Corte di Cassazione Penale sez. I, 5 giugno 2018, n. 25164 (C.C. 19 dicembre 2017)

Pagine59-61
701
giur
Rivista penale 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
ed apprezzabile del comportamento violento tenuto, quan-
to un pretesto per realizzare impulsi brutali e prevaricato-
ri con esiti di elevata gravità anche in un contesto fattuale
che non ne giustif‌ica la manifestazione.
Si è affermato da parte di questa Corte, e qui si riba-
disce che, per verif‌icare la sussistenza della circostanza
aggravante in questione, è necessario procedere all’iden-
tif‌icazione in concreto della natura e della valenza della
ragione giustif‌icatrice l’azione delittuosa posta in essere,
senza sia possibile fare ricorso ad un comportamento me-
dio dell’uomo comune, posto che siffatto modello di agen-
te non è facilmente identif‌icabile ed è inf‌luenzato nella
situazione concreta da connotazioni culturali, dall’educa-
zione ricevuta, dal contesto sociale e da fattori ambientali
(Cass. sez. I, n. 11591 del 28 ottobre 2015, dep. 2016, Pas-
salacqua e altri, rv. 266559; sez. I, n. 39261 del 13 ottobre
2010, Mele, rv. 248832; sez. I, n. 42846 del 18 novembre
2010, PG in proc. Muzaka, rv. 249010; sez. VI, n. 28111 del 2
luglio 2012, U.M., rv. 253033), con l’ulteriore precisazione
che esigenze religiose o culturali dell’agente non posso-
no trovare riconoscimento agli specif‌ici f‌ini di negare la
circostanza aggravante in questione quando si pongano in
palese contrasto con i principi fondamentali del sistema
giuridico.
Si è così rilevato che il motivo è futile quando sia così
banale, lieve e sproporzionato rispetto all’azione crimi-
nosa realizzata ed alla sua gravità da apparire del tutto
inidoneo ed insuff‌iciente a dar luogo al reato, costituen-
do piuttosto occasione per dare libero sfogo ad istinti ag-
gressivi ed antisociali (Cass. sez. I, n. 39261 del 13 otto-
bre 2010, Mele, rv. 248832; sez. I, n. 29377 dell’8 maggio
2009, Albanese ed altri, rv. 244645; sez. I, n. 24683 del 22
maggio 2008, Iaria, rv. 240905). E tali caratteri sono stati
puntualmente evidenziati nel caso in esame per le ragioni
già esposte.
Può quindi formularsi il seguente principio di dirit-
to: “In tema di riconoscimento dell’aggravante prevista
dall’art. 61, n. 1, c.p., la futilità del motivo non è esclusa
dall’appartenenza o dalla vicinanza dell’autore del reato
a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamerica-
ne, che riconoscono come valori positivi la violenza e l’uso
della forza quale forma di affermazione della personalità
individuale e di manifestazione dell’appartenenza al grup-
po da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia
militare in formazione contrapposta, dal momento che tali
concezioni e modelli comportamentali offrono occasione
per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si
pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciu-
ti dall’ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la
vita, la sicurezza e la libertà personale”.
3. Col terzo motivo la difesa di E.E.A ha contestato
anche la correttezza della decisione di applicare la mi-
sura di sicurezza dell’espulsione nei suoi confronti per la
riscontrata pericolosità sociale, dedotta dalla brutalità e
gratuità della violenta aggressione in danno di persona
del tutto inoffensiva e dalla gravità complessiva del gesto
criminoso, giudizio che però omette di considerare la sua
presenza regolare in Italia. L’assunto difensivo trascura
che la sentenza impugnata ha ravvisato la pericolosità
sociale degli imputati nel contesto di estrema violenza e
di spregiudicata aggressività in cui si era svolta l’azione
e nella inconsistenza del movente. Sul punto la sentenza
rispetta il parametro normativo, costituito dal combinato
disposto degli artt. 235 c.p. e 15 D.L.vo 25 luglio 1998 n.
286 ed è conforme all’interpretazione offertane dalla giu-
risprudenza di questa Corte, secondo la quale la misura di
sicurezza in questione “può essere disposta, ricorrendone
le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito
di permesso di soggiorno e convivente con prossimi con-
giunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interes-
se dello Stato all’allontanamento di una persona che, com-
mettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a
delinquere e, dunque, socialmente pericolosa” (sez. III, n.
6707 del 12 gennaio 2016, Caushi e altro, rv. 266276).
Resta solo da aggiungere che, trattandosi di misura da
porre in esecuzione soltanto dopo l’avvenuta espiazione
della pena detentiva inf‌litta, al momento della sua con-
creta attuazione potrà essere rivalutato il prof‌ilo della pe-
ricolosità sociale dei condannati in relazione alla loro per-
sonalità, alle condotte nel frattempo tenute, al percorso
rieducativo seguito con l’espiazione ed agli altri elementi
di cui all’art. 133 c.p.
Per le considerazioni svolte, i ricorsi vanno respinti con
la conseguente condanna dei proponenti al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 5 GIUGNO 2018, N. 25164
(C.C. 19 DICEMBRE 2017)
PRES. MAZZEI – EST. BIANCHI – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. T.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Detenzione domiciliare y Ordina-
ria o speciale y Al padre di prole di età non supe-
riore ai 10 anni y Concessione y Condizioni y Impos-
sibilità per la madre di provvedere alla necessaria
assistenza dei f‌igli y Individuazione.
. Ai f‌ini della concessione della detenzione domicilia-
re, ordinaria o speciale, al condannato che sia padre
di prole di età non superiore ad anni 10, la condizione
costituita dall’assoluta impossibilità per la madre di
provvedere alla necessaria assistenza può essere rite-
nuta sussistente soltanto con riferimento a condizio-
ni di salute, di lavoro o di altra natura riguardanti la
persona della stessa madre, con esclusione, quindi, in
assenza di tali condizioni, della possibilità di attribui-
re rilevanza a circostanze quali il numero dei f‌igli da
accudire o la gravità delle affezioni patologiche di cui
taluno di essi possa essere affetto, pur quando esse si-
ano tali da rendere complessivamente inadeguata l’as-
sistenza che la sola madre possa prestare, dovendosi in
proposito aver anche riguardo all’esistenza di un onere,
per lo Stato, di farsi comunque carico delle situazioni
di disabilità, in applicazione del principio solidaristico

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT