Corte di Cassazione Penale sez. VI, 12 luglio 2018, n. 32058 (ud. 17 maggio 2018)

Pagine20-22
796 797
giur giur
Rivista penale 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
- nella maggior parte delle quali R.P. assume un ruolo deci-
samente propulsivo -, non attratte nell’orbita dell’attività
di un’associazione, bensì agevolate dalla rete di relazioni
ed inf‌luenze che R., e lo stesso M., sono riusciti ad intesse-
re nell’arco dei decenni, sia nelle zone grigie della società,
sia nella dimensione criminale della ‘ndrangheta; relazio-
ni delle quali si avvalgono per raggiungere gli obiettivi di
volta in volta perseguiti, funzionali al consolidamento di
posizioni di potere e di inf‌luenza; ed è anche verosimile
che la rete di relazioni sfruttata derivi, oltre che, in parte,
dalla criminalità organizzata - prof‌ilo oggetto di una di-
stinta imputazione per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.
-, dall’appartenenza alla massoneria, e dai vincoli di ‘fra-
tellanza’; ma ciò non implica - o, almeno, non emerge dagli
elementi esposti - che l’appartenenza alla massoneria de-
termini, ipso facto, una azione programmata di condizio-
namento ed interferenza delle decisioni pubbliche.
4.4. Indistinte, quanto alla loro illiceità, sono, inf‌ine, le
condotte trattate al f‌ine di dimostrare l’interferenza del
R., e dei suoi sodali, sugli enti pubblici territoriali.
Le f‌inalità di un’associazione vietata non possono che
essere illecite, così come si evince dallo stesso articolo 18
della Costituzione, che riconosce ai cittadini il diritto di
associarsi liberamente per f‌ini “che non sono vietati ai sin-
goli dalla legge penale” (art. 18, comma 1, Cost.); norma
che inf‌luenza anche l’interpretazione del divieto delle as-
sociazioni segrete di cui al secondo comma.
In altri termini, l’associazione segreta di cui all’art. 1
legge n. 17 del 1982 deve costituire una sorta di “contro-
potere” a quello legittimamente costituito, con f‌inalità
opposte a quelle democratiche e con la forza del grup-
po organizzato; essa deve essere in grado di “interferire”
sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di
amministrazioni pubbliche.
Nell’interpretazione della fattispecie, va evidenziato
che il verbo usato dalla disposizione incriminatrice non
indica una mera “inf‌luenza” sui rappresentanti e i pubblici
dipendenti, anche se esercitata con modalità conf‌idenziali
e non pubbliche, ma qualcosa di più pregnante: già il va-
lore lessicale delle parole indica che mentre l’“inf‌luenza”
connota un condizionamento della volontà e delle scelte
altrui ottenuto spontaneamente grazie alla propria perso-
nalità, o autorevolezza, o potere, coincidendo dunque con
un prof‌ilo di ascendente o di autorità (non in senso giuri-
dico), l’“interferenza” connota un intervento indebito in
ambiti e situazioni pubblici o privati, coincidendo con un
prof‌ilo di ingerenza, intromissione.
Del resto, ritenere illecita la mera opera di pressione
estenderebbe l’area del penalmente rilevante, sulla base
di una non consentita interpretazione analogica in malam
partem, f‌ino a criminalizzare condotte palesemente lecite,
ascrivibili magari ad una attività lecita, per quanto non
regolamentata nel nostro ordinamento, di c.d. lobbyng.
Ebbene, oltre a non essere stata suff‌icientemente chia-
rita la consistenza di alcuni interventi richiamati nell’or-
dinanza (ad es., quello sul progetto di area metropolita-
na), non è emersa un’azione programmata e pianif‌icata
dell’ipotizzata associazione segreta diretta ad “interferire”
sull’esercizio di funzioni pubbliche, capace di agire come
un “contropotere” tale da sostituirsi agli organi pubblici
legittimi detentori dei poteri decisionali.
