Corte di Cassazione Penale sez. VI, 16 marzo 2018, n. 12393 (ud. 31 gennaio 2018)

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giur giur
Rivista penale 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Dalla lettura dell’ordinanza emerge chiaramente come
il giudizio sulla gravità indiziaria da parte del Tribuna-
le sia stato in effetti formulato nel penultimo periodo di
pag. 5, in cui si afferma “le conversazioni e le dichiara-
zioni evidenziate nel P.M. nell’atto di appello consentono
di ravvisare gravi indizi di colpevolezza a carico dell’in-
dagato anche per le contestazioni riguardanti le condotte
di detenzione, in concorso con il fratello... e con P.M., di
sostanza stupefacente del tipo cocaina”, e in un periodo
contenuto a pag. 11 sostanzialmente assertivo.
La motivazione sul giudizio di gravità indiziaria è ap-
parente, totalmente omessa, strutturalmente inesistente,
essendosi il Tribunale pigramente limitato a richiamare le
possibili fonti di prova, senza tuttavia indicare anche solo
un fatto, un elemento concreto confermativa, ancorchè
solo sul piano indiziario, dell’ipotesi accusatoria.
L’ordinanza deve essere annullata con rinvio anche sul
punto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 23 MARZO 2018, N. 13843
(UD. 16 GENNAIO 2018)
PRES. PAOLONI – EST. VIGNA – P.M. TAMPIERI (CONF.) – RIC. M. ED ALTRO
Circostanze del reato y Aggravanti y Ad effetto
speciale y Concorso con la recidiva qualif‌icata y Cri-
teri di prevalenza y Valutazione y Determinazione
dell’aumento di pena y Individuazione.
. Nel caso di concorso tra recidiva qualif‌icata ed altra
o altre aggravanti ad effetto speciale, dovendosi fare
applicazione della regola generale dettata dall’art. 63,
comma IV, c.p., ne consegue che ove la recidiva sia rite-
nuta circostanza più grave, dovrà farsi luogo all’aumen-
to di pena per essa previsto dall’art. 99 c.p., con facoltà,
per il giudice, di operare un ulteriore aumento per l’al-
tra o le altre circostanze in misura complessivamente
non superiore ad un terzo; ove sia invece ritenuta più
grave una circostanza diversa dalla recidiva, dovrà ap-
plicarsi l’aumento di pena ad essa relativo, e l’ulteriore
aumento per la recidiva, se applicato, non potrà neppur
esso superare il limite di un terzo. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 63; c.p., art. 64; c.p., art. 99) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. II, 4 marzo 2015, n. 9365, in questa Rivista 2016, 94; Cass.
pen., sez. I, 17 maggio 2010, n. 18513, ivi 2011, 564.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di
Torino ha confermato la sentenza emessa, in data 17 no-
vembre 2015, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice
per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino che
condannava M.A. alla pena di anni cinque e mesi due di
reclusione ed euro 18.000 di multa e E.A.B. alla pena di
anni otto di reclusione ed euro 40.000 di multa.
I due imputati sono stati ritenuti responsabili di avere,
in concorso tra loro e con altre persone nei confronti delle
quali si è proceduto separatamente acquistato, trasporta-
to e detenuto ai f‌ini di cessione di 24,8383 chili di hashish
(capo 1).
E.A. è stato, inoltre, condannato perchè, in concorso
con persona nei confronti della quale si è proceduto se-
paratamente, cedeva 97 grammi di hashish, deteneva 500
grammi della stessa sostanza, cedeva un ovulo di cocai-
na, deteneva all’interno di un’abitazione nella sua dispo-
nibilità 400 grammi di cocaina, 300 grammi di hashish e
400 grammi di eroina, nonché deteneva cocaina, eroina e
hashish in quantitativi imprecisati che, successivamente,
vendeva a persone non identif‌icate (capo 2).
M. è stato, inf‌ine, condannato perchè, in concorso con
altre due persone, trasportava a bordo di un veicolo e de-
teneva a f‌ini di spaccio un ingente quantitativo, pari a 70
chili, di hashish (capo 3).
La Corte d’appello di Torino ha ritenuto solido il quadro
probatorio basato sulle intercettazioni telefoniche e sulle
attività di polizia giudiziaria espletate, richiamando l’esa-
me effettuato sul punto dal giudice di primo grado.
