Corte di Cassazione Penale sez. un., 3 aprile 2018, n. 14800 (ud. 21 dicembre 2017)

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giur
7-8/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 3 APRILE 2018, N. 14800
(UD. 21 DICEMBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. DE AMICIS – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. T.
Appello penale y Dibattimento y Rinnovazione
dell’istruzione y Rinnovazione istruttoria della pro-
va dichiarativa y Mediante l’esame dei soggetti che
hanno rilasciato dichiarazioni decisive ai f‌ini della
condanna di primo grado y Necessità y Esclusione y
Nuova pronuncia del giudice y Sentenza assolutoria
y Motivazione razionale della conclusione difforme
adottata rispetto a quella del giudice di primo gra-
do.
. Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sen-
tenza di condanna, il giudice d’appello non ha l’obbligo
di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esa-
me dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute
decisive ai f‌ini della condanna di primo grado. Tuttavia,
il giudice d’appello (previa, ove occorra, rinnovazio-
ne della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi
dell’art. 603 c.p.p.) è tenuto ad offrire una motivazione
puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando
una razionale giustif‌icazione della difforme conclusio-
ne adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 602; c.p.p., art. 603)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 28 marzo 2017 la Corte di assise
di appello di Napoli ha riformato quella di primo grado
assolvendo G.T. dalle imputazioni di concorso in omicidio
pluriaggravato ai sensi degli artt. 81, 110 e 575 c.p., art.
577 comma 1, n. 3, c.p., art. 61 comma 1, n. 1, c.p., art. 7,
D.L. n. 152 del 1991 (capo A) e di concorso in detenzione e
porto d’arma comune da sparo, aggravati ai sensi dell’art.
110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, art. 7, D.L. n.
152 del 1991 (capo B), per non avere commesso il fatto,
nonché dal reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell’art.
648-bis c.p. e art. 7, D.L. n. 152 del 1991 (capo C), perché
il fatto non sussiste.
1.1. All’esito del giudizio di primo grado la Corte di as-
sise di Napoli aveva dichiarato la responsabilità del T. in
ordine ai reati ascrittigli e, unif‌icati gli stessi sotto il vin-
colo della continuazione, lo aveva condannato alla pena
dell’ergastolo con isolamento diurno per il periodo di un
anno, oltre alle sanzioni interdittive previste dalla legge
e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La
Corte fondava il proprio convincimento essenzialmente
sulle dichiarazioni testimoniali rese da due agenti di po-
lizia giudiziaria e da un collaboratore di giustizia che ave-
vano riconosciuto nell’imputato il soggetto ritratto nelle
immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza
attivato sul luogo dell’omicidio.
1.2. La Corte di assise di appello, senza procedere ad
una nuova assunzione delle prove dichiarative raccolte
nel primo giudizio, ha assolto l’imputato dopo aver dispo-
sto una perizia tecnica il cui esito ha escluso la possibilità
di giungere alla identif‌icazione della persona ripresa in un
f‌ilmato utilizzato per i riconoscimenti precedentemente
operati da due agenti di polizia giudiziaria e da un colla-
boratore di giustizia.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Napoli ha proposto ricorso avverso la pronuncia assoluto-
ria, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge
penale con riferimento all’art. 192 comma 2, c.p.p., sul ri-
lievo che una corretta valutazione dei dati indiziari avreb-
be condotto ad una conferma della decisione di condanna.
3. L’Uff‌icio per l’esame preliminare dei ricorsi presso
la Prima Sezione penale ha segnalato il ricorso al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Uni-
te, prospettando un potenziale contrasto giurisprudenzia-
le tra l’orientamento della Seconda Sezione (sentenza n.
41571 del 20 giugno 2017, Marchetta) e i principi afferma-
ti dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 27620 del 28 aprile
2016, Dasgupta, e n. 18620 del 19 gennaio 2017, Patalano,
riguardo alla necessità o meno di rinnovazione dell’assun-
zione della prova dichiarativa in appello in caso di riforma
in senso assolutorio della sentenza di primo grado.
Con la sentenza Marchetta la Seconda Sezione ha af-
fermato che l’obbligo di riassumere la prova orale nel di-
battimento d’appello, con riferimento alle dichiarazioni
rese dalla persona offesa, sussiste anche nel caso in cui
s’intenda ribaltare il giudizio di condanna pronunciato in
primo grado ed assolvere l’imputato che ha proposto im-
pugnazione.
Nella sentenza Dasgupta, invece, le Sezioni Unite han-
no ritenuto che l’obbligo di rinnovazione istruttoria della
prova dichiarativa decisiva non sussiste nel caso di rifor-
ma in senso assolutorio della sentenza di condanna di pri-
mo grado.
4. Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Se-
zioni Unite e ne ha disposto la trattazione per l’odierna
udienza pubblica.
5. I difensori delle parti civili hanno fatto propri gli ar-
gomenti esposti nel ricorso, ponendo in rilievo l’erroneo
governo delle regole di acquisizione e valutazione delle
prove dichiarative raccolte nel giudizio di primo grado,
per avere la Corte di assise di appello effettuato un con-
trollo peritale antropometrico, visivo ed ambientale senza
procedere alla rinnovazione delle qualif‌icate testimonian-
ze sulla cui valutazione di piena attendibilità incideva
quel tipo di controllo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato
assegnato alle Sezioni Unite può sinteticamente riassu-
mersi nei termini di seguito indicati:
"Se il giudice di appello, investito della impugnazione
dell’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si
deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa,
possa pervenire alla riforma della decisione impugnata,
nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei
soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai
f‌ini della condanna di primo grado".

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