Corte di Cassazione Penale sez. un., 3 luglio 2018, n. 29847 (ud. 31 maggio 2018)

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Rivista penale 9/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 3 LUGLIO 2018, N. 29847
(UD. 31 MAGGIO 2018)
PRES. CARCANO – EST. ZAZA – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. I.R. S.R.L. ED ALTRA
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Cessione di
credito ipotecario in data successiva alla trascri-
zione del provvedimento cautelare y Di sequestro o
di conf‌isca y Ammissibilità y Presunta mala fede del
terzo cessionario del credito y Esclusione y Possibi-
lità di dimostrare la buona fede.
. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel
caso in cui la cessione di un credito ipotecario, pre-
cedentemente insorto, avvenga successivamente alla
trascrizione del provvedimento di sequestro o di conf‌i-
sca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale
circostanza non è in quanto tale preclusiva dell’ammis-
sibilità della ragione creditoria, né determina di per
sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario
del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la buona
fede. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385,
art. 58; d.l.vo 9 giugno 2011, n. 159, art. 52) (1)
(1) La Suprema Corte risolve un contrasto giurisprudenziale sul
tema. Secondo un primo indirizzo difforme infatti, la posteriorità
della cessione del credito rispetto al sequestro, precluderebbe per il
cessionario l’ammissione allo stesso. Si veda in tal senso Cass. pen.,
sez. II, 4 agosto 2017, n. 38821, in www.latribunaplus.it; si veda inol-
tre Cass. pen., sez. I, 28 dicembre 2017, n. 57848, ibidem, che sostiene
la necessità, per il giudice, di verif‌icare l’anteriorità del credito ori-
ginario rispetto alla trascrizione del sequestro ed inoltre la rilevanza
di appurare l’effettiva inesigibilità dell’accertamento da parte del
cessionario della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli sul bene
oggetto di garanzia e l’assenza di accordi fraudolenti tra il creditore
subentrante e il soggetto ritenuto pericoloso. Nello stesso senso della
massima in commento si esprime invece Cass. pen., sez. VI, 23 agosto
2017, n. 39368, ibidem, per cui anche la cessione del credito posterio-
re al sequestro non ne esclude l’ammissione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La I.R. s.r.l. e la mandataria di quest’ultima C.C. Ma-
nagement s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione av-
verso il decreto del 15 giugno 2016 con il quale il Tribunale
di Palermo rigettava l’istanza di ammissione del credito
vantato dalla I.R. s.r.l. su beni oggetto di conf‌isca nel pro-
cedimento di prevenzione nei confronti di G.G. e Ma.Gu.
Il credito di cui si chiedeva l’ammissione derivava da un
contratto di mutuo, garantito da ipoteca iscritta il 7 apri-
le 1984, concesso dalla Cassa Centrale di Risparmio per le
Province Siciliane, a cui succedevano prima la Sicilcassa
s.p.a. e poi il Banco di Sicilia s.p.a., in favore della Cosia
s.r.l. per l’acquisto di immobili, poi ceduto al G. e alla Gu. il
16 aprile 1986. Detto credito era ceduto, in blocco con altri
in sofferenza, il 28 dicembre 2001 dal Banco di Sicilia alla
I.F. s.r.l., e da quest’ultima in seguito alla I.R. s.r.l..
Il Tribunale, premesso che l’acquisto del credito da
parte della I.R. era avvenuto successivamente alla trascri-
zione del sequestro di prevenzione disposto sugli immobi-
li, risalente al 24 ottobre 2000, richiamava a sostegno della
decisione reiettiva l’orientamento giurisprudenziale per il
quale la tutela prevista dall’art. 1, comma 200, legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, per i terzi titolari di crediti garantiti
sui beni sottoposti a sequestro e a conf‌isca di prevenzione,
vale per i cessionari di tali crediti a condizione che risulti
anche nei loro confronti la sussistenza, oltre che dei requi-
siti dell’assenza di strumentalità del credito all’attività il-
lecita o dell’ignoranza in buona fede di tale strumentalità,
anche dell’ulteriore condizione indicata dall’art. 52 D.L.vo
6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal citato comma
200, dell’anteriorità rispetto al sequestro, riferita in tal
caso all’acquisto del credito. Rilevata per quanto detto
l’insussistenza di tale condizione nel caso in esame, si os-
servava altresì che il requisito della buona fede non poteva
comunque essere ravvisato per il solo fatto che la cessione
del credito fosse avvenuta nella forma della cessione in
blocco prevista dall’art. 58 D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385,
non incidente sugli oneri di diligenza imposti al titolare
del credito garantito a fronte del pubblico interesse all’ap-
prensione di beni provenienti dall’attività illecita.
2. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge sulla
ritenuta insussistenza dei presupposti per l’ammissione
del credito, premettendo che la normativa vigente in ma-
teria non disciplina l’ipotesi della cessione del credito, e
rilevando che la soluzione adottata con il provvedimento
impugnato negherebbe qualsiasi tutela al creditore ceden-
te in buona fede, di fatto impedendogli un’alienazione del
credito che attribuirebbe al cessionario una presunzione
assoluta di malafede, peraltro irragionevole nel caso della
cessione in blocco dei crediti, corrispondente a quello esa-
minato, nel quale non sarebbe esigibile dal cessionario un
dovere di diligenza che si spinga f‌ino al controllo di ogni
singolo credito acquisito. Osservano di contro i ricorrenti
che al terzo cessionario in buona fede di un credito iscritto
anteriormente al provvedimento di sequestro del bene non
può che spettare la medesima tutela riconosciuta al cre-
ditore originario, e che la sussistenza del requisito della
buona fede deve ritenersi insita nell’acquisto in blocco di
crediti nell’ambito di un’attività professionale; evidenzian-
do in proposito il contrasto dell’indirizzo giurisprudenzia-

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