Corte di Cassazione Penale sez. IV, 9 marzo 2017, n. 11423 (ud. 20 dicembre 2016)

Pagine44-45
598 599
giur giur
Rivista penale 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
(28) Cass., sez. II, 17 aprile 2007, in www.iuritalia.it e Cass., sez.
II, 11 febbraio 2010; vedi anche Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2016, n.
1923, in questa Rivista 2016, 696. “In tema di circonvenzione d’incapaci,
qualora venga dimostrato che l’agente abbia indotto la vittima al com-
pimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o
di def‌icienza psichica, il reato sussiste anche se la persona offesa si era
comportata in modo analogo quando era ancora “compos sui”, essendo
impossibile stabilire, a causa del sopravvenuto stato di privazione della
capacità di discernimento, se la vittima avrebbe continuato a tenere la
stessa condotta”. Pertanto l’induzione potrà essere desunta in via pre-
suntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o atti-
vità da parte dell’agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale
la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e
la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell’agente, atti che, privi di
alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano
a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli, atteso che l’attività di induzione
dev’essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichi-
co in cui versi la vittima. (Nella specie, concernente atti di donazione di
notevole valore, la S.C. ha ritenuto che gli stessi atti, normali ed incensu-
rabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità, provato l’abuso,
diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti nel predetto stato,
a seguito di una costante attività di suggestione e di pressione morale
posta in essere dall’imputato).
(29) Cass., sez. II, 4 ottobre 2006, n. 40383, in Guida al diritto,
2007, 81; vedi anche Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2015, n. 1381, “Ai f‌ini
dell’art. 643 c.p. si richiede non solo l’abuso delle particolari condizioni
del soggetto passivo, ma anche la sua induzione a compiere atti giuridici
potenzialmente pregiudizievoli per sé o per altri, induzione intesa non
già come semplice richiesta di compiere l’atto, bensì come apprezzabile
attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque
di spinta psicologica”.
(30) Cass. sez., IV, 23 ottobre 2008, in CED. L’accertamento del nesso
di causalità “può fondarsi anche su una pluralità di indizi; essi però devo-
no fondarsi su circostanze di fatto certe”.
(31) PADOVANI, Prefazione AA.VV., La prova dei fatti psichici, a
cura di DE FRANCESCO-PIEMONTESE-VENAFRO, Torino, 2010, IX;
FORTI, L’immane concretezza, Metamorfosi del crimine e controllo
penale, Milano, 2000.
(32) Cass. pen., sez., I, 14 maggio 2004, in Cass. pen., 2005, 759 ss.
(33) Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2017, n. 18817.
(34) Non da ultimo, Cass., sez. II, 21 dicembre 2015, n. 50139, che
conferma l’importanza dell’induzione affermando: “La prova dell’indu-
zione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi
specif‌ici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè
risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli
atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da essi derivato”. A questo
proposito vi è da riferire come la condotta dell’imputato, f‌ino alla stipula
del testamento della signora circonvenuta, fosse quella di un soggetto
presente (frequentava assiduamente la casa), interessato e attento alle
necessità della stessa. L’imputato si era adoperato per indurre la vittima
a compiere atti giuridici per lei stessa (e per i terzi) dannosi come ef-
fettuare prelievi dal proprio conto corrente per poi girarli all’imputato,
oltre a redigere un testamento completamente a suo favore. In seguito,
attenuti i vantaggi derivanti dalla circonvenzione, nonostante le conti-
nue chiamate della signora, l’imputato non si era più presentato, men-
tre era ricomparso dopo la morte della donna per sbrigare le pratiche
testamentarie.
(35) Cass. pen., sez. II, 2 maggio 2017, n. 20669, in www.latribuna-
plus.it, [RV269883]. “Nella circonvenzione d’incapace, reato a condotta
plurima, qualora i momenti dell’induzione e dell’apprensione non coinci-
dano, il reato si consuma all’atto dell’apprensione, che produce il mate-
riale conseguimento del prof‌itto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo
insito nella induzione”.
(36) MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. IX, Delitti
contro il patrimonio, Torino, 1981, p. 850.
(37) Cass. pen. 13 maggio 2010, n. 18158, in jusabili.org; “Risponde
di circonvenzione di incapace che si approf‌itta dello stato di isolamento
affettivo di una persona, inducendola a sborsare ingenti somme di dena-
ro. Poco importa se non si esercita una vera e propria pressione morale,
anche la mera richiesta di “soccorso f‌inanziario” infatti, se rivolta a una
persona debole e sola, può conf‌igurare il reato di circonvenzione di inca-
pace”; Cass. 7145, 20 febbraio 2001, in www.professionisti Il Sole 24 ore.
La Cassazione si è pronunciata sostenendo che “L’induzione patrimonia-
le pregiudizievole, commessa attraverso l’abuso dello stato di infermità
o di def‌icienza psichica di una persona, non contempla esclusivamente
gli stati di incapacità di intendere e di volere, ma anche situazioni di
portata più modesta, anche transitorie e non morbose, comunque ido-
nee ad incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona” il
concetto di def‌icienza psichica deve essere inteso “in senso molto ampio
in modo da comprendere qualsiasi minorazione della sfera intellettiva,
volitiva ed affettiva del soggetto passivo che diminuisca i poteri di difesa
contro l’opera di suggestione e contro le insidie altrui. Inoltre la prova
dell’induzione e dell’abuso delle condizioni della vittima non richiede
necessariamente la dimostrazione di episodi specif‌ici, ben potendo es-
sere anche indiretta, indiziaria e presunta e cioè risultare da elementi
gravi precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e l’in-
contestabile pregiudizio da essi derivato (Cass. pen., sez. II, 15 ottobre
2004, n. 48302). A tali effetti debbono essere presi in considerazione non
solo le condotte tenute dall’imputato al momento della commissione de-
gli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successiva-
mente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità
psichica della persona offesa; inoltre la valutazione della condotta non
deve essere limitata all’attività positiva posta in essere dall’imputato,
ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di
disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul
perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una de-
cisione in itinere (…)”; vedi anche Cass. pen., sez. VI, 29 settembre
2017, n. 45116, in neldiritto.it, “In tema di circonvenzione di incapace,
nel caso in cui il risultato illecito della condotta si riferisca al pagamen-
to di un compenso per prestazioni professionali, il reato non può essere
individuato facendo ricorso, puramente e semplicemente, al criterio del
superamento del massimo previsto dalla tariffa professionale, e, quindi,
avendo necessariamente riguardo al solo importo eccedente tale misu-
ra, ma è necessario valutare se tale squilibrio sia stato il risultato di una
condotta di induzione”.
(38) RONCO, Circonvenzione di persone incapaci, in Enc. giur.
Treccani, Roma, 2007, postilla, 1; Vedi anche BONIFACIO, Alcune consi-
derazioni in tema di circonvenzione d’incapaci, in Arch. Pen., 1965, I, p.
583. Il requisito dell’abuso rappresenta allora un tratto che caratterizza
la fattispecie di circonvenzione, ed un requisito fondamentale per distin-
guere la f‌igura in esame da un’altra f‌igura analoga qual è la truffa. Anche
se nella truffa è presente una condotta induttiva realizzata dall’agente,
non è ravvisabile l’abuso che è invece elemento tipico ed esclusivo del
reato di circonvenzione. In particolare poi, nel reato in esame, non è ri-
chiesto genericamente un abuso del soggetto passivo, ma un abuso della
sua minorazione, cioè un fatto più riprovevole che comporta una maggior
punibilità del colpevole rispetto al reato di truffa. La condotta dell’agen-
te allora, non viene in rilievo per essere stata più o meno ingannevole
(come accade nella truffa), ma perché si è concentrata in un abuso delle
condizioni minorate del soggetto passivo.
