Corte di Cassazione Penale sez. I, 6 giugno 2018, n. 25535 (ud. 10 aprile 2018)

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giur
Rivista penale 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
nuncia passata in giudicato, sicché va escluso che P. potesse
essere nuovamente sottoposto a procedimento penale.
5. Peraltro, alla medesima conclusione bisogna giunge-
re per altra via. È generalmente riconosciuta l’esistenza,
nell’ordinamento, del giudicato parziale, che può riguarda-
re uno dei fatti di cui un soggetto sia contemporaneamen-
te accusato, ovvero un elemento del fatto a lui addebitato.
Tale giudicato si forma a seguito dell’accertamento giudi-
ziale contenuto in un provvedimento def‌initivo del giudice
penale e poggia su una imprescindibile ragione di ordine
logico, non potendosi ammettere che sulle medesime circo-
stanze di fatto – che possono riguardare anche la sola con-
dotta del soggetto – siano emesse pronunce contraddittorie,
con frustrazione degli scopi della giurisdizione. Infatti, pro-
prio per evitare un corto circuito logico, è ammessa la revi-
sione della sentenza quando i fatti stabiliti a fondamento
di una pronuncia di condanna non possono conciliarsi con
quelli stabiliti in un’altra sentenza irrevocabile. E proprio in
applicazione di tale principio è stato costantemente affer-
mato che – se la preclusione di cui all’art. 649 c.p.p. non può
essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già
intervenuta una pronuncia irrevocabile, conf‌iguri un’ipotesi
di “concorso formale di reati” (impostazione ancora valida,
col limite introdotto dalla richiamata sentenza della Corte
costituzionale) – tanto non vale allorché il secondo giudizio
si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il
primo: ciò che potrebbe verif‌icarsi allorché nel primo giudi-
zio sia stata dichiarata l’insussistenza del fatto o la mancata
commissione di esso da parte dell’imputato (Cass., n. 11918
del 20 gennaio 2016, rv. 266382; sez. III, n. 50310 del 18 set-
tembre 2014; sez. III, n. 25141 del 15 aprile 2009).
Ciò che vale per il concorso reale di norme incrimimna-
trici vale, stante l’identità di ratio, per il reato complesso (a
cui, si è visto, viene ricondotta, da parte di alcune pronunce,
la sequenza appropriazione-bancarotta), che si caratterizza
per la presenza di elementi riconducibili ad altre fattispecie
delittuose, su cui potrebbe essere senz’altro intervenuto –
prima dell’avvio dell’azione penale per il reato complesso
– un accertamento giudiziale con eff‌icacia di giudicato.
Ebbene, P. è stato assolto – con sentenze del Tribunale di
Pordenone, passate in giudicato il 24 luglio 2012 – dall’accu-
sa di essersi appropriato della somma di 35 mila euro, che
è anche alla base della contestazione di bancarotta. Pur
ammettendo (in ipotesi) che, agli effetti dell’art. 649 c.p.p.,
appropriazione indebita e bancarotta siano fatti diversi, per
la presenza, nella bancarotta, di un elemento naturalisti-
camente diverso dall’appropriazione, deve riconoscersi che
l’unica condotta che ha dato origine ad entrambi procedi-
menti era stata, prima dell’avvio del procedimento per il
reato fallimentare, oggetto di accertamento in sede penale,
con esito liberatorio per l’imputato, sicché su di esso si era
formato il giudicato. Anche per tale motivo, quindi, la se-
conda azione penale non avrebbe potuto essere promossa.
6. In conclusione, la sentenza impugnata non ha fat-
to corretta applicazione dei principi in materia di ne bis
in idem, sicché, ravvisandosi, nella specie, sulla base di
quanto sopra esposto, una preclusione derivante da prece-
dente giudicato, va annullata senza rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 6 GIUGNO 2018, N. 25535
(UD. 10 APRILE 2018)
PRES. TARDIO – EST. BONI – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. A.O.
Circostanze del reato y Aggravanti y Aggravante
ex art. 61, n. 1 c.p. y Motivi abietti o futili y Esclu-
sione dell’aggravante per l’appartenenza dell’auto-
re del reato a gruppi o bande giovanili sudamerica-
ne y O sia militante in una formazione contrapposta
a quest’ultima y Possibilità y Esclusione.
. In tema di riconoscimento dell’aggravante prevista
dall’art 61, n. 1, c.p., la futilità del motivo non è esclu-
sa dall’appartenenza o dalla vicinanza dell’autore del
reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili
sudamericane, che riconoscono come valori positivi
la violenza e l’uso della forza quale forma di afferma-
zione della personalità individuale e di manifestazione
dell’appartenenza al gruppo da esercitare per il solo
fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione
contrapposta, dal momento che tali concezioni e mo-
delli comportamentali offrono occasione per dare libe-
ro corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongo-
no in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti
dall’ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la
vita, la sicurezza e la libertà personale. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 61; c.p., art. 572; c.p., art. 582) (1)
(1) Per un inquadramento dell’aggravante dei futili motivi si vedano
Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 2012, n. 28111, in questa Rivista 2013,
1063 e Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2010, n. 39261, in www.latri-
bunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 23 maggio 2017 la Corte di ap-
pello di Milano confermava la sentenza emessa dal G.u.p.
del Tribunale di Milano che in data 19 settembre 2016,
all’esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbre-
viato, aveva condannato alla pena di giustizia gli imputati
H.A.A.O. e E.E.A. in quanto ritenuti responsabili di concor-
so nel tentato omicidio di E.A.L.F., aggravato dall’avere essi
agito per motivi abbietti e futili, e nel porto ingiustif‌icato di
un coltello, fatti commessi in Milano il 25 luglio 2015.
1.1 La vicenda oggetto del processo è stata ricostruita
in base alle informazioni fornite da numerosi testi ocula-
ri e dagli accertamenti condotti sulla persona offesa; en-
trambe le sentenze di merito, con conforme giudizio, han-
no ritenuto che la sera del 25 luglio 2015 presso il “Parco
delle cave” di Milano, dopo che i due imputati si erano
appartati con il L.F., a sua volta separatosi dagli altri amici
presenti, nel corso della discussione insorta essi lo aveva-
no aggredito ed attinto da plurimi colpi di coltello, sferrati
dall’A.O., mentre il coimputato lo aveva percosso con pu-
gni e calci anche dopo che egli si era accasciato al suolo
e l’azione era stata interrotta dal pronto intervento degli
altri giovani presenti nei pressi, che avevano allertato le
forze dell’ordine ed i soccorsi sanitari, consentendo il tra-
sporto ed il ricovero ospedaliero dell’aggredito in prognosi

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