordinamento penale non può
neppure pretenderne l’osservanza».
11. Un’esegesi costituzionalmente orientata della fatti-
specie in esame non può, dunque, che portare all’afferma-
zione del principio secondo cui: l’inosservanza del divieto
di partecipare a pubbliche riunioni da parte del soggetto
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con ob-
bligo o divieto di soggiorno, non integra il reato previsto
dall’art. 75, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011.
12. Ne consegue che la sentenza impugnata deve esse-
re annullata senza rinvio perché il fatto ascritto all’odier-
no imputato (v. sub par. 1) non sussiste. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 5 LUGLIO 2018, N. 30399
(C.C. 7 GIUGNO 2018)
PRES. DAVIGO – EST. RAGO – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. B. ED ALTRO
Riciclaggio y Autoriciclaggio y Denaro, beni o altre
utilità destinate alla mera utilizzazione o al godi-
mento personale y Punibilità y Esclusione.
. In tema di autoriciclaggio, la disposizione di cui
all’art. 648 ter 1, comma quarto, c.p., che esclude la pu-
nibilità nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità
vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimen-
to personale, deve essere interpretata nel senso per cui
l’agente può andare esente da responsabilità esclusiva-
mente se utilizzi e goda dei beni provenienti dal delitto
presupposto in modo diretto, senza compiere su di essi
alcuna operazione atta ad ostacolare concretamen-
te l’identif‌icazione della loro provenienza delittuosa.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 648 ter1) (1)
(1) Per qualche utile ragguaglio sul reato di autoriciclaggio si con-
siglia la consultazione del Codice penale Studium, a cura di LUIGI
TRAMONTANO, ed . La Tribuna, Piacenza 2018, pp. 1314 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.E. e B.N., a mezzo dei comuni difensori (avv.ti C. e
G.), con due comuni separati ricorsi peraltro sovrapponibili
quanto al contenuto, hanno proposto ricorso per cassazione
contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Lucca, in data
14 febbraio 2018, aveva rigettato l’istanza di riesame contro il
decreto di sequestro preventivo emesso nei loro confronti in
quanto indagati per i reati di cui agli artt. 648 ter 1 (B.E.) e
648 bis c.p. (B.N.), il cui delitto presupposto è costituito dal
delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216/1 n.
1 e 223/1 R.D. n. 267/1942) ampiamente descritto nei capi di
incolpazione (cfr pag. 1 ss dell’ordinanza impugnata).
I suddetti ricorrenti hanno dedotto:
1.1. la violazione dell’art. 49/2 c.p.: ad avviso di entrambi
i difensori, le condotte di autoriciclaggio e riciclaggio con-
testate ai ricorrenti erano inidonee ad integrare l’elemento
materiale richiesto dagli artt. 648 ter 1 e 648 bis c.p. (ostaco-
lo alla identif‌icazione della provenienza delittuosa) in quan-
to la Guardia di Finanza era perfettamente a conoscenza
che il denaro asseritamente riciclato provenisse dalla S. s.r.l.
Nonostante la deduzione effettuata sul punto, il Tribunale
aveva omesso completamente di confrontarsi con essa e con
i relativi documenti dimostrativi della tesi difensiva;
1.2. la violazione dell’art. 43 c.p. in quanto il Tribunale,
nonostante il motivo di censura dedotto, aveva omesso di
motivare sulla carenza dell’elemento psicologico (dolo) in
capo a B.N. che, sulla base degli elementi indicati dalla di-
fesa, non poteva avere avuto alcuna consapevolezza della
provenienza delittuosa del denaro;
1.3. la violazione dell’art. 648 ter 1 c.p. per non avere il
tribunale motivato sulla censura in ordine alla clausola di
non punibilità delle condotte "di mera utilizzazione o go-
dimento personale" dei beni che siano provento di delitto.
B.E., infatti, aveva utilizzato il denaro asseritamente
provento di delitto, per estinguere un f‌inanziamento e,
quindi, per adempiere ad una propria obbligazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La violazione dell’art. 49/2 c.p.
