Corte di Cassazione Penale sez. V, 6 marzo 2018, n. 10133 (ud. 5 febbraio 2018)

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giur
Rivista penale 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
Stati membri debbano garantire che la vittima sia sentita – ove ne faccia
richiesta – nel corso del procedimento penale al f‌ine di fornire elemen-
ti di prova; strumento attuabile nel nostro ordinamento ex art. 603, III,
c.p.p., ove si prevede il potere off‌icioso del giudice di secondo grado nel
disporre una nuova audizione, se ritenuta assolutamente necessaria in
relazione al caso concreto. Ulteriori strumenti di tutela della persona
offesa menzionati dalla Cassazione sono altresì il D.L.vo n. 24/2014, il
D.L.vo n. 9/2015, la L. n. 172/2012, di ratif‌ica della Convenzione del Con-
siglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfrutta-
mento e l’abuso sessuale e inf‌ine la L. n. 77/2013, anch’essa di ratif‌ica ed
esecuzione della Convezione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011.
(41) Sulla estensione dei quali CERESA GASTALDO, La riforma
dell’appello tra malinteso garantismo e spinte def‌lattive, in Dir. pen.
cont. - Riv. trim., 3/2017, p. 172.
(42) Quali appunto Cass., SS.UU., n. 27620, cit.; Cass., SS.UU., n.
18620, cit.
(43) E ciò avendo altresì riguardo alla regola generale stabilita dal-
l’art. 190, II, c.p.p., spettando al legislatore sia la indicazione delle ipotesi
tassative di ammissione ex off‌icio da parte del giudice dei mezzi di prova
sia la disciplina dei relativi presupposti.
(44) Più in generale sul tema si veda FRAGASSO, Appunti sparsi
sull’inammissibilità delle impugnazioni, in Arch. pen., 2018, n. 1.
(45) GALANTINI, La riassunzione della prova dichiarativa in appello:
note a margine di Sezioni Unite Troise, in www.penalecontemporaneo.it.
(46) Pur riscontrandosi sia nella giurisprudenza di merito voci di-
scordanti, quale Corte app. Palermo, ord. 8 febbraio 2018, con nota di
LEO, Nuove risposte della giurisprudenza di merito sulla rinnovazione
“obbligatoria” dell’istruzione in appello, in www.penalecontemporaneo.
it; ovvero Corte app. Milano, ord. 20 febbraio 2018, sia soprattutto nel-
la giurisprudenza di legittimità, quali Cass., sez. II, 12 giugno 2014, n.
40254; Cass., sez. II, 15 luglio 2014, n. 32655; Cass., sez. III, 23 giugno
2015, n. 11658; e Cass., sez. III, 12 luglio 2016, n. 43242, per la quale il
dovere di riascolto in contraddittorio del dichiarante, sintonico con le
forme del rito ordinario, non avrebbe dovuto ritenersi applicabile al rito
abbreviato non condizionato, a ciò ostandovi la scelta processuale opera-
ta direttamente dall’imputato. Si veda altresì Cass., sez. V, 7 aprile 2017,
n. 33870, per la quale l’assunzione di prove nel giudizio abbreviato non
condizionato sarebbe possibile soltanto qualora le prove non si riferisca-
no a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall’imputato,
dovendosi altrimenti considerare le stesse elementi sussunti nell’ambito
di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla integrazione pro-
batoria, sottoposta al vaglio di ammissibilità giudiziale.
(47) Cass., SS.UU., 13 dicembre 1995, n. 930; ORLANDI, Procedi-
menti speciali, in Compendio di procedura penale, CONSO-GREVI-
BARGIS (a cura di), Padova, 2016, p. 642.
(48) Cass., SS.UU., n. 18620, cit.
(49) LOZZI, Reformatio in peius del giudice di appello e cognitio fac-
ti ex actis della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 620.