2. Avverso la sentenza ricorre M., a mezzo del difenso-
re di f‌iducia, deducendo come unico motivo la violazione
dell’articolo 63 comma 4 e 64 comma 1 c.p. in relazione
agli aumenti di pena effettuati per le due circostanze ad
effetto speciale.
La pena base è stata aumentata della metà per effetto
dell’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità di
cui all’articolo 80 T.U. stup. ed ulteriormente aumentata
della metà per effetto della contestata recidiva specif‌ica
infraquinquennale. In tal modo è stato violato l’articolo 63
c.p. che regola il caso di concorso omogeneo di circostanze
aggravanti ad effetto speciale. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fondato e, quindi, meritevole di accoglimento, è il
ricorso di M.
Sul punto, va osservato che, mentre i meccanismi di au-
mento della pena previsti nell’art. 99 c.p. trovano la loro
massima espansione nel momento in cui la recidiva è appli-
cata singolarmente (o in concorso con altre aggravanti non
speciali), al contrario, le suddette peculiarità sfumano nel
momento in cui l’aggravante speciale della recidiva si trova
a concorrere con altra aggravante speciale. In questo caso,
se la recidiva è ritenuta, ex art. 63, comma 4, c.p. aggravan-
te speciale più grave, si applicano tutte le regole dell’art.
99 c.p.. Ma, se la recidiva è ritenuta, fra le due o più aggra-
vanti, quella meno grave, allora perde ogni specif‌icità ed è
trattata come una «normale» aggravante speciale secondo
lo statuto previsto dall’art. 63, comma 4, c.p. che, sul pun-
to, è sicuramente, norma speciale valevole in ogni ipotesi
di concorso fra aggravanti speciali. Ciò comporta che, ove,
come nel caso di specie, l’aggravante speciale della recidi-
va, sia considerata meno grave, il giudice: a) può aumenta-
re la pena determinata sulla base dell’aggravante speciale
più grave; b) ove il giudice ritenga di aumentare la pena
anche per la recidiva, l’aumento va determinato sulla base
del combinato disposto dell’art. 63, comma 4 c.p. e art. 64,
comma 1 c.p. e, quindi, da un minimo di un giorno ad un
massimo del terzo della pena base e non secondo gli auto-
matismi disciplinati dall’art. 99 c.p.
In sintesi, quindi, in tema di concorso di circostanze
aggravanti ad effetto speciale, alla recidiva che concorre
con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta
meno grave si applica integralmente la disciplina di cui
all’art. 63, comma 4, c.p., con la conseguenza che il giu-
dice, quand’anche la recidiva sia di natura obbligatoria e
comporti un aumento predeterminato della pena, può pro-
cedere all’ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di ap-
portarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto
degli artt. 63, comma 4, e 64, comma 1, c.p e cioè «f‌ino ad
un terzo della pena prevista per il reato commesso» (sez.
II, n. 9365 del 13 febbraio 2015, Rv. 263981; sez. I, n. 18513
del 17 marzo 2010, Rv. 247202).
Nel caso in esame, la circostanza aggravante ad effetto
speciale più severa deve ritenersi quella di cui all’art. 80
T.U. stup., determinando la stessa un aumento della pena
base dalla metà a due terzi.
I giudici della Corte di appello avrebbero, pertanto, do-
vuto applicare l’aumento di pena previsto dall’aggravante
di cui all’articolo 80 T.U. stup. nella misura determinata
dal G.u.p. presso il Tribunale di Torino e sulla pena così ri-
sultante avrebbero potuto procedere all’ulteriore aumento
di pena con il vincolo di cui al combinato disposto degli
articoli 63 e 64 c.p. ovvero «f‌ino a 1/3 della pena prevista
per iI reato commesso».
I giudici di merito hanno, invece, errato, nell’applicare
alla pena già aumentata ai sensi dell’art. 80 T.U. stup. l’au-
mento della recidiva nella misura della metà.
Ed, infatti, facendo buon governo dei principi giuri-
sprudenziali sopra richiamati, l’aumento per la recidiva
poteva non essere effettuato e, se effettuato, non poteva
essere superiore ad 1/3. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 16 MARZO 2018, N. 12393
(UD. 31 GENNAIO 2018)
PRES. PETRUZZELLIS – EST. SCALIA – P.M. DE MASELLIS (DIFF.) – RIC. X
Violazione degli obblighi di assistenza familia-
re y Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza
y Omesso versamento dell’assegno per il manteni-
mento y Conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 12
sexies della L. 898/1970 y Richiamo operato dall’art.
