Corte di Cassazione Penale sez. III, 28 maggio 2018, n. 23851 (ud. 28 febbraio 2018)

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giur
7-8/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
La Corte di merito, rispetto ai suddetti prof‌ili, affronta
unicamente il tema del fattore-tempo; e lo fa non già sul-
la base di un corretto e adeguato esame delle risultanze
probatorie sul punto (limitandosi ad affermare che non
è stato comprovato quale fosse il momento in cui insor-
se la perforazione intestinale, e che con ogni probabilità
essa non era intervenuta f‌ino a metà giornata del 24 no-
vembre), ma sulla base di una serie di considerazioni che
tendono bensì a divaricare il lasso di tempo – in realtà del
tutto incerto – nel quale il dott. M. avrebbe potuto fare
qualcosa, ma senza chiarire in modo univoco se il compor-
tamento che ci si sarebbe dovuti attendere da lui fosse tale
da rendere oggettivamente, tempestivamente e utilmente
praticabile l’adozione dei necessari e conseguenti presidi
diagnostico-terapeutici.
A fronte del già visto approccio probabilistico seguìto
al riguardo dal collegio peritale, merita di essere richia-
mato l’indirizzo della Corte di legittimità in base al quale
il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può
ritenersi sussistente sulla base del solo coeff‌iciente di pro-
babilità statistica, ma deve essere verif‌icato alla stregua di
giudizio di elevata probabilità logica, che, essere verif‌icato
alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica,
che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ra-
gionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scien-
tif‌iche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo
salvif‌ico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della
caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle par-
ticolarità del caso concreto (ex multis sez. IV, sentenza n.
26491 del 11 maggio 2016, Ceglie, Rv. 267734).
All’evidenza, nel percorso argomentativo seguìto dalla
Corte distrettuale (e anche in quello seguìto dal Tribunale
nella sentenza di primo grado), siffatta indagine non è sta-
ta adeguatamente condotta ed ha lasciato zone d’ombra
nella ricostruzione del rilievo causale del comportamen-
to addebitato al dott. M. rispetto al decesso della C., sia
nell’accertamento della portata salvif‌ica del comporta-
mento che egli avrebbe dovuto tenere nell’occorso, avuto
riguardo all’evolversi delle condizioni patologiche della
paziente.
8. La sentenza impugnata va perciò annullata con rin-
vio ad altra Sezione della d’appello Roma, quale deman-
data altresì la regolamentazione delle spese tra le parti
di questo giudizio di legittimità. La Corte di merito, nel
giudizio di rinvio, sì atterrà ai principi di diritto dianzi
richiamati, sia sotto il prof‌ilo della natura colposa della
condotta del dott. M. (ivi compreso l’accertamento del
grado dell’eventuale colpa), sia sotto il prof‌ilo della sua
rispondenza o meno ai criteri riconducibili alle buone
pratiche della sua rispondenza o meno ai criteri ricon-
ducibili alle buone pratiche accreditate dalla comunità
scientif‌ica, sia sotto il prof‌ilo della portata salvif‌ica che
il comportamento eventualmente alternativo e ritenuto
doveroso avrebbe avuto, attraverso un giudizio fondato su
criteri di elevata probabilità logica e non su mere basi
probabilistico-statistiche.
Gli ulteriori motivi di doglianza restano, all’evidenza,
assorbiti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 MAGGIO 2018, N. 23851
(UD. 28 FEBBRAIO 2018)
PRES. ROSI – EST. DI STASI – P.M. PRATOLA (CONF.) – RIC. D.F.
Prostituzione y Favoreggiamento y Cessione in
locazione di appartamento a prostituta y Canone
maggiorato rispetto ai livelli di mercato y Conf‌igu-
rabilità dei reati di favoreggiamento e sfruttamen-
to della prostituzione.
Prostituzione y Favoreggiamento y Cessione in
locazione di appartamento a prostituta y Conf‌igu-
rabilità y Differenze con il reato di concessione in
locazione di una casa o di altro locale a scopo di
esercizio di una casa di prostituzione y Individua-
zione.
. Sono conf‌igurabili i reati di favoreggiamento e sfrut-
tamento della prostituzione nella condotta costituita
dal concedere in locazione un alloggio a soggetto che
ivi intenda esercitare, e poi di fatto eserciti, la prosti-
tuzione, concordando all’uopo un canone maggiorato
rispetto ai livelli di mercato, proprio in considerazione
dei prof‌itti derivanti al locatario da detta attività. (l. 20
febbraio 1958, n. 75, art. 3) (1)
. La conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 3, n. 2, della
legge 20 febbraio 1958 n. 75 (concessione in locazione
di una casa o di altro locale a scopo di esercizio di una
casa di prostituzione) richiede, quali elementi costitu-
tivi (di cui il locatore dev’essere consapevole) il con-
testuale esercizio del meretricio, nell’immobile locato,
da parte di più persone, accompagnato dall’esistenza
di una certa organizzazione, pur se minima e rudimen-
tale; elementi, questi, in assenza dei quali la semplice
locazione di un immobile ad una singola prostituta,
nella consapevolezza che costei vi eserciterà la pro-
stituzione autonomamente e per proprio conto, potrà,
per converso, dar luogo alla conf‌igurabilità del reato di
favoreggiamento della prostituzione previsto dall’art. 3,
n. 8, della citata legge n. 75/1958. (Mass. Redaz.) (l. 20
febbraio 1958, n. 75, art. 3) (2)
(1) Delineano il reato di favoreggiamento della prostituzione: Cass.
pen. III, 21 settembre 2012, n. 36595, in questa Rivista 2013, 1080;
Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2009, n. 11575, ivi 2010, 210 e Cass. pen.,
sez. III, 20 marzo 2001, n. 10938, in www.latribunaplus.it.
(2) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 7 luglio 1999, n.
8600, in questa Rivista 1999, 875, secondo cui per integrare il concet-
to di casa di prostituzione previsto nei nn. 1 e 2 dell’art. 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, è necessario un minimo, anche rudimenta-
le, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralità
di persone esercenti il meretricio. Ne consegue che il reato di chi,
avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa, la concede in
locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione non sussi-
ste, quando il locatore conceda in locazione l’immobile ad una sola
donna, pur essendo consapevole che la locataria è una prostituta, e
che eserciterà nella casa locata autonomamente e per proprio conto.

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