Corte di Cassazione Penale sez. V, 20 aprile 2018, n. 17923 (ud. 12 gennaio 2018)

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Rivista penale 6/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 APRILE 2018, N. 17923
(UD. 12 GENNAIO 2018)
PRES. VESSICHELLI – EST. SCORDAMAGLIA – P.M. ORSI (CONF.) – RIC. P.M. IN
PROC. P.
Carta di credito y Indebito utilizzo y Reato di cui
all’art. 55 del D.L.vo n. 231/2007 y Conf‌igurabilità y
Inserimento della carta in uno sportello di prelievo
automatico e digitazione a caso di sequenze nume-
riche y Sussistenza y Anche nel caso in cui non vi sia
stato alcun prof‌itto y Rilevanza y Esclusione.
. È conf‌igurabile il reato consumato, e non semplice-
mente tentato, di illecita utilizzazione di carte di cre-
dito o altri documenti analoghi, previsto dall’art. 55 del
D.L.vo n. 231/2007, anche in presenza di una condotta
costituita dall’inserimento della carta in uno sportello
di prelievo automatico di danaro e dalla successiva di-
gitazione a caso di sequenze numeriche, non essendo
l’agente a conoscenza di quella cui la carta è collegata,
senza che in contrario possa rilevare il fatto che da tale
condotta l’agente medesimo non abbia potuto trarre lo
sperato prof‌itto. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 21 novembre
2007, n. 231, art. 55) (1)
(1) Nello stesso senso, nel vigore della previgente normativa, di cui
all’art. 12 del D.L. n. 143/1991, si veda Cass. pen., sez. un., 7 giugno
2001, n. 22902, in questa Rivista 2001, 734.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Rovereto, in data 23 ottobre 2014, che, all’esito del giudizio
abbreviato, aveva riconosciuto P.C. colpevole del delitto
continuato di furto aggravato e di utilizzazione indebita di
carta del tipo “bancomat” intestata a M.P., la Corte di ap-
pello di Trento riqualif‌icava il fatto di cui al capo B) della
rubrica, riconoscendovi il delitto di cui all’art. 55, comma
9, D.L.vo 231/2007 nella forma tentata, e, per l’effetto, ri-
duceva la pena inf‌litta all’imputato, confermando nel resto
la sentenza appellata.
2. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale di-
strettuale e l’imputato.
2.1. La parte pubblica denuncia il vizio di violazione di
legge, in relazione all’art. 55 D.L.vo 231/2007, deducendo
che il giudice censurato aveva errato nell’applicazione
della norma menzionata, posto che il delitto di utilizza-
zione indebita di carta di pagamento del tipo “bancomat”,
nel caso all’esame, doveva considerarsi consumato e non
tentato, atteso che, per la prevalente giurisprudenza di
legittimità, ai f‌ini della consumazione del delitto in paro-
la è suff‌iciente una qualsivoglia modalità di utilizzazione
della carta “bancomat”, a prescindere dall’effettivo conse-
guimento del denaro, al cui prelievo è funzionale la detta
utilizzazione. Eccepisce, altresì, il vizio di motivazione,
derivante dall’insuperabile illogicità desumibile dai pas-
saggi argomentativi nei quali, per un verso, s’era affermato
che, per il conf‌igurarsi del delitto di cui all’art. 55, comma
9, D.L.vo 231/2007, occorre la mera utilizzazione del “ban-
comat” e, per altro verso, s’era sostenuto che l’inserimen-
to della carta all’interno del dispositivo automatico per il
prelievo del denaro contante e la ripetuta digitazione di
numeri a caso, non disponendo il soggetto agente del PIN,
sono operazioni tali da integrare il mero tentativo del de-
litto medesimo. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2. Quanto ai motivi di ricorso, sviluppati dal Procura-
tore generale e dall’imputato, che attingono la qualif‌ica-
zione giuridica del fatto di cui al capo b) della rubrica, va
detto che le sole censure articolate dal Procuratore gene-
rale colgono nel segno.
2.1. È pacif‌ico nella giurisprudenza di legittimità che
«L’indebita utilizzazione, a f‌ini di prof‌itto, della carta di
credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il rea-
to di cui all’art. 12 del D.L. n. 143 del 1991, conv. in L. n.
197 del 1991 (ora previsto dall’art. 55, comma 9, D.L.vo n.
231 del 2007), indipendentemente dal conseguimento di
un prof‌itto o dal verif‌icarsi di un danno, non essendo ri-
chiesto dalla norma che la transazione giunga a buon f‌ine»
(sez. V, n. 16572 del 20 aprile 2006, Sabau, Rv. 234460) e
che «Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fat-
tispecie criminosa di cui all’art. 12 D.L. n. 143 del 1991,
nel caso in cui la carta di credito donata venga “bloccata”
dal titolare, essendo suff‌iciente, per l’integrazione del re-
ato, il semplice possesso della carta clonata a prescindere
dall’utilizzazione, in considerazione della natura di reato
di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli
articoli richiamati» (sez. II, n. 37016 del 5 ottobre 2011,
Zolli, Rv. 251155).
Tale elaborazione ermeneutica, di cui sono espressione
anche le massime di orientamento a tenore delle quali: «II
reato di illecito uso di carta di credito non tutela il bene
del patrimonio, ma garantisce, in modo più o meno diret-
to, i valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico
economico e della fede pubblica (sez. VI, n. 29821 del 24
aprile 2012, Battigaglia, Rv. 253175; sez. II, n. 15834 del 8
aprile 2011, Bonassi, Rv. 250516; sez. V, sentenza n. 41317

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