(50) Potendo infatti integrarsi la base probatoria attraverso l’esercizio
di poteri off‌iciosi da parte del giudice, in modo da supplire alla eventuale
inerzia delle parti rendendo possibile l’accertamento dei fatti oggetto del
thema decidendum; Cass., SS.UU., n. 930, cit.; per quanto concerne invece
il tema della compatibilità tra la procedura semplif‌icata del rito abbre-
viato e la Convenzione Europea, si veda, Corte EDU, 30 novembre 2000,
Kwiatkowska c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 18 ottobre 2006, Hermi
c. Italia; Corte EDU, 10 aprile 2007, Panarisi c. Italia; Corte EDU, 6 novem-
bre 2007, Hany c. Italia; e inf‌ine Corte EDU, 28 ottobre 2013, Greco c. Italia.
(51) Cfr. sul punto le pagine 22 e 23 della decisione in commento.
(52) La Corte d’assise d’appello aveva infatti puntualmente valuta-
to le risultanze dell’accertamento peritale, facendo emergere una serie
di elementi a discarico a favore dell’imputato, quali la scarsa qualità
delle immagini e l’assenza di marcatori antropometrici dai quali inferire
con certezza l’identità del soggetto ivi raff‌igurato, e ancora l’assenza di
elementi di riferimento certi e precisi nel riconoscimento operato dai
testimoni escussi, rispetto ai quali mancava invece un confronto critico-
argomentativo nel ricorso presentato dalla Procura Generale.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 6 MARZO 2018, N. 10133
(UD. 5 FEBBRAIO 2018)
PRES. BRUNO – EST. SCOTTI – P.M. LOY (CONF.) – RIC. R.
Violenza privata y Elemento oggettivo y Estremi y
Fattispecie relativa alla condotta dell’agente con-
sistita nel trattenere le chiavi della vettura della
persona offesa per impedirgli di allontanarsi.
. Correttamente viene ritenuta la sussistenza del rea-
to di violenza privata e non di quello di esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni nella condotta di taluno
che, strappando la chiave di avviamento dal cruscotto
della vettura alla guida della quale si trovava la persona
offesa, abbia in tal modo costretto quest’ultima a non
allontanarsi, nell’attesa dell’intervento dei Carabinieri
i quali, nell’intenzione dell’agente, avrebbero dovuto
identif‌icare la stessa persona offesa, resasi inadem-
piente all’obbligo di pagare una fornitura di carburan-
te, e raccogliere quindi una denuncia nei suoi confron-
ti per truffa o insolvenza fraudolenta. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 610; c.p., art. 393) (1)
(1) Fattispecie analoga si ritrova in Cass. pen., sez. V, 25 ottobre
2017, n. 49025, in Arch. giur. circ. ass. e resp. 2018, 240, che, tuttavia,
perviene alla conclusione di ritenere sussistente il concorso tra il
reato di violenza e privata e quello di esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni. Nel senso che l’elemento della violenza nel reato di cui
all’art. 610 cod. pen. si identif‌ica in qualsiasi mezzo idoneo a privare
coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione,
potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua
attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla
volontà altrui, impedendone la libera determinazione, v. Cass. pen.,
sez. V, 2 febbraio 2016, n. 4284, in questa Rivista 2016, 823 e Cass.
pen., sez. V, 26 marzo 2010, n. 11907, ivi 2011, 358. Sulla necessità,
perchè sussista il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
(art. 393 c.p.) che la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente cor-
risponda perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concre-
to dall’ordinamento giuridico, v. Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2013,
n. 21197, ivi 2014, 532 e Cass. pen., sez. V, 8 luglio 2010, n. 26176, ivi
2011, 948.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 26
maggio 2017, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Ferrara del 18 aprile 2014, appellata dall’imputato R.V., che
l’aveva ritenuto responsabile del reato di violenza privata
di cui all’art. 610 c.p. in danno di B.R., per averla costretta a
fermarsi, strappando le chiavi dal cruscotto della sua auto-
vettura in cui si era repentinamente introdotto, e, conces-
se le attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena
di mesi 2 di reclusione, con pena sospesa e non menzione.
2. Ha proposto ricorso l’avv. C.B., difensore di f‌iducia
dell’imputato, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, dedicato al tema della respon-
sabilità per il reato di violenza privata, il ricorrente lamenta
malgoverno della legge processuale con riferimento all’art.
581 c.p.p., dovendosi considerare ammissibile il primo moti-
vo di gravame proposto dall’appellante e ritenuto inammis-
sibile dalla Corte per difetto di specif‌icità estrinseca.

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