Come si è già evidenziato, oltre alle f‌inalità illecite
emerse nelle singole vicende che hanno condotto alla con-
testazioni di specif‌ici reati (la corruzione in relazione alla
pubblicazione del libro del T., o le ipotesi di turbata libertà
degli incanti), risultano una serie di iniziative individuali
- di solito propugnate dal R., talvolta dal M. - dirette ad
inf‌luenzare l’esercizio delle funzioni pubbliche (soprat-
tutto degli enti locali reggini), avvalendosi di una rete di
relazioni, probabilmente anche (ma, come si è visto, non
esclusivamente) di matrice massonica, ma senza che sia
possibile enucleare, con l’eff‌icacia dimostrativa propria
di un procedimento penale, seppur nella fase cautelare,
un’associazione segreta capace di sostituirsi ai centri de-
cisionali pubblici, operando come un “contropotere” diret-
to ad “interferire” sull’esercizio delle funzioni pubbliche,
ingerendosi ed intromettendosi nelle relative decisioni.
5. Se ne deduce, conclusivamente, che il Tribunale del
riesame non ha fornito adeguata risposta alle manifeste
insuff‌icienze ed aporie logiche della motivazione rilevate
dalla Prima sezione con riferimento alla precedente ordi-
nanza annullata, così che anche la nuova ordinanza deve
essere annullata, senza rinvio, non prospettandosi la pos-
sibilità -in considerazione del fatto che deve ritenersi che,
nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, nelle oltre cento
pagine di motivazione, abbia riversato tutti gli elementi
indizianti a carico del R. - che i vizi motivazionali, nuova-
mente rilevati, possano essere emendati da una ancor più
ampia rassegna degli indizi di colpevolezza relativi al capo
E dell’originaria rubrica.
Va, al riguardo, evidenziato che analogo annullamento
senza rinvio è stato pronunciato da questa Sezione della
Corte di cassazione nei confronti dell’ordinanza del Tribu-
nale di (omissis) nei confronti dì M.A (sez. V, n. 9405 del
21 dicembre 2017, dep. 2018). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 12 LUGLIO 2018, N. 32058
(UD. 17 MAGGIO 2018)
PRES. PAOLONI – EST. DE AMICIS – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. L.
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Titolare di
impresa alberghiera y È tale y Fattispecie in tema
di delitto di peculato commesso dal titolare di im-
presa alberghiera che abbia omesso di versare al
Comune le somme di denaro ricevute a titolo di im-
posta di soggiorno.
. Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il
gestore di struttura ricettiva residenziale che procede
alla riscossione dell’imposta di soggiorno per conto
dell’ente comunale.(Nella fattispecie è stato ritenuto
integrato il delitto di peculato per appropriazione nella
condotta del titolare di impresa alberghiera che abbia
omesso di versare al Comune le somme di denaro rice-
vute a titolo di imposta di soggiorno) (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 314; d.l.vo 14 marzo 2011, n. 23, art. 4) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2018, n. 2693,
in Arch. giur. circ. ass. e resp. 2018, 651; Cass. pen., sez. VI, 3 novem-
bre 2016, n. 46235, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. VI, 10
novembre 2015, n. 45082, in questa Rivista 2016, 604.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 maggio 2017 la Corte d’appello
di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all’esito
del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava
Locane Pantaleone Daniele alla pena di anni due di re-
clusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge ed al ri-
sarcimento dei danni nei confronti della costituita parte
civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato con-
tinuato commesso per avere incassato nei primi tre tri-
mestri dell’anno 2015, quale rappresentante legale di una
struttura alberghiera, somme di denaro per l’importo com-
plessivo di 15.000,00 euro a titolo di imposta di soggiorno,
senza corrisponderle al Comune di Torino.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso
per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge e
vizi della motivazione con riferimento: a) alla qualif‌icazio-
ne giuridica del fatto ed alla errata applicazione della nor-
ma incriminatrice di cui all’art. 314 c.p., sul rilievo della
confusione che si è verif‌icata tra le somme di pertinenza
erariale e quelle destinate a remunerare l’albergatore, che
non ha un obbligo di istituire un conto dedicato, con la
conseguente mancanza di prova dell’avvenuta interversio-
ne del possesso, la quale non può essere desunta da un
mero ritardo nell’adempimento dei versamenti in favore
del Comune, tenuto altresì conto del fatto che i relativi tri-
buti sono stati spontaneamente pagati dall’imputato ancor
prima di ricevere la contestazione dell’inadempimento,
ovvero a seguito di una ricognizione di debito incompati-
bile con l’interversione del possesso; b) alla qualif‌icazione
giuridica del soggetto attivo, la cui attività di albergatore
non può ricondursi alla f‌igura dell’incaricato di pubblico
servizio, poiché l’attività svolta dall’imputato è quella, pu-
ramente esecutiva e materiale, di incasso, non già di ren-
dicontazione, che, sola, sarebbe soggetta ai principii evo-
cati dalla impugnata sentenza là dove ha fatto riferimento
alla sentenza n. 22/2016 QM 8 giugno 2015 - 22 settembre
2016 della Corte dei conti a Sezioni riunite, relativa alla
gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di
soggiorno da parte delle strutture ricettive presenti sul
territorio; c) alla mancanza di consapevolezza in capo
all’imputato del possesso della qualif‌ica di agente contabi-
le, avuto riguardo alla novità ed alla particolare comples-
sità della questione, anche sotto il prof‌ilo della concreta
conoscibilità della norma extra-penale, contenuta in un
allegato (4.2.) al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno
2011; d) alla incostituzionalità delle norme regolamenta-
ri che attribuiscono all’imputato responsabilità contabili
(in forza del regolamento n. 349/2012 della città di Torino,
istitutivo della tassa di soggiorno), poiché emanate in as-
senza di una previsione di legge, dunque in violazione del
principio di cui all’art. 23 Cost.