(39) Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27412 (ud. 23 aprile 2008),
in www.latribuna.it, voce art. 643 c.p., Circonvenzione di persone inca-
paci – Reato di pericolo “Il reato di circonvenzione di incapace ha natura
di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto
l’atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la
persona offesa o per altri”.
(40) FERRIO, Il concetto di def‌icienza psichica rispetto al reato di
circonvenzione d’incapaci, in Nuovo dir., 1959, p. 652. A questo propo-
sito l’Autore lamenta l’imprecisione e la mancanza di chiarezza della
espressione di legge proponendo a sua volta una formula diversa come
“atto capace di effetto dannoso”.
(41) Cass. pen., sez. II, 27 gennaio 2006, n. 3458, (ud. 1 dicembre
2005), in www.latribunaplus.it, “In tema di circonvenzione di persone
incapaci, lo stato di infermità o def‌icienza psichica della persona offesa
si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento in-
tellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della
funzione volitiva e affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e di-
minuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie”.
(42) Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2005, n. 16575 (ud. 31 marzo 2005),
in www.latribunaplus.it, “ In tema di circonvenzione di persone incapa-
ci, ai f‌ini della sussistenza dell’elemento dell’induzione debbono esse-
re presi in considerazione non solo le condotte tenute dall’imputato al
momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto
ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rilevatore di una
antecedente minorata capacità psichica della persona offesa, ed inoltre
la valutazione della condotta non deve essere limitata all’attività positiva
posta in essere dall’imputato ma deve essere rivolta anche alla valuta-
zione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che
possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini
di rafforzamento di una decisione in itinere”.
(43) La letteratura psicoanalitica è sterminata sul punto: ad iniziare
da S. Freud. Per una chiara e semplice delucidazione si veda GLOVER, I
fondamenti teorici e clinici della psicoanalisi, Roma, 1971, 360. Il termi-
ne transfert viene dal latino trans-ferre, ‘portare attraverso’: la persona
dell’analista si fa strumento della traslazione, attraverso la parola (che
ha un potere di rappresentanza), del vissuto infantile del paziente. Può
dirsi che nel rapporto con lo psicoanalista il paziente trasferisce un
copione, uno schema di comportamento. Di norma, con l’elaborazione
del transfert e con il superamento della nevrosi che lo ha espresso si
conclude il percorso psicoanalitico. Per questo – in tale prospettiva di
elaborazione e di superamento – la nevrosi da transfert ha i caratteri
di una vera e propria def‌icienza psichica transitoria. Anche se tipico del
rapporto paziente – psicoterapeuta, il transfert non è tutta via esclusivo
di questo: in misura più attenuata, si manifesta, infatti, in tutte le re-
lazioni interpersonali; al riguardo cfr. MILANI, Plagio, circonvenzione,
seduzioni: considerazioni critiche e osservazioni della pratica clinica, in
FIORINO M., La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavag-
gio del cervello, vol. I, Forte dei Marmi, 1990, 173.
(44) CUPELLI, La colpa dello psichiatra, rischi e responsabilità tra
poteri impeditivi, regole cautelari e linee guida, in www.dirittopenale-
contemporaneo.
(45) CARELLA-PRADA-CANCRINI-BERTINI-GRANDE, La nevrosi
da transfert come def‌icienza psichica transeunte nella circonvenzione
d’incapace, in Giust. Pen., 1996, I, 121; DE FAZIO, La valutazione del rap-
porto interpersonale quale momento metodologicamente determinante
nel giudizio di circonvenzione d’incapace, 43 s., in DI FIORINO, op. cit.,
l’Autore afferma che qualora lo psicoterapeuta utilizzasse la particolare
natura del rapporto per mettere in atto azioni induttive f‌inalizzate a far
compiere al paziente atti pregiudizievoli di disposizione patrimoniale,
‘sarebbe giocoforza riconoscere che, in un rapporto di terapia basato sul
transfert, vale a dire su un tipo particolare di suggestione terapeutica, la
condizione di circonvenibilità si realizza in virtù dello stesso rapporto,
oltreché in relazione del eventuale stato patologico del paziente. Infatti,
quanto più è eff‌icace il transfert, quanto più esso si realizza in riferimen-
to ad un oggetto disturbato e con connotazioni psicopatologiche, tanto
più si crea un rapporto in cui una f‌igura idealizzata come carismatica
ed onnipotente può esercitare in maniera sottile, subdola ed insidiosa,
pressioni psicologiche dirette a forzare e a coartare la volontà’. Occorre,
tuttavia, evidenziare che la psicoanalisi si contraddistingue, rispetto ad
altre forme di psicoterapia, per l’assenza di scopi terapeutici immediati
rivestendo principalmente la natura più di metodo ermeneutico che di
mera terapia.
(46) Per un corretto giudizio bisognerebbe tener conto di alcuni
fattori quali: a) la personalità del suggestore; b) la personalità del sug-
gestionato; c) il ruolo che ciascuno assume nella “Wir-Bildung” (la c.d.
formazione del Noi); d) la peculiare situazione nella quale il processo
suggestivo si inserisce.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 MARZO 2017, N. 11423
(UD. 20 DICEMBRE 2016)
PRES. ROMIS – EST. MICCICHÈ – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. P.
Furto y Tentativo y Di generi alimentari y Furto di
lieve entità y Applicabilità al caso concreto y Esclu-
sione y Soddisfacimento di un bisogno primario
dell’agente y Onere dimostrativo a carico dell’im-
putato y Necessità y Fattispecie in tema di tentato
furto di due confezioni di bresaola.
. Ai f‌ini della sussistenza dell’ipotesi attenuata del fur-
to commesso in stato di bisogno deve potersi dedurre
che la sottrazione è diretta al soddisfacimento di un
bisogno primario dell’agente, non solo sotto il prof‌ilo
dell’elemento psicologico del reato, ma anche da un
punto di vista oggettivo, essendo necessario che la cosa
sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale
indilazionabile bisogno. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 54;
c.p., art. 56; c.p., art. 624; c.p., art. 626)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9
maggio 2016, ha confermato la sentenza emessa dal loca-
le Tribunale, che aveva condannato P.R. alla pena di mesi
cinque di reclusione ed Euro 150,00 di multa, riconoscen-
dolo colpevole del reato di tentato furto di due confezioni
di bresaola commesso all’interno di un supermercato, ri-
conosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, c.p. ritenuta
equivalente alla contestata recidiva. La Corte d’appello ha
disatteso i motivi di gravame, confermando la valutazione
del primo giudice quanto alla ritenuta inconf‌igurabilità
dell’ipotesi lieve di furto per bisogno, di cui all’art. 626
n. 2, c.p., e, pur concedendo le attenuanti generiche, ha
formulato un giudizio di equivalenza con la contestata re-
cidiva, confermando la pronuncia di primo grado anche
in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. P.R. ha proposto ricorso per il tramite del proprio
difensore di f‌iducia, lamentando, con il primo motivo,
violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 624 e 626 c.p. per
avere la Corte d’appello erroneamente e illogicamente af-
fermato che l’ipotesi lieve doveva escludersi poichè l’im-
putato non aveva dimostrato di trovarsi nell’impossibilità
di far fronte alle proprie esigenze di sostentamento. In tal
modo, la Corte territoriale aveva erroneamente addossato
all’imputato l’onere probatorio mentre, in base ai principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l’esigenza di
soddisfazione del bisogno può essere desunta da dati pro-
batori acquisiti al processo, che nel caso in esame erano
rappresentati dal fatto che l’imputato fosse stato ammesso
al gratuito patrocinio, nonchè dalla stessa natura di ge-
nere alimentare e dalla esiguità del valore economico del
bene appreso, già riconosciuta ai f‌ini dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4, c.p.. Con il secondo motivo il ricorrente la-
menta l’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di
esclusione della recidiva in contestazione, in ragione della

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT