Corte di Cassazione Penale sez. II, 7 giugno 2018, n. 25915 (ud. 2 marzo 2018)

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giur
Rivista penale 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 GIUGNO 2018, N. 25915
(UD. 2 MARZO 2018)
PRES. DAVIGO – EST. BELTRANI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. B.
Concorso di persone nel reato y Reato diverso da
quello voluto da taluno dei concorrenti y Concorso
anomalo y Responsabilità anche di questi per il rea-
to più grave y Fattispecie in tema di truffa e rapina
impropria.
Circostanze del reato y Attenuanti y Concorso do-
loso dell’offeso y Criteri di valutazione y Fattispe-
cie in tema di esclusione dell’attenuate per avere la
persona offesa agito nella prospettiva di commet-
tere a sua volta il reato di ricettazione.
. L’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno
dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o
ad altri la percezione del prof‌itto cui erano f‌inalizzati
gli artif‌izi e raggiri posti in essere, o comunque per gua-
dagnare l’impunità, può essere ritenuto logico e preve-
dibile sviluppo della condotta f‌inalizzata alla commis-
sione di detto reato e, se realizzato, con conseguente
conf‌igurabilità del reato di rapina, comporta che di
questo debbano rispondere, a titolo di concorso ano-
malo ex art. 116 c.p., anche gli altri concorrenti. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 116; c.p., art. 628; c.p., art. 640) (1)
. La circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 5 c.p.,
costituita dall’ “essere concorso a determinare l’even-
to, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole,
il fatto doloso della persona offesa”, è conf‌igurabile
quando la condotta della persona offesa non soltanto si
inserisce nella serie causale di produzione dell’evento,
ma si collega anche sul piano della causalità psicologi-
ca a quella del soggetto attivo, nel senso che la persona
offesa abbia voluto la realizzazione dello stesso evento
avuto di mira dall’agente.(Nella specie, in applicazione
di tale principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse
stata esclusa la sussistenza della circostanza in que-
stione in un caso in cui la persona offesa del reato di
truffa, poi degenerato in rapina, avrebbe agito nella
prospettiva di commettere a sua volta un reato di ricet-
tazione). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 62; c.p., art. 640) (2)
(1) Sull’argomento, si veda in termini, anche se riferita al reato di
furto, Cass. pen., sez. II, 27 ottobre 2016, n. 45446, in www.latribuna-
plus.it. In senso conforme si veda Cass. pen., sez. II, 10 giugno 1991,
in questa Rivista 1992, 46.
(2) In senso conforme l’orientamento di Cass. pen., sez. V, 11 giugno
1999, n. 7570, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello
di Brescia ha confermato, quanto all’affermazione di re-
sponsabilità, la sentenza con la quale, in data 19 ottobre
2015, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato M.B.,
in atti generalizzato, colpevole di rapina pluriaggravata,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte
d’appello ha ridotto, con le statuizioni accessorie.
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio
di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, dedu-
cendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 116 c.p. e vizio di motivazione
(l’imputato non avrebbe previsto né voluto l’impiego di
violenza in danno della p.o., avendo unicamente accon-
sentito alla perpetrazione in suo danno di una truffa);
II – violazione dell’art. 62, comma 1, n. 5, c.p. (essendo
conf‌igurabile il fatto doloso delle pp.oo., a loro volta re-
sponsabili di una condotta che ex ante si connotava come
delittuosa, in quanto integrava a sua volta gli estremi della
ricettazione);
III – vizio di motivazione quanto al diniego delle atte-
nuanti generiche (per la risalenza, e quindi non decisività,
dei precedenti specif‌ici valorizzati).
All’odierna udienza pubblica, è stata verif‌icata la rego-
larità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno
concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in came-
ra di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pub-
blicato mediante lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il motivo riguardante l’affermazione di responsa-
bilità e la qualif‌icazione giuridica del fatto accertato rei-
tera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte
in appello e già non accolte, risultando, pertanto, privo
della specif‌icità necessaria ai sensi dell’art. 581, comma
1, lett. c), c.p.p. (sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio
- 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; sez. VI, sentenza n.
34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
e, comunque, meramente assertivo nonché manifesta-
mente infondato, in considerazione dei rilievi con i quali
la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente
corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie,
e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha mo-
tivato la contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 8 S.
della sentenza impugnata quanto all’incensurabile accer-
tamento dei fatti verif‌icatisi ed alla specif‌ica condotta del
ricorrente).
1.1.1. D’altro canto, questa Corte, con orientamento
(sez. IV, n. 19710 del 3 febbraio 2009, rv. 243636) che il
collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di
una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronun-
cia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affer-
mazione di responsabilità), il vizio di travisamento della
prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel
caso in cui il ricorrente rappresenti (con specif‌ica dedu-
zione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato
è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valu-
tazione nella motivazione del provvedimento di secondo
grado («Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione,

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