Corte di Cassazione Penale sez. III, ord. 6 marzo 2018, n. 10167 (ud. 30 novembre 2017)

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Rivista penale 6/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, ORD. 6 MARZO 2018, N. 10167
(UD. 30 NOVEMBRE 2017)
PRES. ROSI – EST. MACRÌ – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. M.D.
Delitti sessuali contro i minori y Sfruttamento di
minori y Pornograf‌ia minorile y Concreto pericolo di
diffusione del materiale pornograf‌ico y Necessità y
Esclusione y Uso personale y Rilevanza y Condizioni.
. Ai f‌ini dell’integrazione delle condotte di cui all’art.
600 ter c.p. non è necessario il pericolo né astratto né
concreto della diffusione del materiale pedopornogra-
f‌ico. Anche la produzione ad uso personale è reato, per-
ché la stessa relazione, sia pure senza contatto f‌isico,
tra adulto e minore di anni 18, contemplata nell’artico-
lo de qua, è considerata come degradante e gravemen-
te offensiva della dignità del minore in funzione del suo
sviluppo sano e armonioso. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
600 ter; c.p., art. 600 quater) (1)
(1) Con la pronuncia in commento la Terza Sezione, non condivi-
dendo l’orientamento ormai cristallizzato in giurisprudenza, rimette
la questione ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, alla luce
della recente normativa nazionale (L. 103/2017) e sovranazionale
(convenzione di Lanzarote, Convenzione di New York), ponendo un
contrasto interpretativo sulla lettera dell’art. 600 ter c.p. che deve
essere improntato ad una tutela del minore senza distinzioni e non
subordinato ad una qualunque forma di pubblicità. Infatti con la sen-
tenza Cass. pen., sez. un., 5 luglio 2000, n. 13, in questa Rivista 2000,
785, la Suprema Corte aveva sostenuto che alla base della contesta-
zione del reato di cui all’art. 600 ter c.p., vi fosse sempre la necessità
di un uso esterno o quantomeno il concreto pericolo di diffusione del
materiale pedopornograf‌ico prodotto. In dottrina, per utili riferimen-
ti, v. CHIARA GIULI, La Convenzione di Lanzarote e le nuove norme
a tutela dei minori, ivi 2014, 237.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.D. è stato chiamato a rispondere del reato di cui
al capo A), art. 61 c.p., n. 9, art. 81 c.p., art. 600-bis c.p.,
commi 2 e 3, perchè, in qualità di parroco della basilica di
(omissis), aveva indotto alla prostituzione ragazzi minori
di anni 18, in particolare aveva compiuto atti sessuali con
quattro minori, di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, facen-
doli denudare, per guardarli anche mentre visionavano vi-
deo erotici, palpeggiando i loro organi genitali, masturban-
doli e praticando loro dei rapporti orali, con l’aggravante
di cui al comma 3, rispetto a tre delle persone offese di età
inferiore ad anni 16, e di aver commesso il fatto con l’abu-
so di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualità di
ministro di culto; del reato di cui al capo B), art. 61 c.p., n.
9, artt. 56 e 81 c.p., art. 600-bis c.p., commi 2 e 3, per aver
tentato il compimento di atti sessuali con altri due minori,
verso il corrispettivo di denaro ed altra utilità economica,
in particolare, dopo averli denudati, aveva avvicinato la
bocca ai genitali di uno, tentato di toccare i genitali di un
altro, ed inviato messaggi telefonici in tema, non riuscen-
do nell’intento della consumazione del rapporto sessuale
orale per il diniego opposto dagli stessi minori, con l’ag-
gravante che uno dei due ragazzi aveva un’età inferiore
agli anni 16; del reato di cui al capo C), art. 81, comma 2
e art. 600-ter, comma 1, con riferimento all’art. 600-sexies
c.p., comma 2, perchè, utilizzando minori di anni 18, aveva
realizzato e prodotto materiale pornograf‌ico, o comunque
aveva indotto minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni
pornograf‌iche, in particolare, dietro compenso di danaro o
altra utilità economiche come le ricariche telefoniche, a
posare nudi per le foto da lui realizzate, aventi ad oggetto
gli organi genitali, con le aggravanti di aver commesso i
fatti in danno di minori e con l’abuso dei poteri o con vio-
lazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.
I minori sono stati compiutamente identif‌icati nei capi
d’imputazione ed i fatti sono stati contestati come com-
messi in (omissis). Solo tre dei ragazzi si sono costituti
nei gradi di merito come parti civili. I difensori delle parti
civili non si sono presentati all’udienza del 30 novembre
2017 innanzi a questa Corte.
1.1. Il Tribunale di Sciacca con sentenza in data 12
giugno 2015 ha condannato l’imputato alla pena di anni
9, mesi 8 di reclusione, oltre spese anche di custodia cau-
telare in carcere e pene accessorie, per il reato di cui al
capo A), qualif‌icata la condotta di prostituzione minorile
nei confronti di una delle persone offese come tentativo;
per il reato di cui al capo B), con esclusione del reato nei
confronti di una sola delle persone offese; per il reato di
cui al capo C), con esclusione del reato di pornograf‌ia mi-
norile nei confronti di una sola delle persone offese, delitti
tutti avvinti dal vincolo della continuazione; lo ha assolto
dai residui reati e lo ha condannato al risarcimento dei
danni, oltre spese, a favore di due delle parti civili (per
i reati relativi alla terza parte civile è stata pronunciata
l’assoluzione) 1.2. La Corte di appello di Palermo con sen-
tenza in data 21 ottobre 2016 ha confermato la sentenza
di primo grado.
1.3. I Giudici di merito hanno accertato che l’imputa-
to, sacerdote, ha ricevuto vari ragazzi minorenni in par-
rocchia e, con la scusa di un contratto con la televisione,
vantando una parentela importante e predisponendo dei
falsi moduli di ingaggio, verso corrispettivo, ha realizzato
dei ritratti fotograf‌ici o video dei loro genitali e, laddove

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