3. Con atto pervenuto nella Cancelleria di questa Su-
prema Corte in data 30 aprile 2018 il difensore del pre-
detto imputato ha allegato copia dell’atto di quietanza
liberatoria, con relativa dichiarazione di rinuncia all’azio-
ne civile, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Torino in
data 19 aprile 2018.
Il Sindaco del Comune, costituito parte civile nei con-
fronti del Locane, ha dichiarato, con tale atto, sia di aver
ricevuto una somma di denaro a titolo di risarcimento dei
danni e rifusione delle spese legali, sia di non avere più
nulla a pretendere dal fatto per cui è causa, con la con-
seguente rinuncia all’azione civile proposta nei confronti
del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di
seguito esposte e precisate.
2. Muovendo dal complesso delle emergenze proba-
torie compiutamente illustrate in motivazione, la Corte
distrettuale ha congruamente esaminato e disatteso le
medesime obiezioni difensive qui sostanzialmente reite-
rate, confermando le ragioni giustif‌icative addotte a so-
stegno dell’epilogo decisorio cui era pervenuto il primo
Giudice ed altresì evidenziando, con argomenti immuni
da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, i seguenti,
dirimenti, elementi ricostruttivi in punto di fatto: a) che
il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di
soggiorno relativamente al primo trimestre (con scadenza
il 15 aprile 2015) è avvenuto il 19 novembre 2015, mentre
i versamenti relativi al secondo trimestre (con scadenza
il 15 luglio 2015) ed al terzo trimestre (con scadenza il 15
ottobre dello stesso anno) sono rispettivamente avvenuti il
16 dicembre 2015 ed il 18 gennaio 2016; b) che i versamen-
ti per gli importi indicati nell’imputazione relativamente
al secondo ed al terzo trimestre sono avvenuti, con inescu-
sabile ritardo, solo a seguito delle rispettive contestazioni
e diff‌ide presso gli uff‌ici della Polizia municipale; c) che
l’imputato era tenuto a versare entro il termine di quindici
giorni dalla f‌ine del mese successivo a ciascun trimestre di
competenza le somme incassate per conto dell’ente pub-
blico; d) che egli, quale titolare e legale rappresentante
di una struttura alberghiera torinese, era pienamente a
conoscenza sia dei termini previsti nel regolamento comu-
nale sull’imposta di soggiorno, operativo per effetto di una
delibera del Consiglio comunale sin dal 27 febbraio 2012,
che della destinazione delle somme di denaro versate dagli
ospiti della struttura ricettiva e da lui riscosse a titolo di
imposta di soggiorno; e) che in forza delle previsioni con-
tenute nel su richiamato regolamento comunale il gestore
della struttura ricettiva può effettuare il versamento delle
somme - di cui ha rilasciato quietanza al soggiornante - su
un apposito conto corrente intestato al soggetto incarica-
to della riscossione, ossia al Comune, ovvero attraverso le
procedure informatiche messe a disposizione o mediante
pagamento tramite sistema bancario, con l’eventuale uti-
lizzo di mezzi alternativi al denaro contante.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT