Corte di Cassazione Penale sez. V, 15 marzo 2018, n. 11981 (C.C. 7 dicembre 2017)
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giur giur
Rivista penale 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 15 MARZO 2018, N. 11981
(C.C. 7 DICEMBRE 2017)
PRES. VESSICHELLI – EST. STANISLAO – P.M. FIMIANI (CONF.) – RIC. P.M. IN
PROC. S.
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Confisca
y Profitto y Del reato y Ex art. 240 c.p. y Natura y
Determinazione y Oggetto della confisca y Indivi-
duazione y Beni di chi sia stato concorrente nella
realizzazione del reato y Da cui non abbia tratto al-
cun personale profitto y Ammissibilità y Esclusione
y Fattispecie di rigetto del ricorso del P.M. per man-
cato accoglimento del sequestro preventivo finaliz-
zato alla confisca su beni appartenenti a soggetto
sottoposto a indagine per il reato di bancarotta
fraudolenta per distrazione, in mancanza di prova
dell’ottenimento di alcun personale profitto.
. La confisca del profitto del reato, quale prevista dal-
l’art. 240, comma 1, c.p., avendo natura esclusivamente
recuperatoria o risarcitoria e non anche sanzionatoria,
come deve invece ritenersi nel caso della confisca per
equivalente, non può avere per oggetto beni di chi,
pur essendo stato concorrente nel medesimo reato,
non abbia però tratto da esso alcun personale profit-
to. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la
Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero che
lamentava il mancato accoglimento della richiesta di
imposizione del sequestro preventivo finalizzato alla
confisca su beni appartenenti a soggetto sottoposto a
indagine, unitamente ad altri, per il reato di bancarot-
ta fraudolenta per distrazione, senza che però fosse
risultato che da tale reato fosse a lui personalmente
derivato alcun profitto). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 240;
c.p.p., art. 321) (1)
(1) Sulla nozione di profitto del reato, tale da giustificare l’applicabi-
lità della misura di sicurezza in oggetto, si vedano, nello stesso senso
della pronuncia in commento, Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2016,
n. 53650, in questa Rivista 2017, 143 e Cass. pen., sez. un, 21 luglio
2015, n. 31617, in Arch. nuova proc. pen. 2016, 398, con nota di S.
MELODIA, Prescrizione del reato e confisca: il «nodo» dell’accerta-
mento processuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza del 13 febbraio 2017, il Tribunale
di Catania, sezione per il riesame, annullava il decreto
di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca prevista
dall’art. 240 c.p., emesso dal Giudice per le indagini pre-
liminari del medesimo Tribunale nei confronti di S.M.S.
in riferimento alle somme di denaro ritenute costituire il
profitto di sei ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimo-
niale.
Il Tribunale premetteva che le ipotesi di bancarotta
fraudolenta erano contestate come realizzate (con una
sola eccezione, il capo F) dall’indagato nel lungo periodo
di tempo, dal 2001 al 2009, durante il quale la s.p.a. A.,
operante nella grande distribuzione alimentare, ammessa
al concordato preventivo il 18 marzo 2013, era stata ammi-
nistrata dai custodi giudiziari (essendo state sottoposte a
sequestro le partecipazioni azionarie dei soci Se. Sc., pa-
dre dell’indagato e imputato del delitto di cui all’art. 416
bis c.p., R.S., madre dell’indagato, e dello stesso indagato
che era anche il socio di maggioranza) avv.ti Muscarà e
Lazzara e dott. Giordano.
Periodo in cui l’indagato era stato l’amministratore di
fatto, oltre che il procuratore speciale, della società.
Il Tribunale aveva ritenuto provato, almeno ai fini della
fase cautelare in essere, il ruolo di amministratore di fatto
del prevenuto, perchè confermato dalle “mail” sequestra-
te dalle quali si evinceva che egli era il soggetto verso il
quale erano convogliate tutte le informazioni aziendali di
rilievo e che, da questi, promanavano tutte le conseguenti
decisioni, che lo stesso si era inoltre intromesso nella pro-
grammazione dei lavori, nella stipula dei contratti, nel ri-
lascio delle carte di credito aziendali, nella fondamentale
operazione di ampliamento del Centro commerciale L.Z.
Il Tribunale annullava però il provvedimento cautelare
perchè, in relazione alle ipotesi di reato contemplate ai
capi C, D ed E, non sussisteva il fumus commissi delicti
e, in relazione ai capi A, B ed F, che i proventi dei delitti
di bancarotta patrimoniale non fossero pervenuti allo S.
e non si potesse, pertanto, disporre nei suoi confronti il
sequestro finalizzato alla confisca diretta, prevista dall’art.
240 c.p., costituendo, quest’ultima, una misura di sicurez-
za patrimoniale (e non una sanzione, come nel caso della
confisca per equivalente, peraltro non consentita in rela-
zione ai delitti di bancarotta) attuabile, come tale, solo
sulle cose e sui beni (e sulle somme di denaro) che aveva-
no costituito il profitto direttamente e personalmente con-
seguito dall’agente e non anche dai suoi concorrenti nel
delitto (Cass. n. 25560/2015; n. 2488/2014; n. 5553/2014;
Cass. S.U. n. 31617/2015).
Infatti:
– al capo A, erano contestate le distrazioni realizzate
con gli acquisti, a valori eccessivi, di prodotti ortofrutticoli
dalla s.r.l. F., di cui era socio il padre S. ma in relazione alla
quale l’indagato non aveva quote di proprietà e non aveva
rivestito ruoli da amministratore;
– al capo B, erano ascritte le condotte di dissipazione
attuate con la vendita di merci alla s.r.l. (omissis) a prezzi
eccessivamente vantaggiosi, fino a tutto il 2011; di tale so-
cietà l’indagato aveva acquistato, dal padre, una quota di
partecipazione solo a partire dal 14 giugno 2011, così che,
per l’epoca precedente, non aveva tratto alcun profitto, ed
altrettanto era avvenuto per i mesi successivi visto che la
società stessa non aveva distribuito alcun utile, non aven-
dolo maturato (era stata posta in liquidazione nel 2012 e
dichiarata fallita nel 2014);
– al capo F, era descritta un’ipotesi di bancarotta frau-
dolenta patrimoniale realizzata, una volta cessata l’am-
ministrazione giudiziaria, cedendo un immobile, sito in
(omissis), alla s.r.l. C., al prezzo di euro 3.050.000, non in-
teramente versato, posto che era rimasta a credito della A.
la somma di euro 656.687; l’indagato però non aveva tratto
alcun profitto personale e diretto dall’operazione in quanto
la società beneficata era, in parte, di proprietà della madre.
2 - Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducen-
do, in relazione al solo annullamento del vincolo relativo
ai capi A, B ed F, con l’unico motivo, la violazione di legge,
ed in particolare degli artt. 110, 240 c.p. e 321 c.p.p., posto
che il Tribunale del riesame, che pur aveva riconosciuto il
trasferimento illecito di somme ingenti dalla s.p.a. A., posta
in concordato preventivo, ad altre società, partecipate dai
familiari dell’indagato, anch’essi indagati, non aveva rite-
nuto sequestrabili, ai fine della confisca diretta, le somme
che costituivano il profitto ricavato complessivamente dai
concorrenti nel delitto e quindi anche dallo S. medesimo.
Il ricorrente premette che il sequestro preventivo delle
somme di denaro sui conti dello S. doveva considerarsi,
alla luce delle sentenze delle Sezioni unite Gubert e Lecci,
diretto.
Il sequestro era stato disposto dal Gip nei confronti di
tutti gli indagati e, per l’intero, per ciascuno di essi, visto
che ai medesimi era stato contestato il concorso di persone
nel reato (Cass. 25560/2015, n. 5553/2014, n. 45389/2008).
Tutto ciò premesso l’ordinanza impugnata non aveva
fatto corretta applicazione dei seguenti principi di dirit-
to: - non aveva considerato che, ai sensi dell’art. 110 c.p.,
ciascuno dei concorrenti risponde della condotta comples-
siva e non di una sua frazione e ciò anche in relazione al
conseguimento del profitto del reato ed alla conseguente
confisca dello stesso;
– la sentenza delle Sezioni unite Lucci ha precisato che
la confisca ha finalità ripristinatorie dello status quo ante
essendo così destinata a sterilizzare tutte le utilità che il
reato può aver prodotto in capo al suo autore; la confisca
ha poi natura risarcitoria e non sanzionatoria visto che
non può avere ad oggetto una somma maggiore del profit-
to, coautori del fatto sono solidalmente corresponsabili e,
al loro interno, possono ripetere l’indebito;
– le Sezioni unite Lucci hanno chiarito che il nesso fra
la somma sequestrata ed il reato consumato resta comune
ai coautori del medesimo senza potersi distinguere fra im-
putato percipiente il profitto e imputato, concorrente, che
non l’abbia materialmente conseguito;
– la giurisprudenza di legittimità sulla confisca per
equivalente si applica anche al sequestro volto alla con-
fisca diretta posto le già citate pronunce Gubert e Lucci
avevano chiarito che la confisca delle somme di denaro è
sempre diretta e non per equivalente.
3 -Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte,
nella persona del sostituto Pasquale Fimiani, ha chiesto il
rigetto del ricorso posto che:
– la pronuncia delle Sezioni unite, Fisia Italimpianti
(n. 26654/2008), ha chiarito come il sequestro preventivo
debba operarsi per l’intero importo per ciascuno dei con-
correnti, quando non sia possibile individuare la quota di
profitto pervenuta a ciascuno, solo nel caso della confisca
per equivalente;
– analogo principio è espresso, in tema di responsa-
bilità amministrativa delle persone giuridiche, dall’art.
19 D.L.vo n. 231/2001, in una fattispecie però connotata
anch’essa dalla natura sanzionatoria del rimedio;
– le sentenze Gubert e Lucci precisano soltanto che il
percettore del profitto non può sottrarsi alla confisca di-
retta affermando che il denaro sequestratogli era diverso
da quello costituente il diretto lucro del fatto illecito.
4 - I difensori di S.M.S. hanno depositato memoria con
la quale chiedono che il ricorso della pubblica accusa sia
rigettato o dichiarato inammissibile.
Il principio di diritto dedotto dal pubblico ministero
dalla sentenza n. 26654 del 2008 attiene alla sola ipotesi
della confisca sanzione prevista dalla legge sulla respon-
sabilità amministrativa degli enti ed è estensibile alla sola
confisca per equivalente che deve anch’essa considerarsi
di natura sanzionatoria. E non può trovare, invece, appli-
cazione nel caso della confisca diretta che costituisce una
misura di sicurezza patrimoniale e che ha natura cautela-
re e non punitiva.
Il profitto del resto deve essere comunque individuato
anche se, nel caso in cui consista in una somma di denaro,
la sua apprensione non necessiti della prova della stretta
coincidenza fra la somma pervenuta a tale titolo e la som-
ma vincolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso dalla pubblica accusa va rigettato
perchè infondato.
1 - Il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribu-
nale di Catania ed annullato dal Tribunale del riesame
è quello consentito dal comma secondo dell’art. 321 del
codice di procedura penale, essendo finalizzato alla con-
fisca, prevista dall’art. 240 del codice penale, del profitto
del reato consumato.
Nell’odierna fattispecie il profitto era derivato a tre so-
cietà che erano risultate le beneficiarie delle condotte di-
strattive e dissipative consumate dal ricorrente e dai suoi
coimputati, alcuni dei quali suoi stretti familiari. All’impu-
tato, però, pacificamente, non era pervenuta alcuna parte
di tale profitto o perchè estraneo alle ridette compagini
sociali o perchè le stesse non avevano distribuito utili.
Tanto che la ragione che fonderebbe il vincolo a somme
di denaro appartenenti all’imputato S.M.S. risiederebbe,
ad avviso dello stesso pubblico ministero ricorrente, non
nella necessità di recuperare il profitto dei delitti ipotizza-
ti da chi l’abbia effettivamente conseguito ma nel più ge-
nerale legame, di natura penalistica, che discende dall’ap-
plicazione dell’istituto giuridico del concorso di persone
nel reato, che imporrebbe di ritenere la sussistenza del
vincolo di solidarietà passiva anche nelle ipotesi previste
dall’art. 240 codice penale.
2 - Tale opinione non è però condivisibile.
L’art. 240 c.p. infatti disciplina la confisca cosiddetta
diretta come il mezzo per recuperare al patrimonio dello
Stato il profitto derivante dalla commissione di un reato.
Costituendo, con la cauzione di buona condotta, la catego-
ria delle misure di sicurezza patrimoniale.
La sua ratio non è pertanto quella di infliggere un’ul-
teriore sanzione, di natura patrimoniale, a chi abbia com-
messo il reato, ma quella di evitare che chi abbia consu-
mato un illecito di rilievo penale possa lucrare il profitto
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