3 della L. 2006, n. 54.
. In caso di mancato versamento dell’assegno periodico
che sia stato f‌issato per il mantenimento di f‌igli nati
da un cessato rapporto di convivenza correttamente
viene ritenuto conf‌igurabile il reato previsto dall’art.
12 sexies della legge n. 898/1970, in forza del richiamo
che a tale norma risulta operato dall’art. 3 della legge
8 febbraio 2006 n. 54, recante “Disposizioni in materia
di separazione dei genitori e aff‌idamento condiviso dei
f‌igli”. (Mass. Redaz.) (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12
sexies; l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3; c.p., art. 570) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano le pronunce di Cass. pen., sez. VI,
19 maggio 2017, n. 25267, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez.
VI, 21 dicembre 2017, n. 57237, ibidem. Sulla natura del reato in og-
getto si veda Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 2017, n. 23794, ibidem.
Sul tema, in dottrina, si vedano G. PELLACCHIA, I delitti contro
l’assistenza familiare. L’articolo 570 del Codice Penale, in Riv. dir.
fam. e succ. 2018, 108; P. SEMERARO, La violazione degli obblighi di
assistenza familiare, in questa Rivista 2016, 14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 14
febbraio 2017 ha confermato il giudizio di penale respon-
sabilità dell’imputato, X, per aver egli omesso di versare
alla ex convivente, genitrice aff‌idataria della f‌iglia mino-
re, l’assegno mensile f‌issato dal Tribunale per i minorenni
con decreto in data 21 maggio 2010, riqualif‌icando il fatto
in origine contestato nei termini di cui all’art. 570 c.p.,
comma 2, n. 2, ai sensi della L. n. 54 del 2006, art. 3, con
conseguente rideterminazione della pena inf‌litta, in quel-
la di pecuniaria di ottocento Euro di multa.
Nella ritenuta piena equiparazione della tutela penale
apprestata ai f‌igli di genitori coniugati rispetto ai f‌igli di
genitori non coniugati, e delle correlate responsabilità ge-
nitoriali, per una disciplina diretta a tutelare le ragioni dei
f‌igli minori e non a ripristinare differenze di diritti e tutele
basate esclusivamente sull’esistenza o meno del rapporto
di coniugio, la Corte distrettuale ha così positivamente ap-
prezzato la conf‌igurabilità del reato di cui alla L. n. 54 del
2006, art. 3 e l’applicabilità della relativa pena, in caso di
violazione dei provvedimenti adottati in materia di mante-
nimento dei f‌igli nati fuori del matrimonio.
2. Il difensore di f‌iducia ricorre in cassazione nell’inte-
resse dell’imputato con tre motivi di annullamento.
2.1. La Corte di appello di Venezia sarebbe incorsa in
violazione di legge per avere riqualif‌icato la condotta con-
testata nei termini di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3 per
una applicazione analogica in malam partem, inammissi-
bile in materia penale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge,
anche processuale, per mancata correlazione tra imputa-
zione e sentenza, nel rapporto tra l’ipotesi di cui alla L.
n. 54 del 2006, art. 3, che era stata ritenuta dalla Corte
di appello di Venezia, e quella contestata all’art. 570 c.p.,
comma 2, n. 2, in relazione agli artt. 516 e 521 c.p.p. ed
al diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU, in relazione
all’art. 117 Cost.; art. 111 Cost., comma 2).
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazio-
ne di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa
la Corte di appello nel non avere tenuto in considerazio-
ne il fatto che in seguito al ricorso del 30 ottobre 2012,
proposto dall’imputato per la modif‌ica delle condizioni di
aff‌ido e mantenimento della f‌iglia, in ragione dell’interve-
nuto trasferimento del minore presso il padre a far data
dal 13 giugno 2012, il decreto del Tribunale per i minori di
Venezia adottato il (omissis) avrebbe segnato la perdita di
eff‌icacia, in relazione alla L. n. 54 del 2006, art. 3 ed all’art.
521 c.p.p., del diverso provvedimento posto a fondamento
della condanna ed avrebbe travolto le statuizioni civili.

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