La censura è manifestamente infondata.
Sul punto, è suff‌iciente il rinvio alla lettura delle pagg.
8 ss dell’ordinanza impugnata in cui il Tribunale, disatten-
dendo la medesima censura dedotta in questa sede, spie-
ga, in modo ampio in punto di fatto e, quindi, incensurabi-
le, le ragioni per cui le complesse e molteplici operazioni
poste in essere dai ricorrenti resero "più diff‌icoltosa la
tracciabilità", essendosi trattato «di un insieme f‌ittissimo
di attività ed operazioni che hanno avuto ad oggetto som-
me distratte dai conti della società S. s.r.l. conf‌luite poi su
conti esteri personali riconducibili a B.E.».
Pertanto, tanto basta, allo stato degli atti, per ritenere
manifestamente infondata la censura dedotta.
2. La violazione dell’art. 43 c.p.
La censura - relativa alla sola posizione di B.N. - è anch’es-
sa manifestamente infondata in quanto, contrariamente a
quanto dedotto dalla difesa, il tribunale ha puntualmente di-
satteso la tesi difensiva (pag. 10 ss) con ampia motivazione
che, alla stregua degli elementi fattuali evidenziati, non può
dirsi apparente e, quindi, censurabile in questa sede.
3. La violazione dell’art. 648 ter 1 c.p.
La suddetta censura è infondata per le ragioni di se-
guito indicate.
La problematica dedotta dalla difesa del ricorrente
B.E. attiene all’interpretazione del comma quarto dell’art.
648 ter 1 c.p. a norma del quale «Fuori dei casi di cui ai
commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera
utilizzazione o al godimento personale».
Il ricorrente, infatti, sostiene che, poichè il denaro pro-
veniente dal delitto presupposto era stato utilizzato per
estinguere un f‌inanziamento e, quindi, per adempiere ad
una propria obbligazione, egli non sarebbe punibile a nor-
ma del cit. comma quarto.
Il tribunale ha disatteso la suddetta censura adducendo
la seguente testuale motivazione: «Né può invocarsi, con
precipuo riferimento alla condotta di autoriciclaggio conte-
stata a B.E., la disciplina di cui all’art. 648 ter. 1, comma 4,
c.p., che esclude la punibilità delle condotte di "mera utiliz-
zazione o godimento personale" dei beni che siano proven-
to del delitto, ostandovi il chiaro incipit della disposizione
menzionata, laddove richiede - contrariamente al caso che ci
occupa - che non si verta in una tipica ipotesi di autoriciclag-
gio. L’aver destinato - B.E. - una parte delle somme distratte
dalla S. s.r.l. - pervenute da un conto corrente monegasco
aperto presso Banca C.du N. - all’estinzione di un debito nei
confronti della società R. Svp S.r.l. per procedere alla cancel-
lazione dell’ipoteca su un complesso immobiliare poi ceduto
per l’importo dichiarato di € 2.350.000,00, mediante denaro
proveniente da società panamense N. International Corp,
società anonima, non appare integrare l’ipotesi contemplata
dall’invocato comma 4 dell’art. 648 ter.1 c.p.».
3.1. È ben noto il dibattito che è sorto in dottrina sulla
suddetta clausola all’indomani dell’introduzione nel no-
stro ordinamento del delitto di autoriciclaggio.
La questione, sostanzialmente, è sorta sul signif‌icato
da attribuire alla locuzione «Fuori dei casi di cui ai commi
precedenti [...]».
Secondo una prima tesi, la norma va interpretata se-
condo il senso fatto palese dal signif‌icato proprio delle
suddette parole e cioè nel senso che la suddetta clausola
non si applica alle condotte descritte nei commi prece-
denti: "fuori dei casi [....]" a livello semantico, null’altro
signif‌ica che la fattispecie prevista è diversa ed autonoma
rispetto a quelle previste nei "commi precedenti".
Quindi, la norma - avendo una sua autonomia e ponen-
dosi all’esterno delle fattispecie previste nei commi pre-
cedenti - avrebbe una mera funzione, per così dire, "inter-
pretativa" o di puntualizzazione del primo comma, proprio
perché alla medesime conclusioni si sarebbe potuti perveni-
re anche senza di essa sulla base di una semplice interpre-
tazione a contrario. Infatti, posto che il primo comma san-
ziona l’impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività
economiche, f‌inanziarie, imprenditoriali o speculative del
denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dal commis-
sione del delitto presupposto, si sarebbe potuto ugualmen-
te pervenire a ritenere non punibile «le condotte per cui il
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera
utilizzazione o al godimento personale», proprio perché si
tratta di condotte estranee all’area della condotta tipica, e,
quindi, non punibili in ossequio al principio di legalità.
A tale tesi si è obiettato che la suddetta interpretazio-
ne renderebbe del tutto superf‌luo il quarto comma. Sul
presupposto, quindi di un evidente lapsus calami in cui il
legislatore, per sciatteria, sarebbe incorso, si è proposto di
"riscrivere" e leggere la norma, in tale senso: «nei casi di
cui ai commi precedenti [....]».
Di conseguenza, a seguito della evidente diortosi alla
quale la norma è sottoposta, a livello dogmatico, la suddetta
clausola fungerebbe come un limite alla condotta descritta
e sanzionata nel primo comma, ossia come una causa di non
punibilità da applicare tutte le volte in cui la condotta "au-
toriciclatoria", di per sé punibile, sia stata f‌inalizzata alla
utilizzazione o godimento personale del denaro, dei beni o
delle altre attività provento del delitto presupposto.
Ovvie ed intuitive le diverse conseguenze pratiche
delle due tesi.
La prima tesi - chiaramente restrittiva e di stretta in-
terpretazione - pone il suo baricentro sulla condotta de-
scritta nel primo comma: di conseguenza, una volta che
la fattispecie criminosa sia integra in tutti i suoi requisiti,
l’agente è sanzionabile penalmente essendo del tutto in-
differente che, alla f‌ine delle operazioni di autoriciclaggio,
egli abbia "meramente" utilizzato o goduto personalmente
dei suddetti beni a titolo personale.
La seconda tesi - avente natura estensiva - tende a
ricondurre nell’alveo delle condotte non punibili tut-
te quelle che, seppure rientranti in quelle descritte nel
primo comma, abbiano come risultato f‌inale quello della
mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del
reato presupposto.
3.2. Questo Collegio ritiene di aderire alla prima delle
tesi prospettate per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, non si ritiene percorribile la via interpre-
tativa per effetto della quale il dato letterale ("fuori dei
casi [...]") dovrebbe essere sostituito con un’altra ed anti-
tetica locuzione ("nei casi 1.1") perchè il signif‌icato della
norma f‌inirebbe per essere stravolto sia dal punto di vista
semantico-giuridico che di quello dogmatico: la suddetta
interpretazione, quindi, violerebbe il canone interpretati-
vo dell’art. 12 delle preleggi.
Non è, poi, neppure vero che il quarto comma, ove in-
terpretato nella sua letteralità, sarebbe del tutto inutile.
Infatti, la norma in questione, ove attentamente letta,
prevede un peculiare caso di non punibilità che, limitando
in negativo la fattispecie criminosa di cui al primo comma,
ad essa si aff‌ianca contribuendo a def‌inirne, in modo più
chiaro, l’ambito di operatività.
Al f‌ine di chiarire quanto appena affermato, occorre,
però, procedere all’analisi della struttura normativa della
clausola in esame.
Soggetto agente è sempre solo e soltanto chi - a norma
del primo comma - abbia commesso o concorso a commet-
tere un delitto non colposo e cioè chi abbia commesso il
delitto presupposto.
La condotta: il comma quarto dispone la non punibilità
delle condotte "per cui il denaro, i beni o le altre utilità
vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimen-
to personale". In modo immediato si coglie la differenza

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